

Nuova comunicazione black list
La nuova comunicazione «polivalente», approvata con il provvedimento del 2 agosto scorso, l’agenzia delle Entrate ha reso noto che gli operatori potranno continuare a usare, in alternativa alla nuova modulistica, il vecchio modello approvato con provvedimento del 28 maggio 2010 per comunicare le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2013.
La stessa opzione è concessa per la comunicazione degli acquisti da San Marino.
La prima scadenza in cui sarà obbligatorio usare il nuovo modello è quindi quella del 28 febbraio 2014 per gli operatori mensili (tenuti a comunicare le operazioni di gennaio 2014), o del 30 aprile 2014 per gli operatori trimestrali (operazioni del primo trimestre 2014).
Nonostante la nuova veste grafica della comunicazione black list, e la sua inclusione all’interno della comunicazione polivalente (nel quadro BL), restano infatti invariati i criteri per determinare la periodicità della comunicazione – mensile o trimestrale – e le relative scadenze, previsti rispettivamente agli articoli 2 e 3 del Dm 30 marzo 2010.
La comunicazione deve essere dunque inviata entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento – mese o trimestre – individuato in base alle soglie di operazioni realizzate.
Restano invariate le soglie: la comunicazione può essere presentata con cadenza trimestrale dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni o prestazioni di servizi), un ammontare totale di operazioni con soggetti black list inferiore a 50mila euro.
In caso di superamento della soglia, scatta l’obbligo mensile. Infine, i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri trasmettono la comunicazione trimestralmente, sempre che non sia stata superata la soglia dei 50mila euro nei trimestri già trascorsi. I soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione trimestrale possono, in ogni caso, optare per la periodicità mensile di trasmissione per l’intero anno solare.
Le istruzioni al modello forniscono una precisazione sul momento rilevante per determinare le operazioni da segnalare nel periodo di riferimento (mese o trimestre).
Il provvedimento del 2 agosto, infatti, dispone che il nuovo modello deve essere utilizzato per le operazioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2013, fatta salva, come detto, la possibilità di usare il vecchio modello per le operazioni fino a tutto il 2013.
Si potrebbe essere indotti a ritenere, quindi, che il momento rilevante ai fini dell’inclusione di un’operazione in una data comunicazione, debba essere quello di effettuazione dell’operazione, individuato ai fini Iva in base all’articolo 6 del Dpr 633/1972.
Le nuove istruzioni chiariscono ora che il nuovo modello deve essere utilizzato per comunicare le operazioni «registrate» dal 1° ottobre 2013.
In effetti, le Entrate avevano già chiarito in passato che, tenuto conto della finalità dell’adempimento di contrastare fenomeni di evasione e frode fiscale, il momento rilevante per determinare il periodo in cui comprendere le operazioni da segnalare coincide, in generale, con la data di registrazione – nei registri Iva, o se precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie – delle operazioni realizzate (circolare 53/E/2010).
Venendo al contenuto del modello, per ciascuna controparte, è necessario indicare i dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, se persona fisica; denominazione e indirizzo estero della sede legale, se persona giuridica; non è invece obbligatorio indicare il codice identificativo Iva della controparte.
Va poi indicato l’importo complessivo delle operazioni messe in atto, distinte tra attive e passive.
In riferimento a queste ultime, il nuovo modello risulta decisamente più snello rispetto al precedente, dal momento che è ora possibile inserire nello stesso rigo e cumulativamente l’importo complessivo delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti.
Separatamente, vanno indicate le operazioni non soggette.
Inoltre, la ripartizione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi è richiesta solo per le operazioni attive non soggette a Iva.
Restano, infine, escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni inferiori a 500 euro.
La compilazione del modello di comunicazione black list
01|L’OPERAZIONE
Nel mese di ottobre 2013 la società Alfa Spa vende beni alla società svizzera Beta Sa per un corrispettivo
di 3mila euro. La consegna dei beni avviene in Svizzera
La società Alfa Spa ha effettuato nei trimestri precedenti operazioni black list per un volume inferiore 50mila euro e pertanto è un contribuente trimestrale
02|LA COMPILAZIONE
Alfa Spa dovrà comunicare l’operazione, inserendo la stessa nella comunicazione relativa
all’ultimo trimestre 2013, da presentare entro il 31 gennaio 2014
Nel frontespizio del modello andrà inserito come periodo di riferimento il quarto trimestre.
Poiché si tratta di un invio tempestivo, bisognerà barrare la casella «Ordinaria» nella sezione «Tipo di comunicazione». Nei «Quadri compilati», infine, bisognerà barrare la casella «Operazioni con paesi black list»
I dati relativi al cliente dovranno essere riportati nei righi BL001 e BL002 del quadro BL del modello di comunicazione polivalente
01|L’OPERAZIONE
Gamma Srl ha un rapporto contrattuale continuativo con la società Zeta Ltd, stabilita ad Hong Kong.
Quest’ultima fornisce a Gamma Srl sia beni, successivamente importati in Italia, sia alcuni servizi di riparazione su macchinari
Nel mese di ottobre il valore dei beni importati è pari a 10mila euro, mentre i servizi di riparazione ammontano a 4mila euro
02|LA COMPILAZIONE
Il quadro BL richiede una compilazione in forma aggregata, quindi Gamma Srl dovrà indicare nello stesso rigo BL006 tutte le operazioni messe in atto con Zeta Ltd, perché sono tutte imponibili ai fini Iva
In riferimento alle prestazioni di servizio acquistate, Gamma Srl assolverà l’Iva mediante autofattura per l’esposizione nella comunicazione (si veda la circolare 53/E/2010, paragrafo 3.1)
Per quanto riguarda i beni, l’Iva sarà assolta in Dogana all’atto dell’importazione degli stessi in Italia (sull’esposizione nella comunicazione si veda la 2/E/2011, paragrafo 1.1)
Gamma dovrà, quindi, riportare una sola volta i dati della controparte
La Srl dovrà anche sommare l’importo complessivo delle operazioni (distinto tra imponibile e imposta) poste in essere in un dato mese