

Italia acquista beni da fornitore extraUE e cede beni a cliente extraUE
La società ITA che acquista BENI da Fornitore EXTRA UE incaricato di spedire la merce direttamente al cliente EXTRA UE della società ITA con merce non transita quindi nel territorio italiano. È regolata come segue.
L’operazione non è una triangolazione. Queste operazioni non sono state espressamente previste dalla normativa comunitaria e, pertanto, ai fini della loro disciplina, occorre fare riferimento ai principi generali dell’IVA.
Entrambe le operazioni (acquisto e successiva rivendita) vedono coinvolti due soggetti extracomunitari ed i beni non transitano nel il territorio dello Stato italiano o della Comunità Europea.
1° operazione:
Acquisto di beni da parte di acquirente italiano (Società ITA) da fornitore ExtraUE con transito dei beni solamente extraUE.
L’operazione si configura come un acquisto extracomunitario fuori campo IVA.
La Società ITA riceverà la fattura dal fornitore extraUE senza doverla integrare o registrare ai fini IVA e senza alcun adempimento ai fini degli elenchi riepilogativi INTRASTAT.
L’operazione non rappresenta una importazione perché deficitaria del requisito della territorialità (i beni, di provenienza estera, non si trovano nel territorio Italiano).
La fattura ricevuta sarà oggetto di registrazione ai soli fini contabili, in ragione della competenza, dopo essere stata convertita in euro al tasso di cambio del giorno di effettuazione dell’operazione (giorno in cui si ha il passaggio del diritto di proprietà e relativi rischi di perimento della merce in capo all’acquirente).
Infine, si evidenzia che se il fornitore è residente in un paese a fiscalità privilegiata ed è necessario includere tale operazione nella comunicazione periodica black list, qualora superi la soglia di euro 500.
2° operazione
Cessione di beni da parte di cessionario italiano (Società ITA) a cliente extraUE con transito dei beni da Tawian a Russia (solo extraUE)
L’operazione si configura come una cessione extraterritoriale ai sensi dell’art. 7-bis co. 1 D.P.R. n. 633/72 per carenza del requisito di territorialità.
I beni ceduti infatti si trovano all’estero e non transitano nel territorio dello Stato italiano o della Comunità Europea, l’operazione non costituisce quindi una esportazione.
L’art. 21 comma 6-bis D.P.R. n. 633/72 prescrive comunque l’emissione della fattura con indicazione di “operazione non soggetta” ai sensi dell’art. 7-bis comma 1 D.P.R. n. 633/72.
Affinché la cessione in oggetto possa essere considerata “non soggetta” ai sensi dell’articolo 7-bis, co. 1 D.P.R. n. 633/72 al fine di prevenire eventuali presunzioni di cessione merce in frode I.V.A, si consiglia la conservazione di tutta la documentazione proveniente dal fornitore, incaricato tra l’altro di spedire la merce direttamente al cliente finale, e dal cliente Russia, documentazione necessaria affinché si dia prova che la merce sia stata trasportata direttamente al di fuori della comunità europea e non consegnata all’acquirente entro il territorio nazionale o comunitario.
A tal fine può essere utile, per analogia, l’elenco della documentazione che l’Agenzia delle Entrate ha indicato ai fini della prova delle cessioni intracomunitarie nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il documento di trasporto internazionale ‘CMR’, firmato sia dal trasportatore, per presa in carico della merce, sia dal destinatario, per ricevuta; la prova di cui sopra potrà essere fornita con qualsiasi altro documento (ris. n. 477/E del 15 dicembre 2008).
Elementi di prova fiscali possono essere:
• la fattura d’acquisto dal fornitore estero e la fattura di vendita all’acquirente estero con descrizione della medesima merce, sarebbe meglio indicare nella fattura di cessione che la merce proviene direttamente dal fornitore estero;
• il già citato documento di trasporto CMR (in copia) firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta;
Elementi o documenti di prova non fiscali (bancari, eccetera):
• rimessa pagamento bancaria del vostro cliente relativa al pagamento della merce e
• vostra a prova del pagamento al fornitore estero;
• accordi scritti con il cliente estero che prevedano la consegna direttamente dal fornitore estero o l’invio di un fax / email / al cliente estero, richiedendo allo stesso di confermare, stesso mezzo (anche semplicemente con firma in calce al fax / email ricevuto), la ricezione della merce, con riferimento alla specifica fattura che riguarda merce ricevuta direttamente dal fornitore estero.
L’emissione della fattura dovrà avvenire entro i termini ordinari previsti dall’art. 21 comma 4 D.P.R. n. 633/72 e pertanto al momento dell’effettuazione dell’operazione che per la cessione di beni corrisponde al momento di consegna o spedizione o, se intervenuti prima, al pagamento del corrispettivo o all’emissione della fattura stessa.
Anche in questo caso non è necessario alcun adempimento ai fini degli elenchi riepilogativi INTRASTAT e non è richiesto alcun adempimento per le operazioni con operatori black list, non essendo la Russia un paese a fiscalità privilegiata.
La Black List sarà necessaria pe l’operazione di acquisto da Tawian