

Decreto «Fare-bis», credito d’imposta ricerca e sviluppo pari al 50% dell’investimento incrementale calcolato rispetto all’anno precedente.
Alcune limitazioni al credito incrementale differenziale per il riconoscimento – negli anni 2014, 2015 e 2016 – di un credito d’imposta alle imprese che investono in ricerca e sviluppo.
Un istanza telematica, secondo modalità che dovranno essere stabilite con apposito decreto attuativo (da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione) riconoscerà un credito d’imposta in misura pari al 50% degli incrementi annuali di spesa nel settore ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d’imposta a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, fino ad un importo massimo annuale di 2.500.000 euro per ciascun beneficiario.
Il credito è concesso e riconosciuto se le spese per attività di ricerca e sviluppo sono almeno pari a 50.000 euro.
Stante il tenore letterale sembrerebbero inclusi soltanto i soggetti IRES, mentre nelle precedenti versioni dell’agevolazione erano sempre stati inclusi tra i beneficiari anche i soggetti IRPEF che svolgono attività d’impresa (imprenditori individuali e società di persone).
Quanto all’ambito oggettivo, la bozza di decreto dispone che sono agevolabili le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, fornendone le definizioni specifiche.
Sono inoltre evidenziate le spese ammissibili all’agevolazione.
Si tratta, in particolare, delle seguenti spese sostenute nel settore ricerca e sviluppo:
– personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
– quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con DM 31 dicembre 1988 in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e, comunque, con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di IVA;
– costi relativi a progetti di ricerca svolti in collaborazione con le università e gli organismi di ricerca;
– costi per la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, sono ammessi, se riferiti ai soli contratti di servizio e consulenza con soggetti le cui attività siano identificate dai seguenti codici di attività ATECO: M 71.20.10 “collaudi e analisi tecniche di prodotti”, M 72.1 “ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria”, M 74.1 “attività di design specializzate”.
In merito al trattamento fiscale, analogamente alla precedenti versioni dell’agevolazione, il credito in questione non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP; in altri termini, il beneficio fiscale non dovrebbe essere tassato.
Inoltre, l’agevolazione non rileva ai fini della determinazione del pro rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui all’art. 96 e all’art. 109, comma 5, del TUIR.
Il credito d’imposta dovrà essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi e non potrà essere cumulato con altre agevolazioni.
Con riferimento all’utilizzo del credito in esame, sempre secondo il testo in bozza, il beneficio fiscale potrebbe essere utilizzato ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’IRAP dovute per il periodo d’imposta in cui le suddette spese sono state sostenute; l’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione nel modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
Nella bozza viene, inoltre, precisato che la fruizione del credito d’imposta spetta, in generale, nel limite di spesa complessivo annuale di 200.000.000 euro. Ove l’ammontare delle richieste superi tale limite, le relative risorse saranno distribuite in base ad una graduatoria elaborata dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla base della maggior percentuale di incremento annuale delle spese nel settore ricerca e sviluppo e, a parità di incremento percentuale, sulla base della data di invio dell’istanza.
Con riferimento alla procedura per ottenere il credito d’imposta, la Relazione tecnica preannuncia che al termine di una procedura realizzata in più fasi, verrà assegnato alla società beneficiaria un codice ID definitivo da indicare nella dichiarazione dei redditi per fruire dell’agevolazione. In tal modo il sistema potrà monitorare le richieste della società, la quale potrà usufruire una sola volta del credito d’imposta.