

Decadenza dalla dilazione solo se non si pagano otto rate, grazie al DL «Fare», la dilazione dei ruoli può essere aumentata sino a dieci anni
Il DL “Fare” contiene importanti modifiche in tema di dilazione delle somme iscritte a ruolo, o affidate ad Equitalia a seguito di accertamenti esecutivi. Per prima cosa, è necessario evidenziare, per prevenire ogni malinteso, che, come criterio generale, il periodo massimo di differimento degli importi rimane di 72 rate mensili, ovvero di sei anni.
Questo lasso temporale, in base alle novità apportate a suo tempo dal DL 16/2012, può essere prorogato per un ulteriore periodo e sino a 72 mesi, in caso di dimostrato peggioramento della situazione economica del contribuente. Ora, grazie alle modifiche del DL “Fare” all’art. 19 del DPR 602/73, sia la rateazione ordinaria che quella prorogata possono essere aumentate fino a 120 rate mensili, ovvero per un periodo massimo di dieci anni. Ciò a condizione che il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria volontà, “in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica”.
Il legislatore fornisce altresì la definizione di grave situazione di difficoltà, specificando che occorre:
– l’accertata impossibilità di assolvere il pagamento del credito secondo un piano di rateazione ordinario;
– la valutazione circa la solvibilità del contribuente in relazione al piano di dilazione concedibile.
Le nuove disposizioni devono essere oggetto di un decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di conversione del decreto legge. Alla luce di ciò, si configurano, sostanzialmente, tre tipi di rateazione:
– quella “normale”, ove il contribuente che, secondo quanto indicato dalle varie direttive di Equitalia, dimostra di essere in difficoltà, può ottenere il differimento del debito in un massimo di 72 rate mensili;
– quella “prorogata”, ove, se c’è un peggioramento della situazione di difficoltà e non è intervenuta decadenza, la dilazione può essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo sino a 72 mesi;
– quella che potremmo definire “aumentata”, dove, in presenza di grave situazione di difficoltà finanziaria dovuta alla congiuntura economica, ci può essere un aumento fino a 120 rate mensili.
Prossima l’emanazione del decreto attuativo, le altre modifiche concernono le cause di decadenza dalla dilazione.
In futuro, il contribuente decade se non vengono onorate otto rate del piano, anche non consecutive.
Attualmente, invece, la decadenza si verifica solo se non vengono pagate due rate consecutive del piano, mentre prima del DL 16/2012 essa avveniva ove non fossero state pagate due rate, anche non consecutive.
È interessante interrogarsi sul carattere retroattivo del mutamento di norma circa la decadenza. Essendo una disposizione di carattere procedurale, essa può ritenersi, in difetto di specifica previsione di legge (magari contenuta nel decreto medesimo, di cui non si ha ancora il testo definitivo, o nella legge di conversione), retroattiva, quindi i contribuenti considerati decaduti per mancato pagamento di due rate (siano esse consecutive o meno) dovrebbero potere ripresentare la domanda, o, comunque, essere ammessi alla dilazione in virtù della modifiche apportate dal DL “Fare”.
Il comunicato di Equitalia dell’8 maggio 2013 ove è stato innalzato a 50.000 euro il limite sino al quale la dilazione delle somme iscritte a ruolo, o derivanti da accertamenti “esecutivi”, è concessa su semplice domanda di parte (si veda “Equitalia alza a 50.000 euro la soglia per rateizzare dietro richiesta motivata” del 9 maggio 2013).
Vengono, quindi, superate alcune delle indicazioni fornite con la direttiva 7/2012 in base alle quali la soglia, sino a cui la dilazione sarebbe stata accordata su sola domanda di parte, era stata fissata a 20.000 euro e le rate, in questo caso, sarebbero state concesse fino ad un massimo di 48.
Ora, a prescindere dalla situazione di temporanea difficoltà del debitore, le rate, fino alla soglia dei 50.000 euro, possono al massimo essere 72.
Si mette in risalto che l’art. 19 del DPR 602/73 subordina la concessione della dilazione ai casi in cui sussista il temporaneo stato di difficoltà economica del contribuente, quindi la decisione di Equitalia non può che essere accolta con favore.
Essa, in un certo senso “violando” la Legge, ha introdotto un canale semplificato per l’accesso alla dilazione delle somme, che prescinde dallo stato di difficoltà economica del richiedente.
Le altre specificazioni contenute nel comunicato stampa sono, invece, una diretta applicazione delle novità apportate nel 2012 dal Legislatore, e sono:
– l’impossibilità dell’iscrizione di ipoteca (comunque inibita per debiti sotto i 20.000 euro di valore complessivo) se la dilazione è stata concessa, anche se rimangono salve le ipoteche già iscritte in momenti precedenti;
– la previsione secondo cui la decadenza dalla dilazione si ha solo quando il debitore non onora due rate consecutive del piano;
– la possibilità di chiedere rate di importo crescente.
Per importi maggiori, servono l’analisi del bilancio e l’ISEE
Per le somme superiori a 50.000 euro rimangono quindi fermi i chiarimenti enunciati da Equitalia con le varie direttive che si sono succedute nel tempo.
Allora, per le persone fisiche la dilazione e il numero delle rate saranno vagliati con riferimento alla dichiarazione ISEE, mentre per le persone giuridiche e le ditte individuali in contabilità ordinaria bisogna considerare l’indice di liquidità (liquidità differite + liquidità correnti/passività correnti). Se questo è inferiore a uno, è possibile concedere la dilazione.
Una volta appurato che detto indice è inferiore a uno, è necessario considerare l’indice Alfa per il numero delle rate (debito complessivo/valore della produzione x 100).
In merito alla documentazione da presentare, come conseguenza del comunicato dell’altro ieri, le società di persone e le ditte individuali in contabilità ordinaria dovranno esibire la comunicazione sul valore degli indici sottoscritta da un professionista abilitato solo per importi superiori a 50.000 euro (a questo punto, la distinzione con le somme sino a 25.000 euro diviene priva di valore).
Equitalia amplia nuovamente l’accesso alle dilazioni dei ruoli, decidendo di aumentare da 20 a 50mila euro la soglia massima che permette di chiedere la rateizzazione con una semplice richiesta motivata. La notizia è arrivata ieri, a mezzo comunicato stampa. Inoltre – si legge nella nota – anche in tali casi, che non prevedono ulteriori adempimenti, sarà possibile ottenere fino 72 rate. Per gli importi superiori, resta invece necessaria la presentazione di alcuni documenti aggiuntivi per dimostrare la situazione di temporanea difficoltà economica. Al riguardo, si ricorda che, in forza dell’art. 19 del DPR 602/73, l’Agente della riscossione può, su domanda del contribuente e previa dimostrazione dello stato di temporanea difficoltà economica, concedere la rateazione dei carichi di ruolo, in un massimo di 72 rate mensili.
Con la direttiva del 13 maggio 2008 n. 17, Equitalia aveva affermato che, per ogni contribuente, per i debiti sino a 5.000 euro, la dilazione sarebbe stata concessa senza la necessità di allegazione di alcun documento atto a comprovare lo stato di difficoltà economica.
In seguito, con la direttiva 7/2012, la società di riscossione ha previsto, da un lato, che il limite al di sotto del quale concedere la dilazione su semplice istanza di parte passasse da 5.000 a 20.000 euro, e, dall’altro, che, relativamente alle società e ai soggetti in contabilità ordinaria, l’indice Alfa non fosse più un requisito di accesso alla dilazione (si veda “Equitalia rende più «appetibile» la dilazione” del 2 marzo 2012).
Ieri, dopo aver reso noto il nuovo innalzamento, Equitalia ha provveduto a modificare la sezione del proprio sito dedicata alla rateazione, ricordando che l’Agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni) nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L’importo minimo di ogni rata è, salvo eccezioni, pari a 100 euro. Recentemente – sottolinea ancora Equitalia – sono state introdotte importanti novità in materia. L’ultima, “sancita” dalla direttiva del 7 maggio 2013, come anticipato, prevede l’aumento a 50mila euro della soglia d’importo per ottenere la rateazione automaticamente, senza la necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica.
In virtù di ciò, è già stato modificato l’apposito modulo per l’istanza di rateazione ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73.
Nel comunicato, Equitalia chiarisce ancora che il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può richiedere il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) per partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.
Il contribuente che ha ottenuto la rateazione può richiedere il DURC. L’Agente della riscossione non può iscrivere ipoteca nei suoi confronti, né attivare qualsiasi altra procedura cautelare ed esecutiva finché si è in regola con i pagamenti.
La rateazione è prorogabile una sola volta fino a un massimo di 72 rate, se durante i pagamenti in corso si dimostra il peggioramento della situazione di difficoltà posta a base della concessione della prima rateazione.