

Oggetto: 2° acconto 2013 contributi previdenziali Gestione IVS e Gestione separata INPS
Entro il 2 dicembre 2013 (il termine ordinario del 30 novembre cade di sabato) i soggetti iscritti alla Gestione IVS ovvero alla Gestione Separata INPS sono tenuti a versare il 2° acconto 2013 dei contributi previdenziali.
Gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, compresi i relativi coadiuvanti e coadiutori, nonché i soci di società di persone e di srl trasparenti che svolgono attività artigiane e commerciali, sono tenuti al versamento dei contributi IVS.
L’obbligo di versamento dell’acconto dei contributi alla Gestione Separata INPS riguarda, invece, esclusivamente i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo sprovvisti di altra copertura previdenziale (c.d. professionisti “senza cassa”).
Con la presente scheda informativa si riepilogano le modalità di determinazione e di versamento degli acconti dei contributi previdenziali.
Acconto 2013 dei contributi previdenziali IVS e Gestione Separata INPS |
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MODALITA’ OPERATIVE PER L’ACCONTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI |
METODO STORICO |
Il metodo storico prende come base il reddito conseguito nel periodo d’imposta precedente (2012).
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METODO PREVISIONALE |
Il metodo previsionale è consentito se si presume di conseguire un reddito 2013 (da dichiarare poi in UNICO PF 2014) inferiore rispetto al 2012. In tal caso, è possibile effettuare un versamento in misura inferiore rispetto a quanto sarebbe dovuto applicando il metodo storico.
Per gli acconti previdenziali non è esplicitamente prevista la possibilità di autoridurre la misura dell’acconto in funzione di una previsione di un minor reddito per l’anno in corso, rispetto al periodo d’imposta precedente. Si ritiene, comunque, che il metodo previsionale possa essere comunque applicato. E’ bene tenere presente, tuttavia, che se il versamento effettuato risulterà poi inferiore rispetto a quello effettivamente dovuto, si applicherà la sanzione del 30% prevista per i versamenti insufficienti.
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ACCONTO CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI (metodo storico)
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BASE IMPONIBILE |
È rappresentata dalla totalità dei redditi d’impresa dichiarati per il 2012 ai fini IRPEF, così come risultanti dai seguenti righi del mod. UNICO 2013 PF:
¨ RF51, per l’imprenditore in contabilità ordinaria; ¨ RG34, per l’imprenditore in contabilità semplificata; ¨ RH14, per il socio di una società di persone, il socio di una srl trasparente, il collaboratore di un’impresa familiare; ¨ RG29, per il soggetto cha applica il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13, Legge n. 388/2000); ¨ LM6 (reddito) – LM9 (perdite pregresse), ma al lordo dei contributi previdenziali (LM7)[1], per i “nuovi minimi” (art. 27, D.L. n. 98/2011). La totalità dei redditi d’impresa è desumibile anche dal quadro RR, rigo RR2, col. 3. La base imponibile contributiva va assunta al lordo dell’ACE (rigo RS37, col. 11). In particolare, i soci di società di persone devono sommare al reddito d’impresa attribuito nel quadro RH la quota di ACE di loro spettanza “utilizzata” dalla società.
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CALCOLO DELL’ACCONTO |
L’acconto è determinato sull’ammontare dei redditi d’impresa prodotti nel 2012:
¨ eccedente il minimale contributivo, fissato per il 2013 a € 15.357; ¨ fino al reddito massimale, fissato per il 2013 in misura pari a: ü € 75.883 (frazionabile a mese) ovvero ü € 99.034 (non frazionabile a mese) per i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995, iscritti alla Gestione IVS dal 1996.
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ALIQUOTE |
Le aliquote da applicare sono quelle indicate dall’Inps nella Circolare n. 24 del 08.02.2013 e cioè:
¨ fino a un reddito di € 45.530; ü titolare (di qualsiasi età), socio, collaboratore di età superiore a 21 anni:
ü collaboratori di età non superiore a 21 anni:
¨ da € 45.530,01 a 75.883 (oppure da € 45.530,01 a € 99.034 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995, iscritti alla gestione IVS dal 1996) le aliquote sono maggiorate di un punto percentuale: ü titolare (di qualsiasi età), socio, collaboratore di età superiore a 21 anni:
ü collaboratori di età non superiore a 21 anni:
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TERMINE DI VERSAMENTO |
Il versamento dell’acconto IVS sul reddito eccedente il minimale va effettuato in 2 rate di pari importo entro gli stessi termini previsti per l’acconto IRPEF, ossia, per il 2013:
¨ la 1° rata andava versata: ü entro il 17.06.2013, o dal 18.06.2013 al 17.07.2013 con la maggiorazione 0,40%, per i soggetti che non usufruiscono della proroga stabilita con D.P.C.M. 13.06.2013; ü entro il 08.07.2013, o dal 09.07.2013 al 20.08.2013 con la maggiorazione 0,40%, per i soggetti che usufruiscono della proroga stabilita con D.P.C.M. 13.06.2013; ¨ la 2° rata va versata entro il 02.12.2013 (il termine ordinario del 30.11.2013 cade di sabato).
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MODALITA’ DI VERSAMENTO |
Per il versamento dei contributi IVS va utilizzato il mod. F24, riportando nella “Sezione INPS”:
¨ il codice della competente sede INPS; ¨ il numero di matricola del contribuente; ¨ il periodo di riferimento (01/2013 – 12/2013); ¨ nel campo “causale contributo” i seguenti codici: ü AP per gli artigiani; ü CP per i commercianti. Nel modello F24, gli importi dovuti devono essere esposti al centesimo di euro. Si precisa, inoltre, che i soci di società di persone e di Srl non sono tenuti ad utilizzare il canale telematico previsto per i soggetti titolari di partita IVA se non sono titolari di una propria partita IVA individuale.
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ACCONTO CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (metodo storico)
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BASE IMPONIBILE |
Il versamento dell’acconto dei contributi alla Gestione separata INPS riguarda esclusivamente i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo sprovvisti di altra copertura previdenziale (c.d. professionisti “senza cassa”).
L’acconto si calcola sull’80% del reddito di lavoro autonomo relativo al 2012 (UNICO PF 2013), tenendo conto del massimale stabilito per il 2013 nella misura di € 99.034. Il reddito da lavoro autonomo è indicato nel quadro RR e corrisponde a quello indicato nel rigo: ¨ RE25, per i lavoratori autonomi in regime ordinario; ¨ RE22, col. 2, per i soggetti che applicano le nuove iniziative produttive; ¨ LM6 (reddito) – LM9 (perdite pregresse), ma al lordo dei contributi previdenziali (LM7), per i “nuovi minimi” (art. 27, D.L. n. 98/2011).
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ALIQUOTE |
Le aliquote da applicare per il 2013 sono quelle indicate dall’Inps nella Circolare n. 27 del 12.02.2013 e cioè:
¨ 27,72% per coloro che non sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie; ¨ 20% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.
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TERMINE DI VERSAMENTO |
L’acconto va versato in 2 rate di pari importo (40% ciascuna) entro i termini dell’acconto IRPEF 2013, pertanto:
¨ la 1° rata andava versata: ü entro il 17.06.2013, o dal 18.06.2013 al 17.07.2013 con la maggiorazione 0,40%, per i soggetti che non usufruiscono della proroga stabilita con D.P.C.M. 13.06.2013; ü entro il 08.07.2013, o dal 09.07.2013 al 20.08.2013 con la maggiorazione 0,40%, per i soggetti che usufruiscono della proroga stabilita con D.P.C.M. 13.06.2013; ¨ la 2° rata va versata entro il 02.12.2013 (il termine ordinario del 30.11.2013 cade di sabato).
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MODALITA’ DI VERSAMENTO |
Per il versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS va utilizzato il mod. F24, riportando nella “Sezione INPS”:
¨ il codice della sede INPS competente; ¨ il periodo di riferimento (01/2013 – 12/2013); ¨ nel campo “causale contributo” i seguenti codici: ü P10 per gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o per i titolari di pensione (diretta o indiretta); ü PXX per i non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie.
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