

L’Agenzia delle Entrate, nel corso del Videoforum 2014 organizzato ieri da Italia Oggi, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci, nonché con riferimento alla comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuate dai soci o familiari nei confronti dell’impresa.
Tra le risposte fornite ai quesiti posti, particolare rilevanza assume quella relativa alle sanzioni applicabili in caso di mancato o inesatto adempimento della comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni.
Il quesito posto, evidenziando l’assenza di una specifica disposizione sanzionatoria per la comunicazione in commento, chiedeva conferma dell’inapplicabilità delle sanzioni. L’Agenzia ha, invece, affermato che, trattandosi di comunicazioni all’Anagrafe tributaria, si applica la sanzione prevista dall’art. 13, comma 2 del DPR 605/73, in base al quale chi omette le comunicazioni è punito con lasanzione amministrativa da 206,58 a 5.164,57 euro; la sanzione è ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.
Come si è già avuto modo di osservare su Eutekne.info, la questione è certamente opinabile. Infatti, il richiamo operato all’art. 7, comma 12 del DPR 605/73 per giustificare l’obbligo comunicativo in esame non appare del tutto idoneo a fornire una copertura normativa della comunicazione dei finanziamenti, che ricade pur sempre nell’ambito dell’art. 2 commi da 36-terdecies a 36-duodeviciesdel DL 138/2011, la quale non prevede alcuna disciplina sanzionatoria per tale comunicazione (si veda “Comunicazione dei finanziamenti al nodo sanzioni” del 4 novembre 2013).
In relazione all’oggetto di comunicazione, ribadendo che il punto 2.1 del provvedimento afferma che devono essere comunicati i dati delle persone fisiche soci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso all’impresa, nell’anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600 euro, viene chiarito cherestano esclusi dall’obbligo di comunicazione soltanto i versamenti eseguiti da soci soggetti collettivi (società o enti), dai familiari dei soci e dal titolare dell’impresa familiare (in senso conforme, si veda il tema online di Schede di aggiornamento).
Viene, inoltre, confermato che la comunicazione riguarda gli aumenti di capitale e le operazioni che determinato un “apporto reale di capitale”; sarebbero, quindi, escluse le semplici sottoscrizioni di capitale non versato o il passaggio di riserve a capitale.
Si conferma, poi, che nel caso di rinuncia ai finanziamenti – sempre che non comporti un esborso di denaro ad altro titolo (es. apporto) – l’importo non deve essere indicato nella comunicazione.
Si precisa, inoltre, che nella casella 1 del rigo BG03 del modello di comunicazione deve essere indicata la “data dell’effettivo versamento”. A ben vedere, la data da indicare dipende dalla modalitàdi versamento adottata, per cui, ad esempio, in caso di bonifico bancario dovrebbe rilevare la data di accredito delle somme sul conto corrente (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 23 giugno 2010 n. 38, § 3.3, ancorché nell’ambito della determinazione del reddito professionale).
Con riferimento alla comunicazione dei beni ai soci, in merito all’ipotesi di esclusione dall’adempimento dei beni concessi in godimento agli amministratori, è stato precisato che, sulla base del tenore letterale della disposizione, l’esclusione riguarda tutti i beni concessi in godimento agli amministratori, compresi quelli che possono costituire fringe benefit ai sensi degli artt. 51 e 54 del TUIR. Nonostante la non chiara formulazione della risposta, l’Agenzia sembrerebbe voler dire che l’esclusione opera a prescindere dalla circostanza che i beni costituiscano fringe benefit per l’amministratore, a differenza di quanto previsto per i beni concessi in godimento ai soci lavoratori dipendenti o autonomi, per i quali l’esclusione opera soltanto nel caso in cui i beni costituiscanofringe benefit.
Viene, inoltre, precisato che “in relazione alla comunicazione per i beni concessi in godimento ai soci nei casi in cui sono già presenti norme che limitano la deducibilità dei costi in capo alconcedente e che costituiscono reddito in capo al soggetto utilizzatore, con apposita risposta pubblicata sul sito internet, l’Agenzia ha specificato che l’obbligo di comunicazione non sussiste qualora non emergano differenze fra il valore pattuito, incrementato della quota di reddito della società imputabile al socio, nelle ipotesi di indeducibilità dei costi, e il valore normale”.