

ASSE.CO certificare la regolarità contrattuale delle imprese
Con l’ASSE.CO., si potrà certificare il rispetto degli obblighi su lavoro minorile, orario di lavoro, contratti collettivi, contributi e retribuzione
L’elenco dei datori di lavoro che abbiano ottenuto l’ASSE.CO sarà pubblicato sui siti del Ministero del Lavoro e del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e reso liberamente accessibile – essi riguarderanno, innanzitutto, l’ambito ispettivo. Essa avrà validità annuale, salvo il venir meno dei relativi presupposti.
Con il protocollo d’intesa sottoscritto ieri, 15 gennaio 2014, dal Ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, e dal presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, nasce un nuovo strumento per la certificazione della regolarità delle imprese (si veda il relativo comunicato).
Si tratta dell’ASSE.CO., una nuova forma di asseverazione della regolarità in materia di contribuzione e retribuzione, con la dichiarata finalità di contribuire a diffondere la cultura della legalità esemplificare gli adempimenti a carico dei datori di lavoro, consentendo loro di fare affidamento sulla correttezza degli stessi, con vantaggi anche sul piano della vigilanza.
Mentre la certificazione dei rapporti di lavoro, disciplinata dagli artt. 75 ss. del DLgs. 276/2003 e rilasciata dalle Commissioni di certificazione, conferisce maggiori certezze in ordine alla corretta riconduzione di una data prestazione lavorativa ad una delle varie tipologie contrattuali previste, con conseguente riduzione dell’“alea” e del contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro (si veda la Scheda di aggiornamento 12/2010), l’ASSE.CO. – che trova la propria fonte di disciplina nel protocollo citato – consentirà di certificare il rispetto degli obblighi in materia di lavoro minorile, orario di lavoro, contratti collettivi, versamento di contributi e pagamento della retribuzione, relativamente a rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato (si pensi ai contratti di lavoro a progetto).
La garanzia della conformità sarà data dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro, il cui ruolo di terzietà – si legge nel protocollo – è già stato riconosciuto dal legislatore, con l’attribuzione ai Consigli provinciali della facoltà di costituire Commissione di certificazione dei contratti e Commissioni di conciliazione e arbitrato.
A livello procedurale, è previsto che l’ASSE.CO. sia rilasciata esclusivamente – al pari della certificazione ex DLgs. 276/2003 – su istanza volontaria del datore di lavoro.
Detta istanza si basa sui seguenti elementi essenziali:
– la dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro (o del soggetto delegato alla gestione del personale) in ordine alla non commissione, nell’anno precedente (o, in caso di prima istanza, alla data di presentazione della stessa), di illeciti negli ambiti cui si è accennato. In particolare, vengono in considerazione il lavoro minorile (rispetto dei limiti di età, dell’obbligo di sorveglianza sanitaria, del divieto di lavoro notturno, ecc.), i tempi di lavoro (rispetto della durata massima dell’orario di lavoro, dei limiti in materia di straordinario, della disciplina dei riposi e delle ferie, ecc.), il lavoro “nero” (rispetto della disciplina sulla corretta instaurazione dei rapporti lavorativi, con l’effettuazione della comunicazione di assunzione, ecc.), l’ambito antinfortunistico (assenza di provvedimenti sanzionatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro);
– la dichiarazione di responsabilità del Consulente del Lavoro designato dal datore di lavoro (scelto tra quelli abilitati in quanto dotati dei requisiti che saranno individuati dal Consiglio nazionale dell’Ordine), con riguardo, in particolare, alla verifica, sulla base delle evidenze documentali in suo possesso, del rispetto della contrattazione collettiva e della sussistenza dei requisiti di regolarità contributiva necessari per l’ottenimento del DURC.
Entro 30 giorni dalla data dell’istanza, il Consiglio nazionale, anche attraverso la propria Fondazione Studi, provvederà, previa verifica dei relativi presupposti, al rilascio, esclusivamente con procedura telematica, dell’asseverazione di conformità.
Essa avrà validità annuale, salvo il venir meno dei relativi presupposti.
Al riguardo, è previsto che il Consulente del Lavoro che abbia rilasciato la dichiarazione di cui sopra, verifichi, con cadenza quadrimestrale, la permanenza delle condizioni di regolarità e che, in caso di accertato venir meno delle stesse, informi immediatamente il Consiglio nazionale.
Quanto agli effetti per i datori di lavoro che abbiano ottenuto l’ASSE.CO. – il cui elenco sarà pubblicato sui siti del Ministero del Lavoro e del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e reso liberamente accessibile – essi riguarderanno, innanzitutto, l’ambito ispettivo.
Regime sanzionatorio penale nel caso di falsa attestazione
Nel protocollo si afferma, infatti, che, al fine di una migliore allocazione delle risorse, la Direzione generale per l’Attività ispettiva del Ministero orienterà l’attività di vigilanza, in via assolutamente prioritaria, nei confronti delle imprese prive dell’asseverazione, fatta eccezione per le ipotesi di specifica richiesta di intervento, indagine demandata dall’Autorità giudiziaria o da altra Autorità amministrativa, controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni.
È, inoltre, disposto che, ferma la disciplina vigente in tema di responsabilità solidale, l’ASSE.CO. potrà essere utilizzata nell’ambito degli appalti privati ai fini della verifica della regolarità delle imprese, così come, in generale, potrà essere utilizzata da soggetti terzi, pubblici e privati, ad ogni fine riconducibile, appunto, al riconoscimento della regolarità dei comportamenti datoriali in materia di lavoro e legislazione sociale.
Viene, poi, riconosciuta la possibilità, per le parti – che istituiranno un tavolo di lavoro congiunto per monitorare l’attività di rilascio dell’ASSE.CO. – di individuare, con successive intese, ulteriori ipotesi di utilizzo della stessa e viene disposta