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Attestazione di prestazione energetica senza bollo né registro
L’Agenzia delle Entrate, nella ris. 83/2013, del 22/11/13 chiarisce il comportamento da tenere in relazione all’APE relativa a contratti di locazione
L’attestato di prestazione energetica, che deve essere allegato (nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio) all’atto di locazione a pena di nullità dell’atto medesimo, non può essere ricondotto tra gli atti per i quali il Testo Unico dell’imposta di registro richiede la registrazione.
Questo è uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella ris. n. 83 del 22/11/13, esaminando il corretto trattamento impositivo, ai fini dell’imposta di registro e di bollo, dell’attestato di prestazione energetica (APE).
Si ricorda, in proposito, che l’art. 6 del DLgs. 19 agosto 2005 n. 192, come modificato dall’art. 6 del DL 63/2013, richiede, a pena di nullità, che ai contratti di vendita ed agli atti di trasferimento della proprietà di immobili a titolo gratuito, nonché ai nuovi contratti di locazione sia allegato l’attestato di prestazione energetica (si veda “Attestazione energetica degli edifici tra ACE ed APE”, del 10 agosto 2013).
Il quesito posto all’Agenzia concerne gli effetti di tale obbligo di allegazione in relazione alla registrazione degli atti.
L’Agenzia delle Entrate, in primo luogo, nella ris. 83/2013, soffermandosi sulla registrazione “tradizionale” (cartacea) del contratto di locazione, ricorda che, a norma dell’art. 11, comma 7 del DPR 131/86, la richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati, ma non comporta applicazione dell’imposta se si tratta:
– di documenti che costituiscono parte integrante dell’atto;
– di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili;
– di atti non soggetti a registrazione.
Pertanto, coloro che presentano il contratto di locazione per la registrazione presso l’Ufficio dell’Agenzia possono presentare, in allegato, l’attestato di prestazione energetica: si procederà alla registrazione del contratto di locazione e dell’attestato, ma su di esso non sarà dovuta imposta di registro, in quanto non rientra tra gli atti per i quali il Testo Unico dell’imposta di registro richiede la registrazione.
D’altro canto, per i contratti di locazione registrati telematicamente, mediante le applicazioni “Locazioni web”, “SIRIA” e “IRIS”, non è prevista la possibilità di trasmettere gli allegati. Questi ultimi possono essere presentati, insieme all’attestazione di avvenuta registrazione del contratto (fornita dal servizio telematico utilizzato dall’utente) in forma cartacea.
Pertanto, i contribuenti che producano, in forma cartacea, presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, l’attestato di prestazione energetica allegato ad un contratto di locazione registrato telematicamente, non sono tenuti alla corresponsione dell’imposta di registro.
Inoltre – precisa l’Agenzia – i soggetti che sono tenuti alla registrazione del contratto di locazione non hanno l’obbligo di produrre l’attestato di prestazione energetica in sede di registrazione, posto che l’obbligo di allegazione dell’attestato al contratto, posto dall’art. 6 del DLgs. 192/2005, è suscettibile di esplicare effetti sulla validità dell’atto ma non ha riflessi sulla registrazione (a norma dell’art. 38 del DPR 131/86, la nullità dell’atto non incide sull’obbligo di registrazione e di pagamento dell’imposta di registro).
Con la registrazione volontaria si paga l’imposta di registro fissa
Invece, ove il contribuente presenti volontariamente l’attestato di prestazione energetica all’Agenzia delle Entrate per la registrazione (ad esempio, allo scopo di dare data certa all’atto), trova applicazione l’art. 8 del DPR 131/86, che consente la registrazione volontaria, pagando l’imposta di registro fissa (di 168 euro fino al 31 dicembre 2013 e di 200 euro dal 1° gennaio 2014), a prescindere dalla disciplina applicabile al contratto cui l’attestazione venga allegata.
Infine, per quanto concerne l’imposta di bollo, l’Agenzia chiarisce che:
– l’imposta di bollo non è dovuta sull’attestato di prestazione energetica allegato in originale o in copia semplice al contratto di locazione;
– l’imposta di bollo è dovuta nella misura di 16 euro per ogni foglio, sull’attestato di prestazione energetica dotato di dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un pubblico ufficiale.