

Per le SRL sono stati resi facoltativi gli obblighi di versamento in banca in conto vincolato del 25% del CS previsti dall’articolo 9, comma 15-bis, del Dl 76/2013 come convertito in legge 99/2013.
Rimangono obbligate a questo tipo di versamento le costituzioni di SPA.
La semplificazione apportata alla costituzione di nuove s.r.l. presenta notevoli problemi pratici e profili di complicazione. La modifica di legge prescrive che il versamento avvenga nelle mani delle persone a cui è affidata l’amministrazione con i mezzi indicati nell’atto costitutivo.
Diventa perciò necessaria la contemporanea presenza di tutti gli amministratori al momento della stipula dell’atto costitutivo per accettare l’incarico: evenienza che nella prassi difficilmente si verifica, soprattutto in caso di amministratori stranieri ovvero di amministratori non soci
(A. Busani, “Per le Srl costituzione in salita”, in Il Sole 24 Ore, pag. 12 di Norme e tributi)
Secondo una nota del Consiglio Nazionale del Notariato, le soluzioni possibili per il versamento sono le seguenti:
a) non è ammesso l’assegno bancario, in quanto non garantisce la copertura della somma e quindi l’effettivo conferimento;
b) è ammesso
– 1.- l’assegno circolare intestato a nome di uno degli amministratori;
– 2.- l’assegno circolare intestato a nome della costituenda società;
– 3.- bonifico a favore della costituenda società
– 4.- il denaro contante per importi fino a 999,00 euro;
Tra le soluzioni quella più operativa è la b) 1.- poiché per l’assegno circolare intestato a nome della costituenda società ed il bonifico a favore della costituenda società è già stato manifestato il dubbio circa l’ammissibilità di un assegno circolare o di un bonifico a favore di un soggetto che non è ancora nato ed esistente. La prassi bancaria non concorda con tali impostazioni.
L’assegno circolare intestato ad uno dei futuri Amministratori della società, che sarà nominato nell’atto costitutivo, per la “non trasferibilità” l’assegno dovrà necessariamente essere versato sul conto personale dell’Amministratore, e poi, aperto il conto della società girato sullo stesso.
(assegno circolare bancario intestato alla costituenda società)
Qualche istituto di credito permette ancora la soluzione, come in passato, del “versamento in Banca”, come, peraltro è ancora obbligatoriamente previsto per le Spa.
Qualche istituto di credito permette ancora la soluzione, come in passato, del “versamento in Banca”, come, peraltro è ancora obbligatoriamente previsto per le Spa.
————–(*) Foglio Informativo Per Versamento Decimi Di Capitale Per Societa’ SPA Costituende——————-
Al fine di costituire una SRL è necessario versare il 25% del capitale sociale previsto per la costituenda SRL
(Il minimo capitale deve essere di euro 10.000 e quindi i decimi un minimo di euro 2.500).
Sono necessari per il versamento dei decimi:
– il nome definitivo previsto per la SRL;
– i dati dei soci, codice fiscale, dati anagrafici;
– le percentuali definitive di partecipazione al capitale della SRL
– l’attività principale esercitata ed il codice ATECO
Il versamento dei decimi avviene presso una banca.
Il conto corrente aperto ad una società costituenda è un rapporto ad operatività limitata che permette ai soci sottoscrittori di società di capitali di depositare delle somme, nella misura prevista dal codice civile, al fine di procedere alla costituzione della società. Ogni altra operazione sul conto non è consentita.
La somma è versata su un conto non disponibile e verrà restituita agli eventi diritto previa esibizione della documentazione di costituzione, ai sensi dell’art 2 del D.P.R 10/2/1986, n.30. Il ritiro delle somme versate è possibile solo previa consegna – da parte di soggetti a ciò legittimati e nei termini eventualmente previsti in contratto – di specifica documentazione attestante la costituzione o la mancata costituzione della società. Il conto corrente decimi verrà quindi “trasformato” in un conto operativo intestato alla società al momento di presentazione alla banca dell’originale dell’atto costitutivo con i timbri della registrazione.
La restituzione del predetto deposito verrà effettuata anche ai sensi dell’art. 2331 4° comma c.c. alla Società Costituenda e per essa agli amministratori ovvero ai sottoscrittori qualora, trascorsi novanta giorni dalla data del suddetto, la Società Costituenda non risulti iscritta nel registro delle imprese
Nel caso di mancata costituzione la presente ricevuta dovrà essere restituita alla Banca per il rimborso del capitale versato.
La Banca potrà restituire le somme prima del decorso del termine di cui sopra solo previa presentazione di una dichiarazione firmata da tutti i sottoscrittori con cui gli stessi dichiarano di rinunciare alla costituzione della Società e di manlevare la Banca da qualsiasi contestazione in merito.
Fino all’iscrizione della Società Costituenda nel Registro delle Imprese ed alla consegna dei relativi documenti alla Banca, il deposito, oggetto del presente atto, sarà regolato dalle norme in materia di deposito in denaro — art. 1834 e seg. c.c..
Salvo patto contrario, le somme depositate sono improduttive di interessi.