

Edilizia Legge di Stabilità 2015 Reverse charge ampio dal 1° gennaio 2015
Reverce Edile Legge di Stabilità_2015
La Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, pubblicata sul supplemento n. 99 alla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014) ha previsto ulteriori ipotesi di applicazione del reverse charge, che, come noto, prevede il passaggio degli obblighi di assolvimento dell’IVA dal soggetto cedente/prestatore al soggetto cessionario/committente.
Ricordiamo che utilizzando il reverse charge non si dovrà pagare l’imposta di bollo di 2 euro.
Indicazione in fattura.
L’art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n. 190) ha esteso a nuove fattispecie il meccanismo di assolvimento dell’IVA del c.d. “reverse charge”.
“Operazione esente da imposta di bollo e senza addebito dell’ IVA ai sensi dell’art.17DPR.633/72 – Inversione contabile –“
Si ricordano sotto, in generale, gli elementi necessari da indicare in fattura.
Dal 2015 per
– le prestazioni di servizi di pulizia,
– di demolizione,
– di installazione di impianti e di completamento relative a edifici,
il reverse charge assume carattere oggettivo, applicandosi indipendentemente:
Per ciò che riguarda le prestazioni di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici la disposizione ha cancellato la limitazione soggettiva che circoscrive l’applicazione del reverse charge alle prestazioni rese nel settore dell’edilizia esclusivamente nel caso in cui le prestazioni siano rese da subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore.
In pratica dal 2015 le prestazioni di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici sono assoggettate al reverse charge, inversione contabile, in ogni caso (indipendentemente dai soggetti coinvolti),
Le altre prestazioni del settore edile (quelle già indicate dalla precedente lett. a) sono soggette al reverse charge solo se effettuate nell’ambito di contratti di subappalto.
Il dubbio
Ad oggi (09/1/15) non è chiaro cosa si debba intendere con il termine «completamento».
Fin tanto che non vi saranno gli opportuni/necessari chiarimenti ministeriali sembra che tale terminologia vada letta in senso ampio facendo, quindi, rientrare anche la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Sul punto la Relazione Illustrativa chiarisce della legge che «Per tali ultime prestazioni di servizi, il sistema dell’ inversione contabile si applica in ogni caso, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore o che siano rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori».
Immobili in corso di costruzione non completati.
Ad esempio se un’impresa che ha acquistato un immobile in corso di costruzione (non ancora ultimato) si rivolge ad un’altra impresa per la realizzazione dell’impianto elettrico il soggetto prestatore (l’elettricista) dovrà emettere la relativa fattura senza esercitare la rivalsa.
In questo caso dovrà essere applicato il reverse charge essendo del tutto irrilevante che il rapporto tra committente e prestatore anche se non si configuri un subappalto.
Immobili ultimati.
Viceversa se l’immobile acquistato è stato già ultimato e la prestazione richiesta si sostanzia nella mera revisione / riparazione / manutenzione di un impianto già esistente e l’ IVA dovrà essere assolta secondo i criteri ordinari quindi, con applicazione dell’ IVA ed emissione della fattura con IVA.
Contratti di sub-appalto.
Le altre prestazioni del settore edile (quelle già indicate dalla precedente lett. a) sono soggette al reverse charge solo se effettuate nell’ambito di contratti di subappalto.
Queste modifiche si applicano con effetto dalle operazioni poste in essere con decorrenza dal 1° gennaio 2015 non essendo necessaria l’autorizzazione della Unione Europea.
L’estensione del reverse charge nel settore edile, prevista dal disegno di legge di Stabilità 2015, travalica il rapporto di subappalto e il tipo di attività esercitata dal committente: nessuno di questi due elementi, indispensabili per rientrare nell’attuale alveo del meccanismo IVA dell’inversione contabile di cui alla lettera a) del comma 6 dell’art. 17, D.P.R. n. 633/1972, sarà infatti necessario per ricadere nella contigua previsione che dovrebbe essere introdotta mediante inserimento della lettera a-bis).
Disposizioni già in vigore
La citata lettera a), com’è noto, assoggetta all’inversione contabile, quando effettuate nei confronti di soggetti passivi, le “prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”.
Si ricorda che nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36/2006 è stato chiarito che “i soggetti destinatari della modalità di assolvimento dell’imposta […] devono essere individuati in relazione alle prestazioni rese nell’ambito del settore edile”, ossia nelle imprese che svolgono le attività economiche descritte nella sezione F della tabella di classificazione ATECOFIN 2004 (ora settore F della tabella ATECO 2007).
Posto, dunque, che “il regime del reverse-charge va applicato nelle ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendono servizi ad imprese del comparto dell’edilizia che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell’intervento edilizio”, la circolare puntualizza che i servizi forniti ai soggetti appaltatori o ad altri subappaltatori assumono rilevanza “non solo se resi sulla base di un contratto riconducibile alla tipologia dell’appalto ma anche se effettuati in base ad un contratto di prestazione d’opera”, ricordando che la differenza fondamentale tra le due tipologie contrattuali “riflette le differenti caratteristiche strutturali e dimensionali dell’impresa.”
Il riferimento alle prestazioni di manodopera, poi, “abbraccia sia l’ipotesi in cui l’attività del subappaltatore consiste nel fornire la manodopera dei dipendenti, sia la diversa ipotesi in cui detta attività consista nel rendere direttamente la propria opera.”
Restano in ogni caso escluse dal regime particolare “le prestazioni d’opera intellettuale, rese da professionisti (ad esempio prestazioni rese da ingegneri, architetti, geometri, etc.), che per la loro natura non possono essere definite come prestazioni di manodopera, e risultano comunque estranee alle tipologie di attività considerate dalla norma, che si estrinsecano in apporti materiali che concorrono alla realizzazione del manufatto”, nonché, per altro verso, “le forniture di beni con posa in opera poiché tali operazioni […] costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi.”
In massima sintesi, dunque, affinché si renda applicabile la disposizione del reverse (ante riforma) era, che devono concorrere i seguenti requisiti oggettivi e soggettivi:
– un’operazione qualificabile prestazione di servizi ai fini IVA
– la riconducibilità della prestazione ad un rapporto di subappalto
– l’inquadramento dell’oggetto della prestazione e dell’attività di entrambi i contraenti al settore edile, come delimitato nella sezione F della tabella ATECO 2007.
Le previsioni del DDL stabilità 2015
La disposizione 2015 di carattere permanente introdotta, come accennato, aggiungendo la lettera a-bis) nel comma 6 dell’art. 17, D.P.R. n. 633/1972, ha un contenuto contiguo e per certi versi complementare a quello dell’attuale lettera a), riguardando anch’essa prestazioni eseguite sugli edifici.
Occorre evidenziare come i presupposti applicativi siano sensibilmente diversi (e più ampi).
Difatti, a differenza della vigente previsione della lettera a), la nuova previsione non menziona il tipo di rapporto contrattuale, né il tipo di attività svolta dal committente.
Dal punto di vista soggettivo, la disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2015 (servizi di pulizia, demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi ad edifici) non contempla limitazioni circa i destinatari delle prestazioni. Per applicarsi il reverse charge la prestazione può essere resa nei confronti di un qualsiasi soggetto passivo IVA, a prescindere dal fatto che costui eserciti un’attività nel settore edile, la prestazione può essere eseguita non necessariamente nell’ambito di un subappalto, ma anche in virtù di un contratto autonomo stipulato con il contraente generale.
Questo significa che le prestazioni di servizi di demolizione, installazione di impianti, completamento relative ad edifici, oggettivamente considerate, saranno sottoposte al meccanismo dell’inversione contabile alla sola condizione (generale ed indefettibile, per l’applicazione del meccanismo) che il committente sia un soggetto passivo, quale che sia l’attività da questi esercitata e il rapporto negoziale con il prestatore.
Un sicuro aiuto viene dalla lettura della Relazione Tecnica, che spiega i settori per i quali si è deciso di ampliare le casistiche di reverse (prima limitate al subappalto nel settore dell’edilizia, oggi allargate ad ogni prestazione di servizi): si è riscontrato che nei settori delle prestazioni di servizi di pulizia (codice ATECO2007: 81.2) e per le prestazioni di servizi di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici (codice ATECO2007: 43),
Ad esempio, il regime dell’inversione contabile si applicherà:
– alla prestazione di completamento di un edificio resa, in base a contratto d’appalto, nei confronti dell’impresa costruttrice;
– alla prestazione di pulizia di un edificio commissionata da un soggetto passivo, anche locatario dell’immobile.
Quanto all’identificazione oggettiva delle prestazioni, il punto di riferimento è rappresentato sempre dalla tabella ATECO 2007.
Pertanto:
– i lavori di demolizione quelli descritti nel codice 43.11, che non comprende però i lavori di preparazione del cantiere (codice 43.12);
– i lavori di installazione impianti, quelli così qualificati nell’ambito del gruppo 43.2;
– i lavori di completamento (e finitura), quelli del gruppo 43.3.
Sul piano sistematico, infine, va osservato che le vigenti disposizioni della lettera a), secondo quanto previsto da una norma di coordinamento, continuerebbero a trovare applicazione per le prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla nuova lettera a-bis); quest’ultima, quindi, con i suoi più ampi presupposti applicativi, assume carattere speciale in ragione della più limitata portata oggettiva.
Quindi se l’oggetto del servizio, pur rientrando nella lettera a), rientrerà anche nella lettera a-bis), scatterà l’inversione contabile anche in difetto dei requisiti richiesti dalla lettera a).
Requisiti della lettera a) che sono:
– un’operazione qualificabile prestazione di servizi ai fini IVA
– la riconducibilità della prestazione ad un rapporto di subappalto
– l’inquadramento dell’oggetto della prestazione e dell’attività di entrambi i contraenti al settore edile, come delimitato nella sezione F della tabella ATECO 2007.
Requisiti della lettera a-bis) che sono:
– le prestazioni di servizi di pulizia,
– di demolizione,
– di installazione di impianti e di completamento relative a edifici,
Il reverse charge assume carattere oggettivo, applicandosi indipendentemente dal rapporto contrattuale e dalla tipologia di attività esercitata.
Settori interessati dalle modifiche.
Appare allora chiaro che i settori interessati dalle modifiche possono essere desunti avendo riguardo alla classificazione Ateco, con esclusivo riferimento alle attività che sono relative ad edifici, come segue:
Pulizia | 43.39 | Pulizia di nuovi edifici dopo la costruzione (ndr trattasi di altri lavori di completamento e rifinitura) |
43.99.01 | Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici | |
81.21.00 | Pulizia generale (non specializzata) di edifici | |
81.22.02 | Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali (escludendo le attività di pulizia di impianti e macchinari) | |
81.29.10 | Servizi di disinfestazione (con esclusivo riferimento a edifici) | |
N.B. | Sembrano escluse le attività 81.29.91 e 81.29.99 | |
Demolizione | 43.11.00 | Demolizione (con esclusione della demolizione di altre strutture) |
Impianti | 43.21.01 | Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) |
43.21.02 | Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) | |
43.22.01 | Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione | |
43.22.02 | Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) | |
43.22.03 | Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) | |
43.22.04 | Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione) – NB: servono chiarimenti per stabilire se ai fini in questione la piscina può essere considerata edificio o parte di esso | |
43.22.05 | Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione) – NB: servono chiarimenti per stabilire se ai fini in questione il giardino può essere considerato edificio o parte di esso | |
43.29.01 | Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili | |
43.29.02 | Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni | |
43.29.09 | Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (solo se riferite ad edifici) | |
Completamento | 43.31.00 | Intonacatura e stuccatura |
43.32.01 | Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate | |
43.32.02 | Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili | |
43.33.00 | Rivestimento di pavimenti e di muri | |
43.34.00 | Tinteggiatura e posa in opera di vetri | |
43.39.01 | Attività non specializzate di lavori edili – muratori (ndrdovrebbero però rimanere escluse le attività di costruzione degli edifici) | |
43.39.09 | Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. |
Categoria 43
In particolar modo, dalla categoria 43 sembrano doversi escludere le seguenti attività:
43.12:
preparazione del cantiere (in quanto più che altro riferibili alla fase propedeutica alla costruzione e non a quella di completamento);
43.13:
trivellazione e perforazione (in quanto non strettamente riferite ad edifici);
43.91:
realizzazione di coperture (in quanto non ricomprese nelle attività di completamento e forse più propriamente riconducibili all’attività di costruzione vera e propria);
43.99:
noleggio a caldo di attrezzature e macchinari.
Definizione di edificio
Per cercare di trovare una definizione di edificio, si potrebbero evocare la Risoluzione n. 46/E/1998, ove fu affermato che il Ministero dei Lavori pubblici, con circolare n. 1820 del 23-7-1960, ha precisato che
“per edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome”;
L’art. 2 del D.Lgs n. 192/2005 (attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) ove l’edificio
“è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”.
Volendo operare un raffronto con la normativa comunitaria, soccorre l’articolo 199 della Direttiva 112, che consente l’applicazione del reverse charge alle “prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili” e con quelle del paragrafo 2 che consente agli Stati di definire le operazioni e le categorie di soggetti cui le misure possono applicarsi.
Va, infatti, osservato la novella di cui alla nuova lettera a-ter) non ha eliminato tout court le limitazione della lettera a) che circoscrive l’applicazione del reverse charge per le prestazioni edili rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore.
Fuori dalle ipotesi della nova lettera a-ter il reverse continua quindi ad applicarsi limitatamente ai rapporti di subappalto (o sub contratto d’opera) laddove la prestazione sia riconducibile al settore costruzioni da individuare secondo le attività descritte nel settore F dei codici Ateco (in particolare, costruzioni di edifici, ingegneria civile e altri lavori di costruzione specializzati non riconducibili ad edifici e comunque all’elencazione della lettera a-ter).
Casistiche
Provando ad esaminare alcune casistiche pratiche, potremmo riscontrare che:
Soggetto che costruisce un edificio:
su contratto di appalto: applica l’Iva
su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a)
Soggetto che effettua lavori di pulizia ad uno studio professionale:
su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter)
su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a-ter)
Soggetto che realizza un impianto di illuminazione di una strada:
su contratto di appalto: applica l’Iva
su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a)
Soggetto che realizza un impianto elettrico su un edificio:
su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter)
su contratto di subappalto: applica reverse da lettera a-ter)
Soggetto che effettua lavori di manutenzione su un impianto idraulico:
su contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter)
su contratto si subappalto: applica reverse da lettera a-ter)
Soggetto che posa un pavimento ad un privato:
applica l’IVA, in quanto il reverse non può trovare applicazione
Soggetto che posa pavimento ad una impresa:
contratto di appalto: applica reverse da lettera a-ter)
contratto di subappalto: applica reverse da lettera a-ter)
Soggetto che vende una caldaia ad una impresa:
applica l’IVA in quanto trattasi di cessione di beni.
Reverse charge: sanzioni
Il cessionario o il committente che non assolve l’imposta relativa ai beni o servizi cui si applica il meccanismo di sanzione contabile sarà «punito» con una sanzione amministrativa compresa fra il 100% ed il 200% dell’imposta, con un minimo di euro 258.
La stessa sanzione si applicherà anche al cedente o prestatore che ha addebitato l’imposta in fattura omettendone però il pagamento.
In deroga alle disposizioni appena elencate, si prevede però che, anche se l’imposta è stata irregolarmente assolta dal cessionario/committente o dal cedente/prestatore, la violazione è punibile con la sanzione pari al 3% dell’imposta irregolarmente assolta con un minimo di euro 258,00.
Verranno ritenuti responsabili per il versamento delle sanzioni e dell’imposta entrambi i soggetti tenuti all’applicazione del reverse charge:
Cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di alcuni enti pubblici.
Ben più innovativa è la modifica che il Ddl. di stabilità dovrebbe introdurre per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di alcuni enti pubblici.
Si darà, infatti, attuazione (anche con apposito decreto ministeriale) ad una tipologia di “split payment” secondo cui l’ente pubblico effettuerà nei confronti del fornitore il pagamento del solo corrispettivo concordato per l’operazione (la base imponibile), mentre l’imposta sarà accreditata in un apposito conto riservato e acquisita direttamente dall’Erario.
In tal modo l’imposta è sottratta alla disponibilità del fornitore ed assicurata all’Erario.
Lo “split payment” è uno dei possibili metodi per migliorare e semplificare la riscossione dell’IVA che è emerso da un apposito studio condotto nel 2010 dalla Commissione europea e i cui esiti sono stati riassunti nell’executive summary del 20 settembre 2010.
Dello “split payment” si è anche parlato, in tema di prevenzione delle frodi, in occasione del secondo Global Forum sull’IVA dell’OCSE tenutosi lo scorso aprile.
Gli enti pubblici sono lo Stato, gli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, gli enti pubblici territoriali e i consorzi tra essi costituiti ex art. 5 L. n. 142/1990, le Camere di Commercio, gli istituti universitari, le unità sanitarie locali, gli enti ospedalieri, gli enti pubblici di ricovero e cura avente prevalente carattere scientifico, gli enti pubblici di assistenza e beneficienza, gli enti pubblici di previdenza.
In caso di omesso o tardivo versamento gli enti pubblici sono passibili di sanzioni ai sensi dell’art. 13 DLgs 471/1997 e le somme sono riscosse mediante atto di recupero ai sensi dell’art. 1, comma 421 L. n. 311/2004.
Le norme non si applicano nel caso in cui l’ente pubblico sia già debitore d’imposta (ad esempio in applicazione dell’art. 17, comma 6 DPR 633/72).
È ragionevole prevedere che anche queste nuove norme avranno effetti sui flussi di cassa generati dall’IVA per i fornitori degli enti pubblici; per ovviare, il Ddl. di stabilità prevede, anche in questo caso, che i contribuenti interessati dalla nuove disposizioni potranno chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile ai sensi dell’art. 30, terzo comma, lettera a), su base sia annuale che trimestrale.
Deve segnalarsi che le previsioni normative, anche se emanate a livello nazionale, potranno divenire efficaci solo a seguito del rilascio da parte del Consiglio europeo di una misura di deroga ai sensi dell’art. 395 Direttiva IVA.
Invece, lo split payement non torna applicabile:
– con riferimento ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’imposta sul reddito (tipicamente le prestazioni rese dai professionisti);
– qualora un’operazione sia già sottoposta al reverse charge.
Ancorché la disposizione in esame deve essere autorizzata da parte del Consiglio dell’Unione europea (ex art. 395 della Direttiva Iva) è stato previsto che nelle more di tale autorizzazione il nuovo meccanismo torna applicabile subito con riferimento alle operazioni per le quali l’imposta è esigibile dal 1° gennaio 2015.
Conseguentemente ai fornitori della PA che si sono avvalsi del differimento del versamento dell’Iva al momento del pagamento del corrispettivo (iva in sospeso) da parte della Pa ai sensi dell’art. 6 comma 5 del Dpr 633/1972 non verrà più corrisposta l’imposta per i pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2015 ancorché le operazioni siano state effettuate e fatturate anteriormente a tale data.
La descrizione da inserire in fattura
Sulla base di quanto riportato all’interno del D.L. 11 dicembre 2012 n. 216 , nelle fatture sono da riportare le seguenti diciture IVA, a seconda dell’operazione posta in essere:– operazione non soggetta (art. 7-bis, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972);
– operazione non soggetta (artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972 operazioni territorialmente rilevanti fuori dall’UE); – operazione non imponibile (artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater del D.P.R. n. 633/1972); – operazione esente (art. 10, eccetto comma 1, n. 6 del D.P.R. n. 633/1972); – inversione contabile ovvero “reverse charge”; – autofatturazione (art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972) – Regime del margine-beni usati (D.L. n. 41/1995 convertito L. n. 85/1995); – Regime del margine-oggetti d’arte (D.L. n. 41/1995 convertito L. n. 85/1995); – Regime del margine-oggetti di antiquariato o da collezione (D.L. n. 41/1995 convertito L. n. 85/1995); – Regime del margine-agenzie di viaggio (art. 74-ter) |
Regole nel Reverse charge inversione contabile per servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento
Ciò che conta è la tipologia di prestazione di servizi
L’inversione contabile si innesca nel momento in cui abbiamo una prestazione di servizi che rientra in una delle quattro casistiche individuate dalla norma – pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento – e che questa sia relativa ad un edificio.
Non ha rilevanza il codice attività del prestatore, ma bisogna invece verificare che la prestazione di servizi rientri fra quelle prestazioni individuate dai gruppi di codici ATECO 81.2 e 43.
La prestazione deve essere relativa ad un edificio
Affinché “scatti” l’inversione contabile la prestazione di servizi deve essere relativa ad un edificio.
Qui dovremo capire se l’Agenzia estenderà l’ambito applicativo della disposizione anche alle prestazioni rese relativamente a pertinenze dell’edificio (ad esempio la pulizia del piazzale di scarico) e come inquadrerà il legame tra impianti ed edificio (rispondendo conseguentemente a domande quali quella che ci porta ad interrogarci se rientri o meno nel reverse l’installazione dell’impianto elettrico in una cella frigorifera o se questa non sia da considerare nell’insieme “edificio”).
Dubbio per le manutenzioni e riparazioni di impianti
Fra le fattispecie maggiormente “dubbioe” vi sono le attività di manutenzione e riparazione correlate all’installazione di impianti: rientrano o meno nell’applicazione del reverse la manutenzione di un impianto elettrico o la riparazione di un impianto antincendio?
Il dubbio è generato dal fatto che, mentre la disposizione di legge non fa alcun riferimento ad esse, i codici attività che rientrano nel gruppo 43 installazione di impianti contengono espressamente la dicitura “inclusa manutenzione e riparazione”.
Per questi dubbi sostanziali non ci potranno essere sanzioni sino alla uscita della circolare.
Due sono le possibili chiavi di lettura:
1.- prevale il dato letterale della disposizione e quindi su queste prestazioni va addebitata l’IVA;
2.- si deve fare riferimento all’indicazione contenuta nel codice ATECO e quindi c’è l’inversione contabile.
Anche in questo caso, attesa l’assoluta incertezza interpretativa, comunque si sia fatto non vi saranno in ogni caso sanzioni fino a quando l’Agenzia non deciderà in un senso o nell’altro.
Non conta la tipologia di rapporto contrattuale
A differenza di quanto avviene nelle fattispecie individuate dalla lettera a) del sesto comma dell’articolo 17, per le quali l’inversione contabile si innesca soltanto in presenza di un subappalto, nelle casistiche della nuova lettera a-ter) questa condizione non è stata riproposta e quindi c’è reverse indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa nell’ambito di un subappalto, piuttosto che di un appalto o di un contratto d’opera.
La cessione di beni con posa in opera non fa “scattare” l’inversione contabile
Soltanto le prestazioni di servizi rientrano nell’ambito di applicazione della lettera a-ter), mentre le cessioni di beni con posa in opera non determinano l’applicazione dell’inversione contabile.
La distinzione non è sempre agevole e il confronto fra valore del bene e valore della prestazione non è, come molte volte si pensa, criterio da considerare dirimente.
Nei casi dubbi appare fondamentale inquadrare l’operazione, seguendo l’uno o l’altro orientamento, scrivendo quanto si riferisce, nell’ambito del contratto o, in mancanza di contratto, nella fattura.
L’inversione contabile c’è soltanto se il committente è un soggetto passivo d’imposta e non soggetto privato
Nel caso in cui il committente sia un soggetto privato, naturalmente non si pone il problema dell’applicazione dell’inversione contabile, ma l’imposta deve essere addebitata da parte del prestatore.
Di conseguenza, per fare un esempio, l’impresa di pulizia che lavora in un condominio non applica il reverse (a meno che il condominio non sia provvisto di partita Iva), mentre per le prestazioni che effettua a favore del professionista o dell’impresa che hanno l’ufficio in quel condominio ci sarà l’inversione contabile.
L’inversione contabile si applica anche se il committente non detrae l’IVA
Il reverse charge si applica anche nei casi in cui il committente non detragga l’IVA.
La prestazione di servizi che rientra nelle casistiche della lettera a-ter) innesca il reverse anche se il committente è un soggetto che, svolgendo esclusivamente operazioni esenti, ha optato per la dispensa dagli adempimenti, come ad esempio nel caso di un’agenzia di assicurazioni o di uno studio medico: anche in questi casi il committente diviene debitore di imposta e deve corrispondere il tributo non potendo esercitare il diritto alla detrazione.
Stesso discorso vale nel caso in cui la prestazione sia resa ad un contribuente minimo o ad un forfettario.
Se invece è il prestatore ad esser un contribuente minimo o forfettario, non trova applicazione il reverse charge.
L’inversione contabile “batte” lo split payment
Se la prestazione rientra fra quelle individuate dalla lettera a-ter) ed il committente è uno dei soggetti della pubblica amministrazione cui fa riferimento l’articolo 17-ter, prevale l’inversione contabile se il committente sta acquisendo il servizio nell’ambito della sfera commerciale.
Qualora invece così non sia, e l’ente sta operando di conseguenza in quella istituzionale, non vi può essere inversione contabile e quindi si applicherà lo split payment.
CONTENUTO DELLA FATTURA
L’art. 21, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 (così come modificato dal D.L. n. 216/2012 con decorrenza 1° gennaio 2013) indica i dati minimi da riportare all’interno della fattura. Più nel dettaglio le informazioni da riportare all’interno del documento sono:
tale informazione assume rilievo in quanto la fattura deve essere emessa entro lo scadere del giorno di effettuazione dell’operazione secondo quanto disposto dall’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972;
che la identifichi in modo univoco: dal 1° gennaio 2013 non è più prevista la numerazione progressiva per anno solare, ma una numerazione che identifichi la fattura in modo univoco;
A tal riguardo, occorre evidenziare come, oltre alla normativa specifica IVA, debba farsi riferimento anche alle prescrizioni civilistiche e, dunque, in particolare, a quanto stabilito dall’art. 2250 c.c., secondo il quale:
– «negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e:
– l’ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero di iscrizione», ma anche il
– capitale sociale (per le società di capitali) «secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio»,
– la presenza di un eventuale socio unico e
– dell’eventuale assoggettamento ad altrui direzione e coordinamento (art. 2497 e segg., c.c.),
– nonché, nel caso di scioglimento del contratto sociale, la dicitura che la società è in liquidazione.
Al fine di assicurare il rispetto delle previsioni in materia, è altresì stabilito che chi omette di fornire negli atti societari le informazioni prescritte di cui all’art. 2250 c.c., è passibile di una sanzione amministrativa variabile da euro 206 a euro 2.065 (art. 2620 c.c.);
Esempio
Esempio INTEGRAZIONE