

Nel nuovo redditometro solo spese mediche effettive
Esclusa la possibilità di formulare ipotesi induttive in ambito di spesa sanitaria
Dalle istruzioni operative contenute nella circ. n. 24/2013 emerge l’intenzione dell’Agenzia delle Entrate di ricorrere, se necessario, anche alle medie ISTAT e ciò al fine di quantificare le spese correnti sostenute dai contribuenti.
Tale procedimento si attiverà solo dopo, però, che il contribuente non sarà stato in grado di fornire, in sede di primo contraddittorio, le spiegazioni circa le fonti che gli hanno consentito di sostenere una serie di spese non stimate e, quindi, riferite a dati già disponibili nell’archivio dell’Anagrafe tributaria, o comunque già indubbiamente noti.
Le tipologie di spese che, quindi, entrano in gioco per dare preliminare concreta attuazione alla fase di selezione e, poi, di eventuale accertamento del contribuente (se egli, ovviamente, non riuscirà a vincere la presunzione di evasione sottostante la mancata giustificazione del loro finanziamento) sono essenzialmente due, ovvero:
– le “spese certe”, cioè già presenti nell’Anagrafe tributaria, ovvero desunte dalla dichiarazione dei redditi dello stesso contribuente, o da altra fonte informativa certa (si pensi all’acquisto di un’auto);
– le “spese per elementi certi”, cioè le spese sostenute per mantenere la possibilità di impiego di beni la cui disponibilità in capo al contribuente sia formalmente certa (si pensi alla manutenzione ordinaria della stessa).
Nella prima fase, dunque, non entreranno mai in gioco le spese correnti (spese che l’Agenzia, in precedenti occasioni, aveva definito anche di default), ovvero, ad esempio, quelle sostenute per alimenti e bevande e, in generale, tutte le spese ordinarie stimate in base agli indici ISTAT tenendo conto della tipologia di famiglia fiscale e della localizzazione geografica. Tali oneri, precisa l’Agenzia nel suo documento di prassi, saranno considerati solo a partire dal secondo contraddittorio.
In sostanza, l’Agenzia delle Entrate afferma che si terrà conto delle spese ISTAT relative, ad esempio, all’alimentazione e all’abbigliamento, solo ove il contribuente non sia stato in grado, durante il primo contraddittorio, di fornire le ragioni che hanno determinato legittimamente uno scostamento (> del 20%) tra il reddito dichiarato e le spese (diverse da quelle Istat) sostenute.
Ora, con riferimento proprio a queste spese di default, il DM 24 dicembre 2012 prevede, ai fini dell’accertamento sintetico, la rilevanza del valore più alto tra:
– dati disponibili in Anagrafe tributaria, o già per l’Ufficio;
– spesa media stimata a valori ISTAT, per la corrispondente tipologia di nucleo familiare di appartenenza.
Tali spese, allora, fatte rientrare nel novero di quelle ritenute “necessarie”, in caso di mancata archiviazione della posizione verranno accertate praticamente sempre a valori medi statistici ISTAT (essendo, infatti, raro che l’Agenzia delle Entrate disponga di simili informazioni in Anagrafe tributaria).
Non diversamente, peraltro, anche per la macrocategoria di spese relative al comparto sanitario (medicinali e visite mediche) la Tabella A allegata al decreto – e riportata in calce all’articolo – chiedeva di utilizzare il criterio del valore più elevato per l’imputazione reddituale.
Invece, nella circ. 24/2013 (§ 3.6.2) non si fa più alcuna menzione sulla possibilità di formulare ipotesi induttive in capo al contribuente in ambito di spesa medico-sanitaria, laddove viene testualmente affermato che “al contribuente sono imputate le spese sanitarie sostenute nell’anno per sé e per i familiari fiscalmente a carico, tenuto conto di quanto indicato fra gli oneri detraibili nella dichiarazione e risultante da dati certi”.
In altri termini, anche per il redditometro e secondo la prassi del Fisco, se non è ragionevole ipotizzare che un contribuente non abbia provveduto a soddisfare almeno le primarie esigenze della quotidianità, se, invece, dal quadro RP del proprio modello UNICO (o quadro E del modello 730) non emerge nessuna richiesta di detrazione d’imposta per spesa sanitaria (e da nessun altro dato puntuale se ne attesta l’esistenza) è possibile, invece, ipotizzare che il contribuente nel periodo di imposta accertabile abbia rinunciato a curarsi.
L’affermazione allora contenuta nella citata circolare (§ 2.1), ovvero che “il contraddittorio è focalizzato su dati certi e situazioni di fatto oggettivamente riscontrabili, con la conseguente riduzione al minimo dell’incidenza delle presunzioni”, suona, quindi, più credibile anche nei fatti, in quanto, almeno per le spese medico-sanitarie, è la stessa prassi dell’Agenzia a ridurre la portata induttiva prevista dal DM 24 dicembre 2012, escludendola addirittura dal contraddittorio dell’imputazione delle spese statistiche.
Sanità
Elemento indicativo di capacità contributiva Spesa per |
Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria |
Contenuto induttivo |
Medicinali e visite mediche | Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria | Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza |