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DIC
2012

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi: RES o TARES. Abrogazione TARSU e TIA

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi: RES o TARES. Abrogazione TARSU e TIA

A decorrere dal 1° gennaio 2013, l’art. 14 del DL 6 dicembre 2011 n. 201 ha abrogato:

– la TARSU, di cui al DLgs. 15 novembre 1993 n. 507;

– la Tariffa di igiene ambientale istituita con il DLgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (“TIA Ronchi” o TIA1);

– la Tariffa integrata istituita con il DLgs. 3 aprile 2006 n. 152 (“TIA Ambiente” o TIA2).

La legge di Stabilità per l’anno 2013 ha modificato i criteri per la determinazione del tributo e ha previsto un periodo transitorio per il versamento per l’anno 2013 del tributo.

Quanto al primo aspetto, l’art. 14 commi 8 e 9 del DL n. 201/2011, così come modificati dalla legge, dispone che il tributo sia corrisposto in base ad una tariffa:

– commisurata ad anno solare;

– calcolata in base: alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie; in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte; sulla base dei criteri determinati con regolamento di cui al DPR n. 158/1999.

 

Contestualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’art. 14 del DL n. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, istituisce il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (RES o TARES).

Con l’istituzione del RES, ossia dal 1° gennaio 2013, dovrebbero superarsi definitivamente le questioni interpretative sorte in capo alla natura del prelievo della tariffa di igiene ambientale (TIA Ronchi) e allo stesso momento dei vuoti normativi e gestionali che hanno caratterizzato l’istituzione della tariffa integrata (TIA Ambiente).

In considerazione del fatto che al nuovo tributo si applicheranno l’art. 1 commi da 161 a 170 della L. n. 296/2006, concernenti l’attività di accertamento degli enti locali e l’art. 52 del DLgs. n. 446/97, in materia di potestà regolamentare delle Province e dei Comuni, infatti, non sembrano esserci dubbi sul fatto che la nuova RES, così come la TARSU, abbia natura tributaria (in tal senso il documento CNDCEC 24 ottobre 2012).

Fino a quando non saranno attivate le procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune (al fine di determinare la superficie assoggettabile al tributo pari all’80% di quella catastale), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al RES è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. A tal fine, saranno prese in considerazione le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU, della TIA1 o della TIA2.

Versamento della prima rata del RES posticipata ad aprile

Quanto al secondo aspetto, la tariffa e la maggiorazione, di cui al comma 13 dell’art. 14 del DL n. 201/2011 che si applica alla tariffa stessa per coprire i costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, sono versati esclusivamente al Comune.

A regime il versamento è effettuato in quattro rate trimestrali nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre e i Comuni potranno variare non soltanto la scadenza, ma anche il numero delle rate di versamento.

Per l’anno 2013, tuttavia, è prevista una disciplina transitoria per cui il versamento della prima rata del RES è posticipata ad aprile.

I Comuni potranno posticipare ulteriormente tale termine.

Informazioni sull'autore
Dottore Commercialista in Brescia dal 1988 e Revisore Contabile, iscritto sin dalla sua istituzione nel 1992, Laureato presso l'Università di Parma è Professionista di fiducia di numerose Società, autore di pubblicazioni è stato Docente del Corso per abilitazione alla professione e membro della Commissione Informatica del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Ha maturato un'ampia gamma di esperienze e ricoperto diversi incarichi manageriali.

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