

Approvato il «nuovo» redditometro 2013 Redditest
È stato finalmente approvato il decreto attuativo del “nuovo” redditometro, per cui nel prossimo futuro potranno essere emessi gli accertamenti a partire dall’anno 2009 sulla base di tale modalità accertativa.
Come si ricorderà, l’art. 38 del DPR 600/73 era stato modificato dal DL 78/2010 in maniera radicale, dando un nuovo volto all’accertamento sintetico.
Valorizzate le spese sostenute dal contribuente a vario titolo, anche mediante l’applicazione di metodi statistici.
Il nuovo redditometro, il modello, più che potenziato, è stato trasformato in un vero e proprio studio di settore per famiglie, spostando così su oltre 40 milioni di contribuenti l’efficacia accertativa, ma anche i pericolosi difetti e gli inevitabili limiti di strumenti con cui sino ad oggi si sono dovuti confrontare “solo” i 5 milioni di partite IVA.
Sulla spesa patrimoniale, la nuova disposizione è praticamente in vigore, siccome le spese sostenute si imputano quale maggior reddito nell’anno della loro effettuazione, e ciò si sostituisce alla “vecchia” presunzione per quinti.
Relativamente al “redditometro”, preso atto del carattere obsoleto del DM del 10 settembre 1992, il Legislatore aveva sancito che avrebbero dovuto essere emanati appositi decreti attuativi, che tenessero in considerazione l’ubicazione territoriale del contribuente e il suo nucleo familiare.
Ecco che il decreto ha visto la luce, ed è imminente la sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Come prima considerazione, è possibile affermare che, grossomodo, vengono confermati gli aspetti salienti che caratterizzano il “Redditest”, software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate che consente ai contribuenti di verificare se il tenore di vita è coerente con quanto dichiarato.
La determinazione del reddito, ferma restando la necessità di verificare lo scostamento del 20% tra dichiarato e accertato, avviene mediante l’utilizzo sia delle spese che emergono dal sistema informativo dell’Anagrafe tributaria sia di coefficienti di spesa statistici, relativi a spese comuni come potrebbero essere quelle per il carburante.
Dall’esame del decreto, la prima cosa che viene da dire è che siamo in presenza di uno studio di settore per famiglie, posto che sotto vari aspetti la quantificazione del reddito è lasciata all’applicazione di parametri statistici non delineati.
In pratica, si partirà dal possesso di determinati beni come casa e auto, si considereranno le spese sostenute sia per il loro mantenimento sia per l’acquisto di altri beni anche di normale consumo, poi, dopo aver vagliato altresì gli investimenti effettuati e la quota di risparmio accantonata, ecco che sarà determinato il reddito globale.
Come detto espressamente nel decreto, verrà considerato il valore più alto tra quello risultante dalle banche dati dell’Anagrafe tributaria e quello imputato dai coefficienti statistici.
Il tutto, come prevede la legge, “contestualizzato”, in quanto verrà dato rilievo sia alla situazione familiare del contribuente sia alla sua ubicazione territoriale, ma anche qui in base a determinazioni statistiche non ben delineate.
Per ciò che riguarda l’incidenza della cosiddetta “famiglia fiscale”, nel decreto si precisa che verranno imputate al contribuente le spese sostenute dal coniuge e dagli altri familiari fiscalmente a carico.
Interessante si profila la valenza degli incrementi patrimoniali, che, a differenza di quanto era stato detto dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 28/2011, hanno a questo punto rilievo altresì nel “redditometro”.
Nella tabella A allegata al decreto (e in calce al presente), peraltro, si precisa come per incremento patrimoniale si consideri l’ammontare degli investimenti eseguiti nell’anno meno i disinvestimenti sempre dell’anno e i disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti all’acquisto del bene.
Da salutare con favore sono le precisazioni in merito alla prova contraria: oltre al riferimento, peraltro contenuto nell’art. 38 del DPR 600/73, ai redditi esenti, soggetti a imposizione alla fonte e alle poste legalmente escluse dalla formazione della base imponibile, si stabilisce che il contribuente avrà diritto di dimostrare il diverso ammontare delle spese a lui attribuite.
Pertanto, è possibile dimostrare che, ad esempio, nonostante si possieda un’auto di lusso, non si spenda molto per il carburante in quanto la si usa pochissimo, e così via.
Rimane a nostro avviso fermo che, per come è strutturata la determinazione sintetica del reddito, non potranno che trovare piena applicazione i principi enunciati dalla giurisprudenzadi Cassazione in tema di studi di settore: l’Agenzia delle Entrate, senza eccezioni, avrà l’obbligo di riscontrare quanto risultante dal “redditometro” con elementi ulteriori, in quanto solo così potrà ritenersi assolto l’onere della prova.
Tabella A – Contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva.
il parallelismo tra redditometro e studi di settore è adesso sin troppo evidente: nel decreto, all’art. 1, comma 3, è sancito che il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva è determinato sulla base della spesa media che risulta dall’indagine annuale sui consumi delle famiglie ex art. 13 del DLgs. 322/1989, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti a undici “tipi” di famiglie.
Oltre a ciò, il comma 4 specifica che il contenuto induttivo “è, altresì, determinato considerando la risultanze di analisi e studi socio economici, anche di settore”.
Non può essere sostenuto che la natura di presunzione legale derivi dal fatto che l’art. 38 del DPR 600/73 ammette la prova contraria: trattasi di clausola che vuole rendere palese il diritto di difesa del contribuente, e che, menzionando ad esempio i redditi esenti e le poste escluse dalla base imponibile, intende dare un volto al contenuto della prova contraria.
Del resto, anche per gli studi di settore, con formulazione analoga, l’art. 10 comma 3-ter della L. 146/1998 stabilisce che “in caso di mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore, possono essere attestate le cause che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall’applicazione degli studi medesimi”.
Pertanto, vi sono tutti i presupposti per applicare i principi delle Sezioni Unite affermati nel 2009 in tema di studi di settore: per prima cosa, il redditometro è una presunzione semplice, quindi l’accertamento non può basarsi solo su di essa, pena la sua radicale nullità. Inoltre, avrà un ruolo centrale il contraddittorio, e non è un caso che ora l’art. 38 del DPR 600/73, con formula pressoché identica all’art. 10 della L. 146/1998, lo abbia reso obbligatorio.
la determinazione del reddito presuntosarebbe avvenuta non soltanto sulla base delle spese, degli investimenti risultanti dall’Anagrafe tributaria e sulla base dell’ulteriore quantificazione presuntiva delle spese di gestione dei beni posseduti quali risultanti sempre dall’Anagrafe tributaria, ma anche sulla base di valorizzazioniulteriori fondate su coefficienti di tipo statistico (come nel caso degli studi di settore, appunto), si pensava che per arrivare al reddito presunto si sarebbe comunque partiti dalle spese, dagli investimenti e dai beni “effettivi”, per poi al più applicare sulle relative risultanze “oggettive” deimoltiplicatori statistici in ragione della tipologia del nucleo familiare di appartenenza e del territorio di residenza del contribuente.
Già questo, come si diceva, sarebbe bastato a trasformare parzialmente il redditometro in uno studio di settore per famiglie.
Con l’approvazione del Decreto, invece, risulta ormai chiaro come questa trasformazione sia totale.
Anzi, il nuovo redditometro diventa ancor più “statistico” (e sganciato dalle risultanze “oggettive” riconducibili al contribuente cui si applica) degli studi di settore stessi, perché può portare anche a quantificazioni del reddito presunto completamente basate solo sulle valorizzazioni statistiche derivanti, per le diverse voci del paniere di spese, dai dati di spesa media di cui all’indagine sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale (o anche sulla base di altri non meglio precisati – e, per questo, allo stato francamente inquietanti – “analisi e studi socioeconomici, anche di settore”.
Questo vuol dire, in altre parole, che il redditometro, così configurato, diviene applicabile anchea prescindere dalle risultanze dell’Anagrafe tributaria e comunque, ove le risultanze dell’Anagrafe tributaria generino un reddito presunto “analitico” inferiore a quello “puramente statistico”, quello che può essere utilizzato “contro” il contribuente rimane quest’ultimo.
Da questa impostazione derivano dei pro (per il Fisco) e dei contro (per i contribuenti).
I pro sono che il redditometro diviene utilizzabile a tappeto nei confronti di tutti, ivi compresi coloro i quali, per le più svariate ragioni, lecite e meno lecite, sfuggono completamente all’Anagrafe tributaria.
I contro sono che potrebbero essere veramente molto numerosi i casi in cui il reddito presunto determinato integralmente o quasi su base statistica “ci azzecchi” poco o niente con quello di cui il contribuente è effettivamente titolare, mettendolo non poco in difficoltà sul fronte dellaprova contraria.
Perché, se è vero che rimane la prova di aver conseguito redditi non imponibili o aver ricevuto donazioni o simili, in casi di questo tipo diventa dannatamente arduo provare di aver sostenuto meno spese di quelle “statistiche”.
Ciò detto, siamo sicuri che anche il nuovo “redditometro-studio di settore per famiglie”, così come il vecchio, abbia natura di presunzione legale relativa, tale da consentire all’Agenzia delle Entrate di emettere avvisi di accertamento basati esclusivamente sulle sue risultanze (salvo fruttuoso contradditorio preventivo) e tale quindi da invertire sul contribuente l’onere della prova?
E, se invece dovesse prevalere la tesi interpretativa volta ad affermare la natura di presunzione legale relativa di questo strumento, viene da sé che si renderebbe necessaria quanto prima una modifica normativa.
Perché è vero che l’Agenzia delle Entrate ha già rassicurato più volte in ordine alla “prudenza” con cui intende avvalersi di questo strumento, ma, in uno Stato di diritto, in cui il contribuente è cittadino e non suddito, quello che contano realmente sono le norme, non le rassicurazioni del sovrano.
CONSUMI |
Consumi generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature |
alimentari e bevande abbigliamento e calzature altre spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria |
Abitazione |
mutuo canone di locazione fitto figurativo (in assenza, nel Comune di residenza, di – abitazione in proprietà, o altro diritto reale; – locazione; – abitazione in uso gratuito da familiare) canone di leasing immobiliare acqua e condominio manutenzione ordinaria intermediazioni immobiliari (compensi ad agenti immobiliari) altre spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria |
Combustibili ed energia |
energia elettrica gas riscaldamento centralizzato altre spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria |
Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa |
elettrodomestici e arredi altri beni e servizi per la casa (biancheria, detersivi, pentole, lavanderia e riparazioni) collaboratori domestici altre spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria |
Sanità |
medicinali e visite mediche altre spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria |
Trasporti |
assicurazione responsabilità civile, incendio e furto per auto, moto, caravan, camper, minicar bollo (auto, moto, caravan, camper, minicar) assicurazione responsabilità civile, incendio e furto natanti, imbarcazioni e aeromobili pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, manutenzione e riparazione di auto, moto, caravan, camper, minicar pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, manutenzione, riparazione, ormeggio e rimessaggio di natanti ed imbarcazioni pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, servizi di hangaraggio, manutenzione e riparazione di aeromobili tram, autobus, taxi e altri trasporti canone di leasing o noleggio di mezzi di trasporto altre spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria |
Comunicazioni |
acquisto apparecchi per telefonia spese telefono altre spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria |
Istruzione |
libri scolastici, tasse scolastiche, rette e simili (ad esempio, per asili nido, scuola per l’infanzia, corsi universitari, master, ecc.) soggiorni studio all’estero canoni di locazione per studenti universitari altre spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria |
Tempo libero, cultura e giochi |
giochi e giocattoli, radio, televisione, hi-fi, computer, libri non scolastici, giornali e riviste, dischi, cancelleria, abbonamenti radio, televisione ed internet, lotto e lotterie, piante e fiori, riparazioni radio, televisore, computer abbonamenti pay-tv attività sportive, circoli culturali, circoli ricreativi, abbonamenti eventi sportivi e culturali giochi on-line cavalli animali domestici (comprese le spese veterinarie) altre spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria |
Altri beni e servizi |
assicurazioni danni, infortuni e malattia contributi previdenziali obbligatori barbiere, parrucchiere ed istituti di bellezza prodotti per la cura della persona centri benessere argenteria, gioielleria, bigiotteria e orologi borse, valige ed altri effetti personali onorari liberi professionisti alberghi, pensioni e viaggi organizzati pasti e consumazioni fuori casa assegni periodici corrisposti al coniuge altre spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria |
INVESTIMENTI |
Elemento indicativo di capacità contributiva |
Incremento patrimoniale: ammontare degli investimenti effettuati nell’anno, meno ammontare dei disinvestimenti effettuati nell’anno e dei disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti all’acquisto dei beni, risultante da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria Ad esempio per: immobili, autoveicoli, polizze vita, azioni, obbligazioni |