SRL semplificata e S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO
Fonte:
Orientamenti societari del Notariato del Triveneto
R. SRL semplificata > SRL semplificata
R.A.1 – (MODELLO STANDARD TIPIZZATO DELL’ATTO COSTITUTIVO-STATUTO DELLA S.R.L. SEMPLIFICATA E SUA INDEROGABILITA’ SOSTANZIALE – 1° pubbl. 9/12)
Il modello standard tipizzato dell’atto costitutivo-statuto della s.r.l.s., adottato con il Decreto del Ministro della Giustizia n. 138/2012, deve ritenersi immodificabile per quanto riguarda la disciplina sostanziale del negozio costitutivo della società in esso prevista ma non anche in relazione alle formule dell’atto pubblico proposte.
Tali formule appaiono infatti inserite nel modello standardizzato al solo scopo di semplificarne la lettura, tant’è che risultano incomplete (ad esempio manca l’intestazione “Repubblica Italiana” e l’espressa menzione del distretto notarile di iscrizione del notaio rogante) oltre che riferite ad un’unica ipotesi tipo (quella dell’atto pubblico in cui intervengono soggetti non rappresentati, che conoscono la lingua italiana, che sanno leggere e scrivere, che non richiedono l’assistenza di testimoni, ecc.).
Nel caso concreto il notaio rogante potrà dunque utilizzare le formule dell’atto pubblico che riterrà più opportune, anche discostandosi da quelle contenute nel modello tipizzato, il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto della disciplina legale sulla forma degli atti pubblici contenuta nella Legge Notarile e nelle altre norme speciali.
Il medesimo notaio rogante e/o le parti non potranno, invece, apportare alcuna modifica alla disciplina sostanziale tipizzata del negozio costitutivo della s.r.l. semplificata, in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 2463-bis c.c.
R.A.2 – (LEGITTIMITA’ DEL TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI S.R.L.S. A SOGGETTI NON AVENTI I REQUISITI PREVISTI DAL COMMA 1 DELL’ART. 2463-BIS C.C. – 1° pubbl. 9/12)
Il divieto di cessione di quote di s.r.l.s. contenuto nel comma 4 dell’art. 2463-bis c.c. appare riferito ai soli atti negoziali tra vivi, per cui, nel caso di morte di un socio la sua quota si trasferirà agli eredi accettanti anche se questi siano persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero altri soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, compreso lo Stato.
Il divieto di cessione contenuto nell’art. 2463-bis c.c. è, infatti, con tutta evidenza, una disposizione antielusiva, tendente ad evitare la costituzione di una s.r.l.s. da parte di soggetti compiacenti aventi i requisiti di legge che successivamente trasferiscano le loro quote a soggetti non aventi tali requisiti. Lo stesso può pertanto trovare applicazione nei soli trasferimenti volontari tra vivi.
Quanto sopra è confermato dalla circostanza che il divieto di trasferimento a soggetti diversi dalle persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età contemplato nell’art. 2463-bis c.c. è accompagnato dalla previsione della nullità dell’atto di cessione posto in essere in violazione di tale divieto, con ciò presupponendo la stipula di un atto di trasferimento tra vivi nella fattispecie vietata.
Anche il modello tipizzato dell’atto costitutivo e dello statuto delle s.r.l.s., adottato con il Decreto del Ministro della Giustizia 138/2012, prevede espressamente il solo divieto di trasferimento per atto tra vivi delle quote a persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione.
R.A.3 – (CONSEGUENZE DEL COMPIMENTO DEL TRENTACINQUESIMO ANNO DI ETA’ DA PARTE DI UNO, PIU’ O TUTTI I SOCI DI S.R.L.S. – 1° pubbl. 9/12)
La L. 27/2012, di conversione del D.L. 1/2012, ha tra l’altro soppresso dall’art. 2463-bis c.c. la disciplina legale dell’ipotesi in cui uno, più o tutti i soci di s.r.l.s. compiano il trentacinquesimo anno di età.
Stante quanto sopra, e dovendosi applicare alla s.r.l.s., per quanto non specificatamente previsto, la disciplina della s.r.l. ordinaria contenuta nel capo VII del titolo V del libro V del c.c., deve ritenersi che la perdita da parte di uno, più o tutti i soci di s.r.l.s. dei requisiti di età previsti dal comma 1 dell’art. 2463-bis c.c. non comporti alcuna conseguenza giuridicamente rilevante.
Tale vicenda non può dunque integrare una causa di esclusione del socio o una causa di scioglimento della società, e nemmeno produrre la perdita ex lege della qualifica di s.r.l. semplificata.
Da quanto sopra consegue che alla s.r.l.s. in cui uno, più o tutti i soci abbiano compiuto i trentacinque anni di età continueranno ad applicarsi integralmente le regole proprie di tale modello societario previste dall’art. 2463-bis c.c. e dal Decreto del Ministro della Giustizia 138/2012, compreso il divieto di trasferimento delle quote a soggetti non aventi i requisiti previsti dal comma 1 dell’art. 2463-bis c.c.
R.A.4 – (FORMALITA’ PER IL MUTAMENTO DEL MODELLO DI S.R.L. SEMPLIFICATA – 1° pubbl. 9/2012)
Il modello di s.r.l. semplificata può essere mutato solo in forza di una formale, espressa, delibera dei soci in tal senso, adottata ai sensi dell’art. 2480 c.c.
Stante la tipicità di tale modello societario, avente una specifica disciplina normativa incompatibile con altri tipi o modelli societari, è infatti da ritenere che non possano sussistere atti o fatti idonei a produrre implicitamente il suo mutamento (si pensi all’adozione di delibere incompatibili con la disciplina legale della s.r.l.s., quali la nomina di un amministratore non socio o l’approvazione di uno statuto diverso da quello tipizzato; al compimento del trentacinquesimo anno di età da parte dei soci; al trasferimento mortis causa delle quote a soggetti non aventi i requisiti previsti dal comma 1 dell’art. 2463-bis c.c., ecc.).
E’ inoltre da ritenere che qualora il mutamento del modello di s.r.l. semplificata avvenga con l’adozione di quello di s.r.l. a capitale ridotto o di s.r.l. ordinaria non si ponga in essere una “trasformazione” in senso tecnico, in quanto la s.r.l. semplificata e la s.r.l. a capitale ridotto costituiscono dei sotto tipi della s.r.l. ordinaria, e non dei tipi autonomi, essendo le stesse soggette, per quanto non espressamente derogato, alla disciplina legale di quest’ultima.
A quanto sopra consegue che il mutamento del modello di s.r.l. semplificata in quello di s.r.l. a capitale ridotto o di s.r.l. ordinaria avviene senza che trovino applicazione le regole di cui agli artt. 2498 e ss. c.c., mentre in tutti gli altri casi di mutamento del tipo troverà sempre applicazione la disciplina legale sulle trasformazioni.
R.A.5 – (PORTATA DEL DIVIETO DI CESSIONE DI QUOTE DI S.R.L.S A SOGGETTI CHE HANNO COMPIUTO I TRENTACINQUE ANNI DI ETA’ – 1° pubbl. 9/12)
Poiché il divieto di cessione delle quote di s.r.l.s. a soggetti non aventi i requisiti di età di cui al primo comma dell’art. 2463-bis c.c., contenuto nel comma 4 del medesimo articolo, è formulato in maniera generica, senza prevedere alcuna limitazione, si ritiene che lo stesso comprenda anche gli atti di cessione o costituzione dei diritti di usufrutto o di nuda proprietà sulle partecipazioni sociali, ciò anche nell’ipotesi in cui l’atto di cessione o di costituzione preveda che il diritto di voto sia mantenuto in capo al socio infratrentacinquenne cedente o costituente.
R.B.1 – (IMMEDIATA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO – 1° pubbl. 9/12)
A differenza della società a responsabilità limitata semplificata SRLS, disciplinata dall’art. 2463-bis c.c. (introdotto dall’art. 3 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012 n. 27), la società a responsabilità limitata a capitale ridotto (SRLCR) disciplinata non dal c.c. ma dall’art. 44 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (c.d. “decreto sviluppo”) non necessita, per essere costituita, dell’emanazione di alcun modello standard tipizzato con decreto ministeriale cui conformare l’atto pubblico costitutivo e, quindi, può essere costituita già a seguito dell’entrata in vigore del menzionato D.L. Sviluppo (quindi, a partire dal giorno 26 giugno 2012, data di pubblicazione del D.L. n. 83/2012 in Gazzetta Ufficiale e di entrata in vigore del decreto ai sensi dell’art. 70).