

Unico Persone Fisiche 2013 – Redditi 2012
Il modello unico PF 2013 è stato approvato con provvedimento direttoriale del 31.1.2013. Prima di illustrare le novità principali di quest’anno ricordiamo che il modello deve essere presentato:
¨ entro il 30 settembre 2013 se viene trasmesso telematicamente;
¨ dal 2.5.2013 all’1.7.2013 (in quanto il 30 giugno cade di domenica), se viene presentato in forma cartacea presso un Ufficio postale. Ricordiamo che la presentazione cartacea è possibile solo per coloro che:
– pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione;
– pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello UNICO (RM, RT, RW, AC);
– devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
– sono privi di un sostituto d’imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato.
LE NOVITA’ DEL MODELLO UNICO PF 2013 |
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Redditi dei terreni – Quadro RA –
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L’importante novità di quest’anno è collegata con l’introduzione dell’Imu, avvenuta a partire dal 2012 (e che pertanto riguarda l’Unico 2013).
L’Imu, infatti, sostituisce l’Irpef e le relative addizionali per i redditi fondiari relativi ai beni non locati. Questo significa, nel caso dei terreni, che: ¨ per i terreni non affittati: ü il reddito dominicale (essendo soggetto ad Imu) non è assoggettato ad Irpef e alle relative addizionali; ü il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi; ¨ per i terreni affittati risultano dovute sia l’Imu che l’Irpef; ¨ i terreni esenti Imu, anche se non affittati, sono assoggettati ad Irpef e alle relative addizionali. Tipico è il caso dei terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. 984/1997. In questo caso deve essere barrata la nuova colonna 9 “Esenzione Imu”. Rispetto al modello dell’anno scorso, oltre alla casella 9 sopra evidenziata, sono state introdotte le caselle: ¨ 12, per indicare il reddito dominicale non imponibile del terreno non affittato e non esente Imu; ¨ 13 che andrà barrata per segnalare che il terreno è posseduto e condotto da coltivatore diretto e da imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola. In questo caso, ai fini del calcolo dell’acconto 2013, il reddito dominicale ed agrario andranno ulteriormente rivalutati del 5% (anziché del 15% come avviene se la casella 13 non è barrata). Si ricorda infatti che la finanziaria 2013 ha previsto per il triennio 2013-2015 un’ulteriore rivalutazione del reddito agrario e dominicale, del 15% o del 5% come prima anticipato, aggiuntiva rispetto a quella ordinaria del 70% (per l’agrario) e 80% (per il dominicale). |
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Reddito dei fabbricati – Quadro RB
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Quanto visto prima per i terreni vale anche per i fabbricati, ossia che l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali per i fabbricati non locati. Pertanto:
¨ il reddito fondiario dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato gratuito, non è assoggettato ad Irpef e alle relative addizionali; ¨ i fabbricati esenti Imu, anche se non locati, sono assoggettati all’Irpef e alle relative addizionali (laddove dovute). In questo caso dovrà essere barrata la nuova casella 12 “Esenzione Imu”. Nel quadro RB andranno indicati i dati di tutti gli immobili posseduti[1] ma il reddito è calcolato tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione. Un’altra novità importante del quadro RB riguarda gli immobili di interesse storico ed artistico che dal 2012 sono soggetti ad una nuova disciplina: ¨ se locati il loro reddito è dato dal maggior importo tra la rendita catastale rivalutata ridotta del 50%, e il canone ridotto del 35%; ¨ se non locati, non è più applicabile il regime agevolato che prevede la determinazione della rendita catastale in base alla minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato (art. 11 Legge 413/1991). È stata inserita la sezione III “Immobili storici”, vista la necessità di ricalcolare l’acconto 2012 per gli immobili di interesse storico/artistico. I soggetti interessati dovranno pertanto evidenziare i dati relativi agli acconti 2012 nelle colonne da 1 a 4. |
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Nuova casella “Rientro in Italia” – Quadro RC –
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Nel quadro RC, dedicato ai redditi di lavoro dipendente, è stata inserita la nuova casella “Rientro in Italia” dove deve essere indicato uno dei seguenti codici: | ||
1 | Se si usufruisce dell’agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti che rientrano in Italia dall’estero (L. 238/2010), per cui i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 20% se lavoratrici o 30% se lavoratori | ||
2 | Se si usufruisce dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori non occasionalmente residenti all’estero, che abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno 2 anni continuativi e che:
– alla data del 29.11.2008 – o in uno dei 5 anni solari successivi svolgano la loro attività in Italia e siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. In questo caso il reddito dipendente concorre alla formazione di quello complessivo nella misura del 10%. |
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Oneri e spese – Quadro RP- |
Una tra le deduzioni più comuni del quadro RP è quella del contributo sanitario obbligatorio per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN) pagato con il premio di assicurazione RC auto. Da quest’anno nel modello Unico 2013 potrà essere indicato (e quindi dedotto) solo un importo superiore a Euro 40,00. Si noti, inoltre, che rispetto al modello Unico dell’anno scorso il rigo RP 21 è suddiviso in due caselle, dove la prima è dedicata all’inserimento della spesa del contributo al SSN sostenuta nel 2012, di importo maggiore a 40 Euro.
Un’altra novità interessa il quadro RP, questa volta però sul fronte della detrazione e in senso “positivo” per il contribuente: le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio godono di una detrazione del 50% (anziché del 36%) se sostenute dal 26.6.2012 al 30.06.2013, e nel limite massimo di spesa di Euro 96.000 anziché 48.000 Euro. Mentre quelle sostenute dal 1° gennaio 2012 al 25 giugno 2012 usufruiscono della detrazione del 36% nel limite di euro 48.000. La detrazione va ripartita in 10 rate di pari importo da parte di tutti i contribuente. Dal 2012, infatti, non è più possibile ripartire la detrazione in 5/3 anni per i soggetti di età non inferiore a 75/80 anni. La detrazione si applica anche agli interventi di ricostruzione/ripristino dell’immobile danneggiato a seguito degli eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza. La detrazione del 55%, invece, prorogata fino al 30 giugno 2013, viene riproposta nel modello Unico 2013 senza differenze rispetto all’anno scorso, tranne il fatto che si potrà usufruirne anche per le spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (secondo le modifiche apportate con la manovra Monti). |
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Quadro RL |
Nel quadro RL di Unico 2013, al rigo RL 10, devono essere indicati i redditi che derivano dall’utilizzo senza corrispettivo o ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato dei beni dell’impresa a fini personali. Si ricorda, infatti, che la manovra di Ferragosto 2011 ha introdotto una nuova disciplina sui beni dell’impressa concessi in godimento “a condizioni favorevoli” ai soci/familiari: tale utilizzo infatti deve essere tassato come reddito diverso in capo alla persona fisica utilizzatrice, per la differenza che deriva tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene. | ||
IVIE E IVAFE – Quadro RM |
Nel quadro RM sono state inserite due nuove sezioni:
¨ Sezione XV A; ¨ Sezione XV B, per calcolare rispettivamente le imposte sul valore degli immobili situati all’estero e/o sulle attività detenute all’estero (IVIE/IVAFE). Nel modello Unico dell’anno scorso c’era la sezione XVI, unica per entrambe le tipologie di imposta. Si ricorda, inoltre, che la Finanziaria 2013[2] ha modificato l’entrata in vigore delle imposte, prevedendo che non fosse possibile l’applicazione retroattiva dal 2011. A seguito dunque di questo intervento l’imposta versata nel 2012 sebbene originariamente costituisse l’imposta per l’anno 2011 in base alla norma istitutiva dell’IVIE, deve considerarsi acconto per l’anno d’imposta 2012. |
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Quadro RT
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Nel quadro RT è stata inserita la nuova sezione II-B per gli enti non commerciali residenti in Italia e i soggetti non residenti che devono dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria[3], realizzati dal 1° gennaio 2012, per i quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 20%. | ||
Quadri RF, RG, RE |
Nel quadro RF, al rigo RF24 tra le “Altre variazioni in aumento” sono stati introdotti i codici: | ||
34 |
riferito all’ammontare dei costi relativi ai beni dell’impresa, concessi in godimento all’imprenditore e/o ai propri familiari, per fini privati,
per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, non deducibili dal reddito imponibile[4] |
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35 |
riferito all’ammontare dei canoni di locazione finanziaria indeducibile[5]. | ||
Al rigo RF39 tra le “Altre variazioni in diminuzione” sono stati introdotti i codici: | |||
33 |
riferito all’importo dell’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti, versata nel 2012; | ||
34 |
riferito all’ammontare dei canoni di locazione finanziaria deducibile ai sensi dell’art. 102, comma 7, del TUIR, qualora già imputato a conto economico nei precedenti periodi d’imposta | ||
Nel quadro RG, al rigo RG20 tra le “Altri componenti negativi” sono state inserite tre nuove colonne dove indicare: | |||
Col. 2 “Irap 10%” |
l’importo pari al 10% dell’IRAP, versata nel 2012, deducibile dal reddito d’impresa[6], forfetariamente riferita alla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati | ||
Col. 3 “Irap personale dipendente” |
l’ammontare dell’IRAP versata nel 2012 relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti | ||
Col. 4 Deduzione autotrasportatori |
la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall’art. 66, comma 5, del TUIR a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di cose per conto terzi. | ||
Poi gli importi sopra elencati devono essere compresi nel totale della colonna 5.
Nel quadro RE, al rigo RE19 tra le “Altre spese documentate” sono state inserite due nuove colonne dove indicare: |
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Col. 1 “Irap 10%” |
l’importo deducibile dell’IRAP versata nel 2012 di cui all’art. 6 del D.l. 185/2008 | ||
Col. 2 “Irap personale dipendente” |
L’importo deducibile dell’IRAP versata nel 2012, riferita alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti | ||
Poi gli importi sopra elencati devono essere compresi nel totale della colonna 3. | |||
Quadro LM
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In conseguenza all’introduzione del nuovo regime dei contribuenti minimi (il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) nel modello Unico 2013 compare per la prima volta il quadro LM, da utilizzare per dichiarare i redditi derivanti dall’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Il quadro è simile al precedente CM, le differenze principali sono: ¨ l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali al 5% (al posto del 20% per i vecchi minimi); ¨ l’eliminazione del rigo dedicato all’indicazione delle ritenute d’acconto subite in quanto, rispetto ai vecchi minimi, i ricavi/compensi percepiti dai nuovi minimi non subiscono la ritenuta d’acconto. Non è possibile la contestuale compilazione del quadro LM con altri quadri di determinazione del reddito (RF, RG, RE e RD) in quanto la condizione di accesso al regime agevolato riguarda la posizione del contribuente considerata nel suo insieme e non la specifica attività svolta. Qualora il contribuente nel corso dell’anno abbia svolto più attività dovrà verificare se per tutte le attività possiede i requisiti per accedere al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, in caso contrario l’accesso al regime è precluso a qualsiasi attività e dovrà essere compilato l’apposito quadro RF o RG e/o RD e/o RE. |
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[1] Tranne le eccezioni riportate nelle istruzioni ministeriali a pagina 25 del fascicolo 1.
[2]Art.1, commi 518 e 519 della Legge 228 del 24 dicembre 2012.
[3] Indicati nell’art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR.
[4] Ai sensi dell’art.2, comma 36-quaterdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
[5] Ai sensi dell’art. 102, comma 7, del TUIR.
[6] Per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.