

Per le plusvalenze dei minimi in UNICO, conta il momento dell’acquisto
E’ necessario distinguere tra beni acquistati nel regime agevolato o fuori. È stato già messo in evidenza che, ad eccezione di alcune modifiche, il quadro LM di UNICO 2013 PF si presenta sostanzialmente analogo al suo predecessore, il quadro CM; ciò in quanto le regole per la determinazione del reddito soggetto all’imposta sostitutiva del 5% nel regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile sono analoghe a quelle vigenti fino al 2011 per il regime dei contribuenti minimi (si veda “Regimi agevolati senza continuità nel quadro LM” del 19 aprile 2013).
In vista dei prossimi adempimenti dichiarativi, può essere utile riepilogare la disciplina attinente alla determinazione delle plusvalenze, premettendo che tale componente, se conseguito nel corso del 2012, deve essere indicato al rigo LM2 di UNICO 2013 PF, unitamente agli altri componenti positivi.
In primis, occorre distinguere tra beni acquistati:
– nel corso del regime speciale;
– prima dell’adesione al regime.
Qualora un bene acquistato nel corso del regime di vantaggio venga venduto, la plusvalenza realizzata:
– è costituita dall’intero corrispettivo della cessione, sia nel caso in cui la cessione sia effettuata durante la permanenza nel regime speciale che successivamente all’uscita dal medesimo;
– concorre integralmente alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è percepito il corrispettivo medesimo.
Se si tratta di bene ad uso promiscuo, la plusvalenza dovrebbe assumere rilievo nella stessa percentuale rilevante ai fini della deducibilità dei costi, vale a dire nella misura del 50%.
Con riferimento ai beni posseduti dai contribuenti prima dell’ingresso nel regime di vantaggio, invece, la plusvalenza è determinata, ai sensi degli artt. 86 e 101 del TUIR, sulla base della differenza tra:
– il corrispettivo conseguito (al netto degli oneri accessori di diretta imputazione);
– il costo non ammortizzato (cioè calcolato al netto degli ammortamenti dedotti) risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello dal quale decorre il regime.
Qualora il corrispettivo della cessione sia percepito in più rate, la rata percepita concorre alla formazione del reddito del periodo d’imposta, al netto della quota del costo non ammortizzato, determinata in misura corrispondente al rapporto tra la somma percepita nel periodo d’imposta ed il corrispettivo complessivo.
Rateazione del corrispettivo
Si consideri il seguente esempio.
Un contribuente “minimo” possiede un bene strumentale, acquistato prima dell’ingresso nel regime agevolato, che ha un costo residuo non ammortizzato pari a 1.000 euro. Nel 2012, il bene viene ceduto per un corrispettivo di 10.000 euro, il cui versamento è concordato nei seguenti termini: 2.000 euro (pari al 20% del corrispettivo complessivo) nel 2012, 5.000 euro (pari al 50% del corrispettivo complessivo) nel 2013 e 3.000 euro (pari al 30% del corrispettivo complessivo) nel 2014.
In tal caso, la plusvalenza che concorre alla formazione del reddito in ciascun periodo d’imposta è ottenuta sottraendo al corrispettivo percepito la quota di costo non ammortizzato calcolata in misura proporzionale alla rata. Così, ad esempio, per il 2012, occorre scomputare dalla rata di 2.000 euro (pari al 20% del corrispettivo complessivo) il 20% del costo non ammortizzato, pari a 200 euro.
Pertanto, in UNICO 2013 PF, occorre indicare al rigo LM2 una plusvalenza pari a 1.800 euro.
Si ricorda che le cessioni dei beni strumentali (siano esse produttive di plusvalenze o minusvalenze) non assumono rilievo ai fini del computo del limite di 15.000 euro per l’accesso o la permanenza nel regime di vantaggio, posto che tale ammontare è costituito dai soli corrispettivi relativi all’acquisto dei beni medesimi.
Si ipotizzi un soggetto che ha iniziato l’attività nel 2011 fruendo del regime dei minimi.
Nel 2012 (anno in cui era utilizzato il regime di vantaggio) è stato acquistato un bene strumentale per 11.000 euro, che viene rivenduto, nello stesso anno, per 12.000 euro.
Nel corso del 2013, vengono acquistati ulteriori beni per 7.000 euro.
In tal caso, nel 2014, il soggetto sarà escluso dal regime, poiché ha superato il limite di 15.000 euro (11.000 + 7.000 = 18.000).
In sede di compilazione di UNICO 2013 PF, dovrà essere indicata al rigo LM2 la plusvalenza pari a 12.000 euro.
Le modifiche al quadro LM, rispetto al suo «predecessore» CM, sono dovute al fatto che il 2012 è stato il primo anno di applicazione
I contribuenti che hanno applicato il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile nel corso del 2012 sono tenuti a compilare il quadro LM di UNICO 2013 PF per il computo dell’imposta sostitutiva dovuta per tale anno. In UNICO 2012 PF, il quadro era denominato “CM” e destinato ad essere compilato dai soggetti che avevano applicato fino al 31 dicembre 2011 il previgente regime dei contribuenti minimi.
Poiché, nel regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, il reddito d’impresa o di lavoro autonomo viene determinato secondo le medesime regole previste per il previgente regime dei contribuenti minimi, il quadro LM si presenta, fatte salve alcune modifiche, grossomodo analogo al precedente quadro CM.
Rispetto all’anno scorso, il quadro presenta alcune particolarità. Innanzitutto, i contribuenti che applicano il regime di vantaggio non sono soggetti alle ritenute di cui al Titolo III del DPR 600/73, contrariamente a quanto previsto fino al 2011 per il regime dei minimi. Pertanto, dal quadro LM è stato rimosso il campo, presente fino all’anno scorso, nel quale indicare le ritenute subite.
Rimborso per le ritenute subite
Si può considerare il caso del professionista che abbia subito per errore la ritenuta rispetto ad una fattura emessa e saldata nel 2012.
Non potendo indicare la somma trattenuta nel quadro LM e neppure al rigo RN32 (Ritenute totali) di UNICO PF (in quanto vi si indicano le ritenute subite già indicate nei diversi quadri della dichiarazione), a tale soggetto non rimarrebbe che chiedere il rimborso dell’importo, come sostenuto da certa dottrina.
Dal quadro LM, trattandosi del primo anno di applicazione del regime di vantaggio, sono stati rimossi i righi destinati all’indicazione delle eccedenze d’imposta sostitutiva risultanti dalle precedenti dichiarazioni (CM15 e CM16 di UNICO 2012 PF).
Può verificarsi che un contribuente che ha applicato fino al 2011 il regime dei contribuenti minimi e che, dal 2012, applica il nuovo regime di vantaggio abbia un’eccedenza di imposta sostitutiva relativa al 2011, non compensata e non chiesta a rimborso. Non potendo indicare tale eccedenza d’imposta nel quadro LM, il contribuente dovrebbe essere tenuto ad indicare la stessa nella sezione II del quadro RX (rigo 23) preposta alla gestione delle eccedenze e dei crediti del precedente periodo d’imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza.
Rispetto al trattamento delle perdite, si segnala che, trattandosi del primo anno di applicazione del regime, sono stati rimossi dal quadro LM i campi relativi al riporto delle perdite maturate negli anni precedenti (che in UNICO 2012 PF trovavano collocazione ai righi CM22 e 23). I contribuenti che, nel 2012, sono transitati dal regime dei minimi a quello di vantaggio e che hanno maturato perdite nei periodi precedenti, devono riportare tali poste nei righi RS8 o RS9 del modello.
Infine, relativamente agli acconti dell’imposta sostitutiva, si segnala il rigo RN37, colonna 4. Le istruzioni alla compilazione precisano che in tale rigo occorre indicare gli acconti dell’imposta sostitutiva versati, utilizzando i codici tributo “1798” e “1799” (anno di riferimento “2012”), dai soggetti fuoriusciti dal regime dei contribuenti minimi. Ciò anche se il contribuente ha applicato nel 2012 il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile. Si segnala peraltro che, di regola, i versamenti in acconto eseguiti nel 2012 avrebbero dovuto essere effettuati con i codici tributo “1793” e/o “1794”, trattandosi degli acconti dell’imposta sostitutiva del regime di vantaggio, e non con i codici “1798” e “1799” propri del previgente regime dei minimi (si veda “«Vecchi» e «nuovi» minimi alle prese con i codici tributo” del 5 luglio 2012).