

L’art. 8 del DLgs. 546/92, con una locuzione presente anche negli artt. 6 del DLgs. 472/97 e 10 della L. 212/2000, stabilisce che le sanzioni amministrative tributarie possono essere disapplicate, dall’Amministrazione o dal giudice, in presenza di obiettiva incertezza normativa.
In giurisprudenza è stato sancito che sussiste tale requisito quando c’è una oggettiva difficoltà di comprensione del contenuto della norma, dovuto ad assenza di precedenti giurisprudenziali, a contrasto tra prassi e giurisprudenza oppure ad orientamenti giurisprudenziali non conformi (si veda, per tutte, la sentenza 7765 del 2008).
Sul tema della non debenza dell’IRAP per difetto di autonoma organizzazione, su alcuni articoli apparsi sulla stampa specializzata era stato affermato che il contribuente raggiunto dall’accertamento avrebbe potuto chiedere, qualora il giudice avesse respinto il ricorso, l’inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.
Ecco che la Corte di Cassazione, con la sentenza 4394 depositata ieri, si è espressa in senso contrario con riferimento alle annualità dal 2007 in poi (va però detto che, dal testo della sentenza, non si evince, nello specifico, qual’era la fattispecie in relazione alla quale il contribuente, in origine, aveva ritenuto insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione.
Infatti, è a partire dal 2007 che in giurisprudenza si è consolidato l’orientamento giurisprudenziale che ha delineato quando ci può essere autonoma organizzazione, e, di conseguenza, quando è dovuta l’IRAP.
Per le annualità antecedenti, invece, l’obiettiva incertezza può sussistere, stante l’assenza di interventi giurisprudenziali.
Tuttavia, le fattispecie in cui possono sorgere questioni sulla presenza dell’autonoma organizzazione sono alquanto varie, quindi è arduo affermare che, sempre e comunque, sul problema illustrato non sia possibile chiedere la disapplicazione delle sanzioni (a tal proposito, va detto che, dal testo della sentenza, non si evince, nello specifico, qual’era la fattispecie in relazione alla quale il contribuente, in origine, aveva ritenuto insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione).
Obiettiva incertezza possibile per chi impiega un unico dipendente
Alla luce delle ultime pronunce intervenute, l’obiettiva incertezza in ordine alla sussistenza, o meno, di un’attività autonomamente organizzata sembra permanere, infatti, riguardo:
– all’impiego di beni strumentali che, pur di valore elevato, sono necessari allo svolgimento della professione, come nel caso delle attrezzature utilizzate da alcuni medici, spesso costose;
– all’impiego di un unico dipendente che svolge prevalentemente funzioni esecutive.
Per contro, nell’attesa che venga approvata definitivamente la legge delega di riforma fiscale, dovrebbe ormai ritenersi pacificamente escluso da IRAP il professionista o il piccolo imprenditore privo di dipendenti o collaboratori stabili che utilizza beni strumentali limitati (quali telefono, automezzo, personal computer).
Specularmente, dovrebbe risultare sempre soggetto al tributo regionale il professionista o l’imprenditore che possiede una propria organizzazione, di cui è responsabile e nella quale operano dipendenti o collaboratori stabili.