Secondo Acconto imposte Irpef Ires Irap novembre
- L’acconto di novembre delle imposte per i contribuenti Irpef
Entro il prossimo 2 dicembre 2013 va effettuato il versamento della 2a o unica rata degli acconti d’imposta per i contribuenti Irpef, tenendo conto della nuova misura. Per i contribuenti Ires, invece, la scadenza degli acconti è rinviata al 10 dicembre.
Il prossimo 2 dicembre 2013 (il termine ordinario del 30.11.2013 cade di sabato) era, inizialmente, la scadenza entro la quale tutti i contribuenti (Irpef e Ires) avrebbero dovuto effettuare il versamento della 2a o unica rata dell’acconto dovuto per il 2013 con riguardo a tutte le imposte: IRPEF, IRES, IRAP, “cedolare secca”, IVIE e IVAFE, maggiorazione IRES per le società di comodo e imposta sostitutiva per i contribuenti “minimi”, tenendo presente in tale sede delle nuove misure fissate dal D.L. n. 76/2013 (Decreto c.d. “Lavoro”), in base al quale:
¨ a decorrere dal 2013, l’acconto IRPEF passa dal 99% al 100% (l’aumento è strutturale, a regime);
¨ per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 (2013 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), l’acconto IRES passa dal 100% al 101% (l’aumento in questo caso vale solo per il periodo d’imposta 2013).
Tali incrementi hanno effetto anche ai fini IRAP.
Tuttavia, il D.L. n. 102/2013, c.d. “Decreto IMU”, ha previsto la possibilità per il MEF di stabilire l’aumento della misura degli acconti IRES / IRAP 2013 qualora con le misure finalizzate alla copertura finanziaria delle disposizioni introdotte dallo stesso non si raggiungano gli obiettivi previsti. Si tratta della cosiddetta “clausola di salvaguardia” che si prevede che potrà scattare per i contribuenti Ires con l’ipotesi di un aumento della misura dell’acconto Ires e Irap, per essi, dall’attuale 101% al 102,5%. Si attendono, tuttavia, ancora decisioni ufficiali in merito.
Ad oggi, ciò che sappiamo per certo è che la scadenza per il versamento degli acconti Ires e Irap di novembre da parte di tutti i contribuenti soggetti a Ires è prorogata dal 2 dicembre al 10 dicembre 2013.
Pertanto, tali contribuenti non sono interessati dalla scadenza di lunedì 2 dicembre, a differenza dei contribuenti Irpef per i quali invece tale scadenza è confermata.
Per tale ragione, in questa sede affronteremo solo il caso dei contribuenti soggetti a Irpef.
L’aumento (dal 99% al 100%) dell’acconto Irpef ed Irap per i contribuenti Irpef si applica in sede di calcolo e versamento della seconda (o unica) rata, la quale va quindi determinata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto applicando la nuova misura e quanto versato per la 1a rata, cioè sarà pari a:
¨ 100% – importo 1a rata
Le predette disposizioni:
¨ si riflettono anche sull’acconto IVIE / IVAFE;
¨ NON si riflettono sul versamento dell’acconto della cedolare secca che rimane fissato al 95%.
In generale, la misura dell’acconto si calcola in base alla dichiarazione dei redditi presentata, verificando quanto si è indicato in Unico 2013 (c.d. metodo storico).
Questa metodo, tuttavia, va bene prevalentemente per coloro che hanno un quadro reddituale costante; al contrario, il contribuente che ha o si attende un risultato economico variabile può decidere di determinare l’acconto in via presuntiva, stimando l’imposta dovuta per il 2013. In genere, il metodo previsionale può essere utilizzato se nel 2013 si presume di conseguire un reddito inferiore rispetto al 2012; è questo, infatti, il caso in cui il metodo previsionale conviene, poiché è consentito:
¨ effettuare un versamento in misura inferiore rispetto a quanto risulterebbe dovuto applicando il metodo storico;
¨ oppure addirittura non effettuare alcun versamento.
Questo secondo metodo è ovviamente più rischioso poiché, comportando la riduzione o l’omissione del secondo acconto, in caso di errore, conduce all’applicazione della sanzione del 30% dell’importo non versato.
La scelta dell’uno o dell’altro metodo riguarda la singola imposta; ciò significa che, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l’IRAP e il metodo previsionale per l’IRPEF.
ACCONTI D’IMPOSTA 2013 (secondo il metodo storico) – CONTRIBUENTI IRPEF |
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IRPEF
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RIGO RN33 ≤ 51,65 € |
Nessun acconto dovuto |
RIGO RN33 > € 51,65, MA ≤ € 260,11 |
Versamento in unica soluzione, entro il 02.12.2013, del 100% dell’importo indicato al rigo RN33. | |
RIGO RN33 > € 260,11
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Versamento in 2 rate:¨ la 1a rata, pari al 39,6% (40% del 99%) del rigo RN33 entro:
ü il 17.06.2013, o dal 18.06.2013 al 17.07.2013 con la maggiorazione 0,40%, per i soggetti che non usufruiscono della proroga stabilita con D.P.C.M. 13.06.2013; ü il 08.07.2013, o dal 09.07.2013 al 20.08.2013 con la maggiorazione 0,40%, per i soggetti che usufruiscono della proroga stabilita con D.P.C.M. 13.06.2013; ¨ la 2° rata, pari al 60,4% del rigo RN33 (cioè: 100% – importo 1a rata) entro il 02.12.2013. |
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IRAP
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RIGO IR21 ≤ 51,65 € |
Nessun acconto dovuto |
RIGO IR21 > € 51,65, MA ≤ € 260,11 |
Versamento in unica soluzione, entro il 02.12.2013, del 100% dell’importo indicato al rigo IR21. | |
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RIGO IR21 > € 260,11 |
Versamento in 2 rate:¨ la 1a rata, pari al 39,6% (40% del 99%) del rigo IR21 entro:
ü il 17.06.2013, o dal 18.06.2013 al 17.07.2013 con la maggiorazione 0,40%, per i soggetti che non usufruiscono della proroga stabilita con D.P.C.M. 13.06.2013; ü il 08.07.2013, o dal 09.07.2013 al 20.08.2013 con la maggiorazione 0,40%, per i soggetti che usufruiscono della proroga stabilita con D.P.C.M. 13.06.2013; ¨ la 2° rata, pari al 60,4% del rigo IR21 (cioè: 100% – importo 1a rata) entro il 02.12.2013.
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CEDOLARE SECCA |
RIGO RB11, Campo 3 ≤ 51,65 € |
Nessun acconto dovuto |
RIGO RB11, Campo 3 > € 51,65, MA ≤ € 271,06 |
Versamento in unica soluzione, entro il 02.12.2013, del 95% dell’importo indicato al rigo RB11, Campo 3. | |
RIGO RB11, Campo 3 > € 271,06
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Versamento in 2 rate:¨ la 1a rata, pari al 38% (40% del 95%) del rigo RB11, Campo 3, entro:
ü il 17.06.2013, o dal 18.06.2013 al 17.07.2013 con la maggiorazione 0,40%, per i soggetti che non usufruiscono della proroga stabilita con D.P.C.M. 13.06.2013; ü il 08.07.2013, o dal 09.07.2013 al 20.08.2013 con la maggiorazione 0,40%, per i soggetti che usufruiscono della proroga stabilita con D.P.C.M. 13.06.2013; ¨ la 2° rata, pari al 57% del RB11, Campo 3, (cioè: 95% – 38%) entro il 02.12.2013.
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L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa del 22 novembre 2013, ha precisato che i contribuenti che intendono avvalersi del metodo previsionale, potranno usufruire della nuova aliquota del 15% (in luogo del 19%) per la cedolare secca sui contratti di locazione a canone concordato stabilita dal D.L. n. 102/2013 (“decreto Imu”) con decorrenza dal 2013.In questo caso, se la prima rata di acconto è stata già versata in giugno (o in luglio con la maggiorazione dello 0,40%), l’importo della seconda rata si ottiene determinando l’imposta annua dovuta per il 2013 con l’aliquota del 15%, calcolando il 95% della cedolare così determinata e sottraendo quanto già versato.
Se l’acconto è dovuto in unica soluzione si può determinare l’imposta annua dovuta per il 2013 con l’aliquota del 15% e versare a titolo di acconto il 95%. E’ bene però considerare che, se si sbagliano le previsioni e poi l’importo versato risulterà inferiore a quanto dovuto, si applicherà la sanzione ordinaria del 30% prevista per i versamenti insufficienti. |
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VERSAMENTO
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Il versamento dell’unica o seconda rata degli acconti 2013 va effettuato con il mod. F24 (esclusivamente in via telematica per i titolari di partita IVA)A differenza di quanto avviene per il saldo e per il primo acconto, le somme derivanti dal secondo acconto non sono rateizzabili. | |
COMPENSAZIONE |
Per il versamento dell’acconto 2013 il contribuente può avvalersi della compensazione:¨ verticale: utilizzando imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore (ad esempio, compensazione del saldo IRPEF 2012 a credito con la seconda rata dell’acconto IRPEF 2012) senza la necessità di utilizzare il mod. F24;
¨ orizzontale: utilizzando imposte/contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori. Ciò richiede la compilazione del mod. F24. Si ricorda che: ¨ la sanzione per l’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, è fissata dal 100% al 200% dei crediti stessi; ¨ a decorrere dal 2011 è stato introdotto il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione nel mod. F24, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate di importo superiore a € 1.500; ¨ i crediti IVA superiori a € 5.000 possono essere compensati (orizzontalmente) solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA annuale e utilizzando gli strumenti telematici dell’Agenzia delle Entrate; inoltre, se superiori anche a € 15.000, è richiesta l’apposizione del visto di conformità al modello IVA da parte di un soggetto abilitato. Il limite massimo annuo di crediti d’imposta compensabili è fissato a € 516.456,90[1] (senza considerare l’importo dei crediti utilizzabili in compensazione verticale); l’eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell’anno successivo.
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RAVVEDIMENTO OPEROSO |
Si fa, inoltre, presente che il mancato o insufficiente versamento degli importi può essere sanato con l’istituto del ravvedimento operoso, applicando, oltre agli interessi legali del 2,5%, le sanzioni:¨ dallo 0,2% al 2,8%[2] se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza (ravvedimento sprint);
¨ 3% se il pagamento è effettuato tra il 15 e 30 giorni dalla scadenza (ravvedimento breve); ¨ 3,75% se il pagamento è effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione (ravvedimento lungo). |
[1] € 1.000.000 per le imprese subappaltatrici con volume d’affari dell’anno precedente costituito per almeno l’80% da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto, tenute ad applicare, ai fini IVA, il reverse charge.
[2] Per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,2%.