SRL trasparenza fiscale
SRL trasparenza fiscale
Il regime opzionale di trasparenza fiscale per le società di capitali .Tempo fino al 31 dicembre per la trasparenza fiscale. I ritardatari potranno ricorrere alla c.d. «remissione in bonis»
Il regime opzionale di trasparenza fiscale per le società di capitali consente a tali società di attribuire direttamente ai soci i redditi prodotti, indipendentemente dall’effettiva percezione, secondo il modello tipico delle società di persone.
L’opzione per il regime di trasparenza fiscale può essere esercitata solo:
– dalle società di capitali interamente partecipate da altre società di capitali, ciascuna con una percentuale di partecipazione agli utili e di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria, di cui all’art. 2364 c.c., non inferiore al 10% e non superiore al 50% (trasparenza ex art. 115 del TUIR);
– dalle srl interamente partecipate da persone fisiche, purché il numero di soci non sia superiore a 10, elevato a 20 nel caso di srl di tipo cooperativo (trasparenza ex art. 116 del TUIR).
L’esercizio dell’opzione deve avvenire entro il primo dei tre periodi di imposta della società partecipata, a decorrere dal quale si intende far valere il regime di trasparenza. Pertanto, se si intende esercitare l’opzione per il triennio 2013-2015, il termine di legge scadrà il prossimo 31 dicembre 2013.
Per il disposto dell’art. 4, comma 1 del DM 23 aprile 2004 (attuativo della disciplina in argomento), l’opzione per la trasparenza fiscale deve essere esercitata in modo espresso:
– sia dalla società partecipata (sulla quale gravano gli obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate);
– sia da ciascuno dei soci (tenuti a inviare raccomandata A/R alla società partecipata contenente l’intenzione di avvalersi del regime opzionale).
Sul tema, la ris. Agenzia delle Entrate 11 dicembre 2007 n. 361 precisa che, per le srl unipersonali, il mancato invio della raccomandata da parte del socio alla società partecipata contenente la manifestazione della volontà di aderire al regime opzionale della trasparenza non costituisce causa di inefficacia dell’opzione stessa. Infatti, nel particolare caso della srl a socio unico, esso può essere omesso, in quanto la volontà della società partecipata (espressa attraverso il successivo invio telematico del modello per l’esercizio dell’opzione) coincide con quella del socio, che ne detiene il 100% del capitale.
Invio di apposita raccomandata da parte dei soci
La risoluzione specifica, invece, che, nei casi in cui la compagine si componga di più soggetti, è necessario che la società partecipata acquisisca le manifestazioni di volontà dei soci espresse mediante raccomandata A/R (tale orientamento è stato poi confermato dalla ris. 17 luglio 2009 n. 185).
La circolare n. 38 dell’Agenzia delle Entrate del 28 settembre 2012 ha chiarito che l’eventuale mancato esercizio dell’opzione per il regime della trasparenza è sanabile attraverso la c.d.remissione in bonis prevista dal DL 16/2012. Per avvalersi di questo istituto, si deve inviare il modello entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (UNICO) che scade successivamente al termine per l’esercizio dell’opzione, versando contestualmente la sanzione di 258 euro.
Se, quindi, una società con esercizio coincidente con l’anno solare intende esercitare l’opzione per il triennio 2013-2015, ma non effettua l’opzione entro il prossimo 31 dicembre, applicando la c.d. remissione in bonis, può sanare il mancato invio del suddetto modello presentandolo entro il termine di presentazione del modello UNICO 2014.
Seguendo le stesse modalità sopradescritte è possibile procedere anche al rinnovo dell’opzione mediante presentazione, a cura della società partecipata anche per conto dei propri soci, del modello di comunicazione già utilizzato per il primo esercizio dell’opzione entro il termine del primo periodo di imposta successivo al triennio di precedente operatività dell’opzione.
Si ricorda, infine, che una volta esercitata, l’opzione per la trasparenza fiscale è irrevocabile per tre periodi di imposta della società trasparente.