

La società tra professionisti (Stp) può essere costituita nella forma di Spa o di Srl a unico socio.
“Massime” dei notai del Triveneto Fonte il Sole 24 ore
La società tra professionisti “di capitali” può anche essere unipersonale e sono società “ordinarie” con la conseguenza che «sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve unicamente le deroghe e le integrazioni espressamente previste dalla normativa speciale in relazione al loro particolare oggetto».
Un’importante applicazione di questo principio è che «non è possibile derogare convenzionalmente al regime legale di responsabilità dei soci di Stp previsto dal modello societario prescelto».
Altra questione assai rilevante è quella relativa alla norma della legge n. 183/2011 secondo cui i soci professionisti devono avere la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.
Le massime dei notai del Triveneto spiegano che è legittimo che i soci non professionisti
– siano titolari di azioni prive del diritto di voto anche in misura superiore al terzo del capitale sociale;
– detengano la maggioranza assoluta del capitale sociale, ove la minoranza detenuta dai soci professionisti sia superiore ai due terzi delle azioni aventi diritto al voto.
– l’organo amministrativo può essere formato, anche per intero, da non professionisti ovvero da persone giuridiche.
La denominazione (o ragione sociale) della Stp, occorre che essa contenga l’indicazione “società tra professionisti”; e che, inoltre, l’espressione “società tra professionisti” (o la sigla “Stp”) non è sostitutiva dell’ulteriore necessaria precisazione in ordine al modello societario prescelto (Snc, Sas, Srl, Sapa, Spa, cooperativa).
Quindi deve essere aggiunta, a quella del modello adottato, la sigla del tipo di società (SRL- SPA).
Conferimenti nel capitale sociale.
Il capitale di una Stp può essere legittimamente costituito da soli conferimenti in denaro, senza che il socio professionista debba assumere l’obbligo di prestare la propria opera a favore della società a titolo di conferimento d’opera.
Il conferimento d’opera è peraltro consentito, compatibilmente con l’ordinamento del tipo societario prescelto.
Circa l’oggetto sociale della Stp deve essere limitato esclusivamente all’attività professionale in funzione del cui esercizio la Stp viene costituita.
Pertanto, l’oggetto sociale non può contenere l’espressa previsione di altre attività estranee all’attività professionale che la Stp intende svolgere ovvero di altre attività non specificatamente e tipicamente riservate alla stessa attività professionale. Peraltro, perfettamente compatibile con l’esclusività dell’oggetto sociale della Stp è la possibilità per la stessa di compiere attività strumentali all’esercizio della professione ordinistica prescelta.