

IMMOBILI
Bonus 50%-40% esteso all’acquisto di immobili ristrutturati e la detrazione si calcola sul 25% del prezzo di acquisto o assegnazione dell’unità immobiliare
Con la legge di stabilità 2014, il legislatore ha prorogato la detrazione “potenziata” per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1 del TUIR.
Pubblicata la legge 147/2013 sulla Gazzetta Ufficiale, si rileva che l’art. 1, comma 139, lettera d), numero 1), intervenendo sull’art. 16, comma 1 del DL 63/2013, dispone che “Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell’articolo 16-bis del TUIR”, per le spese documentate relative agli interventi di cui al primo comma spetta una detrazione, con il limite di spesa massima su cui calcolarla di 96.000 euro per unita immobiliare, pari al 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 sino al 31 dicembre 2014, nonché al 40% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
Come sopra indicato, tale testo ha sostituito l’originaria formulazione dell’art. 16, comma 1 del DL 63/2013, che, a sua volta, si era limitato a sostituire le parole “30 giugno 2013” con “31 dicembre 2013” nel testo dell’art. 11, comma 1 del DL 83/2012, a mente del quale, per le spese documentate, sostenute dal 26 giugno 2012 e fino al 30 giugno 2013, “relative agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del TUIR, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 50%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis”.
Come si può notare dal confronto dei due testi normativi, quello della legge di stabilità 2014 e quello del decreto del 2012, le formulazioni sono praticamente uguali, salvo che per la modulazione delle aliquote in funzione del tempo prevista dalla norma attuale.
In riferimento al testo precedente, erano sorti dei dubbi circa l’applicabilità della detrazione “potenziata” al 50% anche alla fattispecie di cui al comma 3 dello stesso art. 16-bis, afferente all’acquisto di unità immobiliari facenti parte di interi fabbricati ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
In tal caso, secondo quanto previsto dal comma 3, “La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36% del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000 euro”.
Da una interpretazione letterale emergeva che, diversamente dagli interventi di cui al primo comma dell’art. 16-bis, per quelli del terzo non sarebbe spettata la detrazione del 50% ma solo quella del 36%.
Il Notariato, però, già con lo studio 129-2012/T, aveva osservato che dalla formulazione testuale del terzo comma emergeva il richiamo alla detrazione di cui al primo comma e, pertanto, essendo intervenuto il DL 83/2012 su tale detrazione del primo comma, aumentandola al 50%, la stessa non poteva che trovare applicazione anche per gli interventi di cui al terzo comma, ovvero per l’acquisto di immobili ristrutturati da imprese.
D’altra parte – aveva puntualizzato il Notariato – una soluzione diversa risulterebbe anche in contrasto con la ratio della misura la cui finalità è quella di rilanciare il settore dell’edilizia particolarmente colpito dalla congiuntura economica sfavorevole.
L’Agenzia delle Entrate ha accolto ufficialmente tale tesi soltanto con la circ. 29/2013 (§ 2.1), con la quale ha stabilito che l’innalzamento della percentuale di detrazione dal 36% al 50% e l’incremento delle spese ammissibili da 48.000 euro a 96.000 euro si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi di cui al successivo comma 3 del medesimo art. 16-bis del TUIR, assunte in misura pari al 25% del prezzo di acquisto o di assegnazione dell’unità immobiliare.
Spese ammissibili innalzate da 48.000 a 96.000 euro
Stante l’analogia tra il testo del DL 83/2012, su cui sono state formulate le interpretazioni sopra riportate, e quello del comma 139 della L. 147/2013 – entrambi recanti la locuzione “Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell’articolo 16-bis” che più difficoltà ermeneutiche ha comportato – non vi sono dubbi che le stesse conclusioni raggiunte sul testo più datato possano applicarsi anche a quello attuale.
Ne consegue che la misura della detrazione del 50% fino al 31 dicembre 2014 e poi del 40% fino alla fine del 2015 sia utilizzabile anche nell’ipotesi di acquisto di unità immobiliari da imprese di costruzione che hanno integralmente ristrutturato il fabbricato di cui fa parte l’abitazione alienata entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori (a tal fine, la detrazione si calcola comunque sul 25% del prezzo).
2014 Ristrutturazioni ed Interventi di recupero del patrimonio edilizio e detrazione fiscale per il risparmio energetico Quadro normativo e proroghe di cui al D.L. 63/2013, convertito nella legge 3 agosto 2013 n. 90
È stato convertito il D.L. 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. Decreto sugli eco bonus, convertito nella legge 3 agosto 2013 n. 90, in GU n. 181 del 3 agosto 2013) rivolto a favorire la riqualificazione e l’efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano, secondo quanto prescritto dall’Unione Europea e nell’approssimarsi della scadenza degli attuali benefici fiscali in materia.
La detrazione fiscale del 55% per il risparmio energetico era stata prorogata al 30 giugno 2013 dal Decreto crescita (D.L. n.83 del 22 giugno 2012).
Dal 1° luglio 2013, l’agevolazione avrebbe dovuto essere sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazione edilizia.
Infatti, con il cd. Decreto Monti (D.L. n.201 del 6 dicembre 2011) l’agevolazione del 36% era stata resa strutturale e definitiva con l’introduzione nel Tuir dell’art.16-bis.
Tuttavia, con il D.L. n.63/2013 è giunta la proroga che ha previsto, in particolare:
– l’aumento dell’attuale regime di detrazioni fiscali dal 55% al 65% per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici, in scadenza al 30 giugno 2013;
– la proroga dell’innalzamento delle soglie di detrazione Irpef al 50% (dall’ordinario 36%) fino al 31 dicembre 2013, per le spese per ristrutturazioni edilizie fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro (48.000 euro in base al regime ordinario) per unità immobiliare;
– la possibilità, per i contribuenti che usufruiscono della detrazione per le ristrutturazioni edilizie, di detrarre dall’Irpef, nella misura del 50% (per un importo complessivo non superiore a 10.000 euro), anche le spese documentate per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Le misure introdotte dal D.L. n.63/2013 rendono particolarmente conveniente la ristrutturazione e l’adozione di interventi sul risparmio energetico da parte dei privati, che hanno tempo fino al prossimo 31.12.2013 per utilizzare la maggiore detrazione del 50% sul recupero edilizio e del 65% sul risparmio energetico, mentre per i condomini il termine è fino al 30 giugno 2014.
Pr un quadro normativo complessivo relativo agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e alla detrazione fiscale per il risparmio energetico, si rinvia alle due apposite “guide” pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate:
e
La detrazione fiscale per il risparmio energetico
Come detto, l’art.4 del D.L. n. 201/2011 (c.d. Decreto Monti), aveva prorogato fino al 31 dicembre 2012 la detrazione Irpef/Ires del 55% prevista dall’art. 1, commi da 344 a 347, della L. n. 296/2006 per gli interventi di riqualificazione energetica. Lo stesso Decreto Monti aveva previsto, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio 2013, tale agevolazione sarebbe stata sostituita, in modo permanente, dalla detrazione fiscale del 36% relativa alle spese di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16-bis del Tuir.
Il successivo D.L. n. 83/2012 (c.d. Decreto crescita), oltre ad aver anticipato al 1° gennaio 2012 l’applicabilità dell’art.16-bis del Tuir a detti interventi, aveva previsto un’ulteriore proroga della detrazione del 55% con riferimento alle spese di riqualificazione energetica sostenute nel periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2013.
L’art. 14, comma 1, del D.L. n. 63 del 2013, ha innalzato al 65% la misura della detrazione fiscale sulle spese sostenute, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (6 giugno 2013) al 31 dicembre 2013, per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti. Dal 1° gennaio 2014, la detrazione sarà del 36%, cioè quella ordinariamente prevista per i lavori di ristrutturazione edilizia.
Le disposizioni principali di tale agevolazione non hanno subito modifiche sostanziali; continuano a poter fruire del beneficio fiscale:
– le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all’art. 5, del Tuir non titolari di reddito d’impresa, i lavoratori autonomi anche associati, le società semplici e gli enti non commerciali: per tali soggetti vige un rigido criterio di cassa per la fruizione della detrazione, dovendo far riferimento all’esecuzione dei bonifici;
– i titolari di reddito d’impresa: imprese individuali, società di persone commerciali (Snc, Sas) e società di capitali (Srl, Spa, Sapa) ed enti commerciali, che invece seguono il principio di competenza.
I lavori agevolabili sono:
– gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010. Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro;
– interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
– l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno d’acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro;
– interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro.
Il D.L. n. 63 del 2013, tuttavia, esclude dal beneficio del 65% le spese:
o per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia;
o per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
I predetti interventi, infatti, sono già agevolati dal c.d. Conto Termico (cfr. decreto ministeriale 28 dicembre 2012).
La detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica va sempre ripartita in dieci quote annuali di pari importo (comma 3 dell’art.14).
L’aumento della percentuale di detrazione dal 55% al 65% della spesa sostenuta non è stata però accompagnata da un aumento del limite massimo di detrazione fruibile, in questo modo si riduce la soglia massima di spesa rispetto al quale calcolare la detrazione. Ad esempio, per l’installazione di pannelli solari, con un importo massimo detraibile pari a 60.000 euro, con la detrazione al 55% è possibile sfruttare al massimo l’agevolazione se l’intervento non supera i 109.090,90 euro (55% di 109.090,90 euro = 60.000 euro); con la detrazione al 65%, invece, l’intervento non deve superare i 92.307,69 euro (65% di 92.307,69 euro = 60.000 euro).
Per quanto riguarda gli adempimenti per fruire dell’agevolazione per gli interventi di riqualificazione energetica, non ci sono state modifiche sostanziali, di conseguenza:
– è necessaria l’asseverazione di un tecnico abilitato o la dichiarazione resa dal direttore dei lavori;
– il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario o postale;
– per la riqualificazione di edifici esistenti è necessario acquisire la certificazione energetica dell’immobile, qualora introdotta dalla Regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, un “attestato di qualificazione energetica” predisposto da un professionista abilitato;
– scheda informativa relativa agli interventi realizzati;
– bisogna trasmettere all’Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori e con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e copia dell’attestato di qualificazione energetica.
Per quanto riguarda la comunicazione all’Enea è importante il richiamo del chiarimento contenuto nella C.M. n.13/E/13. In primo luogo è utile rammentare quanto precisato dalla C.M. n.21/E/10 circa la corretta individuazione della “data di fine lavori”, da cui decorre il termine per inviare la documentazione all’Enea. In precedenza, con R.M. n.244/E/07, era stato precisato che tale data coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo”, a nulla rilevando il momento di effettuazione dei pagamenti. Con la citata C.M. n.21/E/10 l’Amministrazione aggiunge che nell’ipotesi in cui, in considerazione del tipo di intervento, non sia richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa), mentre non può ritenersi valida a tal fine una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione. La C.M. n.13/E/13 affronta la delicata tematica della remissione in bonis, correggendo in maniera parziale quanto anticipato dalla stessa Enea sul proprio sito internet con la risposta faq n.70. Nel richiamato documento di prassi infatti si precisa, prendendo spunto anche dai chiarimenti contenuti nella C.M. n.38/E/12, che il contribuente deve effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso. Questo in particolare l’esempio contenuto nella circolare n.13/E/13: “Se, per esempio, il termine per l’invio della scheda informativa all’Enea scade il 30 giugno 2013, l’adempimento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2013, termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2012”.
La detrazione in esame non è cumulabile né con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi (ad esempio, quella prevista per le ristrutturazioni edilizie) né con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali (ris. n. 3/E del 26 gennaio 2010).
Tra gli adempimenti richiesti per la fruizione della detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica, nel caso di opere i cui lavori si protraggano oltre l’anno d’imposta, figura l’obbligo di inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione (c.d. modello “IRE”) relativa alle spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello di ultimazione dei lavori.
L’art. 29, comma 6, D.L. n. 185/2008, ha infatti previsto -con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguano oltre il periodo d’imposta di avvio- che per le spese sostenute nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, i contribuenti interessati a fruire delle agevolazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico debbano comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello di conclusione dei lavori.
Più precisamente, per gli interventi i cui lavori si protraggano per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato con riferimento a ciascun periodo.
Al ricorrere di tali condizioni, il modello deve essere presentato da tutti i soggetti beneficiari del bonus per il risparmio energetico, siano essi titolari o meno di reddito d’impresa.
La comunicazione deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese ovvero, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro 90 giorni dalla fine dell’anno d’imposta in cui le spese sono state sostenute.
Laddove il contribuente non sia in possesso della documentazione attestante tale circostanza, se l’intervento è ancora in corso di realizzazione, può fruire comunque della detrazione per le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta, a condizione che attesti che i lavori non siano ultimati.
Il modello IRE non deve essere presentato, oltre che nell’ipotesi in cui i lavori siano iniziati e si siano conclusi nel medesimo periodo d’imposta, anche nel caso in cui, nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce, non siano state sostenute spese.
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente dai contribuenti interessati o per il tramite di intermediari abilitati, entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio.
La presentazione tardiva, ovvero l’omessa presentazione del modello IRE, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 21/E/2010, non preclude la possibilità di beneficiare della detrazione per il risparmio energetico, ma comporta l’applicazione della sanzione da 258 a 2.065 euro, prevista ai sensi dell’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, per l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle normative tributarie.
La proroga per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
La detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie è stata resa permanente dall’art.4, comma 1, del citato Decreto Monti che ha previsto il suo inserimento tra gli oneri detraibili ai fini Irpef. Come stabilito dall’art. 16-bis del Tuir, la detrazione è pari al 36% delle somme spese e spetta fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Tuttavia, l’art. 11 del Decreto Crescita ha successivamente previsto, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, un aumento della detrazione Irpef al 50%, raddoppiando il limite massimo di spesa (da 48.000 euro a 96.000 euro).
L’art. 16 del D.L. n. 63 del 2013 prevede, al comma 1, la proroga al 31 dicembre 2013, del termine di scadenza (30 giugno 2013) dell’innalzamento della percentuale di detrazione Irpef al 50% (dall’ordinario 36%) prevista per le spese di ristrutturazione edilizia, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro (48.000 in base al regime ordinario) per unità immobiliare.
La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Dal 1° gennaio 2014, la detrazione sarà di nuovo del 36%, per un ammontare massimo di 48.000 euro.
Nessuna novità è stata introdotta in relazione ai soggetti che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 50%, la quale spetta in relazione alle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati i previsti interventi.
Possono quindi usufruire dell’agevolazione i soggetti IRPEF, residenti e non residenti in Italia, che sostengono le spese e che:
– possiedono l’immobile a titolo di piena proprietà, nuda proprietà o altri diritti reali, quali l’uso, l’usufrutto, il diritto di abitazione e la superficie;
– ovvero detengono l’immobile in base ad un contratto di locazione (inquilino) o di comodato (comodatario), oppure sulla base di un contratto preliminare di compravendita (promissario acquirente);
– ovvero sono familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile.
I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta il bonus fiscale sono:
a) quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. n.380 del 6 giugno 2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). In particolare, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
b) quelli indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali;
c) gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nelle precedenti lettere A e B e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
d) i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione);
e) gli interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. n. 104 del 5 febbraio 1992;
f) gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
g) gli interventi di bonifica dell’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici;
h) gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
i) gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne.
Rientrano tra le spese agevolabili quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.
La proroga al 31.12.2013 della detrazione IRPEF al 50% si applica anche agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia:
– riguardanti interi fabbricati;
– eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Pertanto, se le spese per l’acquisto dell’immobile vengono sostenute nel periodo dal 26.6.2012 al 31.12.2013, la detrazione spetta nella misura del 50%, entro l’importo massimo di 96.000,00 euro.
Al riguardo, si ricorda che:
– il valore degli interventi edilizi eseguiti, su cui calcolare la detrazione spettante, è considerato per legge pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compra-vendita o di assegnazione;
– i pagamenti non devono necessariamente avvenire mediante bonifico.
Per usufruire della detrazione, è necessario:
– inviare, quando prevista, all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla ASL;
– pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Dopo la soppressione, a partire dal 14 maggio 2011, dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara e dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori, al contribuente è richiesto soltanto di indicare nella dichiarazione dei redditi:
– i dati catastali identificativi dell’immobile;
– gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione, se i lavori sono effettuati dal detentore.
Il contribuente, inoltre, deve essere in possesso ed esibire, a richiesta dell’Ufficio, i documenti individuati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.
In particolare, oltre ai documenti indicati più avanti (comunicazione all’Asl, fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute, ricevute dei bonifici di pagamento), il contribuente deve essere in possesso di:
– domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito);
– ricevute di pagamento dell’Ici, se dovuta;
– delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
– dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi;
– abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.
Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:
– causale del versamento
– codice fiscale del soggetto che paga
– codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate con altre modalità.
Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa, e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio fiscale.
Se il bonifico contiene l’indicazione del codice fiscale del solo soggetto che fino al 13 maggio 2011 era obbligato a presentare il modulo di comunicazione al Centro operativo di Pescara, gli altri aventi diritto, per ottenere la detrazione, devono riportare in un apposito spazio della dichiarazione dei redditi il codice fiscale indicato sul bonifico.
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.
Qualora più soggetti realizzino interventi sulla medesima unità immobiliare, la detrazione del 50% deve quindi essere calcolata sul limite massimo di spesa pari a 96.000 euro e ripartita tra gli aventi diritto.
Nel caso in cui i lavori consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse, si deve tenere conto anche delle spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti.
Spese sostenute nel corso del 2012 sulla stessa unità immobiliare
La circ. Agenzia delle Entrate 9.5.2013 n. 13 ha chiarito che il contribuente ha la facoltà di avvalersi della detrazione del 50% con riguardo alle spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2012, in luogo della detrazione del 36% di quelle sostenute fino al 25.6.2012.
In pratica, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, in relazione alle spese sostenute nel 2012, non si deve necessariamente tenere conto delle spese sostenute fino al 25.6.2012, sulla base del momento cronologico di sostenimento, ma è possibile scegliere di considerare solo (o per la maggior parte) le spese sostenute dal 26.6.2012, per le quali spetta la detrazione del 50% sull’importo massimo di 96.000 euro.
In pratica, se per la ristrutturazione di una singola unità immobiliare, ad esempio:
– il contribuente ha sostenuto spese agevolabili per 48.000 euro fino al 25.6.2012 e per 96.000 euro dal 26.6.2012 al 31.12.2012, può decidere di detrarre solo le spese sostenute dal 26.6.2012, fruendo così della detrazione del 50% fino all’importo di 96.000 euro;
– il contribuente ha sostenuto spese agevolabili per 50.000 euro fino al 25.6.2012 e per 60.000 euro dal 26.6.2012 al 31.12.2012, può decidere di fruire della detrazione del 50% in relazione ai 60.000,00 euro di spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2012 e della detrazione del 36% su 36.000 euro (96.000 – 60.000) di spese sostenute fino al 25.6.2012.
Spese sostenute nel 2013 sulla stessa unità immobiliare
In relazione al periodo d’imposta 2013, pertanto:
– spetta la detrazione del 50% per le spese sostenute dall’1.1.2013 fino al 31.12.2013, per un ammontare massimo di 96.000 euro;
– in caso di prosecuzione dei lavori relativi alla stessa unità immobiliare, nel suddetto limite di 96.000 euro si deve tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti.
La detrazione per i mobili
L’art. 16 co. 2 del DL 4.6.2013 n. 63 prevede una nuova detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione” (c.d. “bonus arredamento”). Essa riguarda le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
Si è in presenza, quindi, di un bonus fiscale cumulabile con quello principale riconosciuto per la ristrutturazione edilizia dell’immobile e prorogato fino al 31 dicembre 2013.
Per ottenere l’agevolazione è necessario che i mobili acquistati siano finalizzati all’arredamento dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Non possono, quindi, beneficiare del bonus fiscale coloro che rinnovano solo l’arredamento (senza realizzare interventi di ristrutturazione) o acquistano i mobili per l’arredamento di un’abitazione nuova.
Anche in questo caso il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario o postale, da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.