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030.2422704Usufrutto aggiornati i valori della tabella di calcolo.
Aggiornati i valori per il calcolo dell’usufrutto e la relativa tabella.
I nuovi valori sono applicabili dal 01/01/2014 ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e sulle successioni e donazioni.
A decorrere dal 1° gennaio 2014, per effetto del DM 12 dicembre 2013, il tasso di interesse legale è stato ridotto dal 2,5% all’1% annuo, conseguentemente, il DM 23 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2013, ha adeguato i coefficienti utilizzati, nell’ambito della determinazione della base imponibile delle imposte di registro e delle imposte sulle successioni e donazioni, per la determinazione del valore delle rendite, delle pensioni, nonché dei diritti reali di uso, usufrutto ed abitazione.
A norma degli artt. 46 ss. del DPR 26 aprile 1986 n. 131, ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro, il valore delle rendite e pensioni, nonché il valore dei diritti reali di uso, usufrutto e abitazione, sono determinati utilizzando coefficienti che vengono aggiornati periodicamente sulla base della variazione del tasso legale di interesse.
Lo stesso metodo di determinazione del valore è utilizzato nell’ambito delle imposte di successione e donazione, a norma dell’art. 17, comma 1 del DLgs. 346/90.
Pertanto, in conseguenza della riduzione del tasso di interesse legale all’1%, operata dal DM 12 dicembre 2013 (con efficacia dal 1° gennaio 2014), il DM 23 dicembre 2013 ha adeguato il valore dei coefficienti da utilizzare, ai fini delle imposte di registro, delle imposte sulle successioni e donazioni e (ove applicabili) delle imposte ipotecaria e catastale, per determinare il valore di rendite e pensioni e per determinare il valore dei diritti reali di uso, usufrutto e abitazione.
Il DM 23 dicembre 2013 fissa nella misura di 100 il coefficiente per la determinazione del valore delle rendite e delle pensioni, nonché dei diritti reali di uso, usufrutto e abitazione, ai sensi degli artt. 46, comma 2 del DPR 131/86 e 17 comma 1 del DLgs. 346/90.
Si ricorda che, anteriormente (con decorrenza dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013), il coefficiente in parola era stato fissato nella misura di 40 dal DM 22 dicembre 2011 (in relazione al tasso di interesse del 2,5% fissato dal DM 12 dicembre 2011).
L’art. 1 comma 3 del DM 23 dicembre 2013, inoltre, sostituisce il prospetto dei coefficienti allegato al DPR 131/86, necessario per la determinazione del valore del diritto di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie.
Anche tale prospetto, infatti, deve essere aggiornato in conseguenza della modifica del tasso legale di interessi, decorrente dal 1° gennaio 2014.
I nuovi valori definiti dal DM 23 dicembre 2013 si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per espressa disposizione dell’art. 2 del medesimo DM:
– agli atti pubblici formati;
– agli atti giudiziari pubblicati o emanati;
– alle scritture private autenticate;
– alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione;
– alle successioni apertesi;
– alle donazioni.
Si riportano nella tabella sottostante i nuovi coefficienti applicabili dal 1° gennaio 2014.
|
Età del beneficiario |
Dal 1° gennaio 2014 |
|
0-20 |
95 |
|
21-30 |
90 |
|
31-40 |
85 |
|
41-45 |
80 |
|
46-50 |
75 |
|
51-53 |
70 |
|
54-56 |
65 |
|
57-60 |
60 |
|
61-63 |
55 |
|
64-66 |
50 |
|
67-69 |
45 |
|
70-72 |
40 |
|
73-75 |
35 |
|
76-78 |
30 |
|
79-82 |
25 |
|
83-86 |
20 |
|
87-92 |
15 |
|
93-99 |
10 |
