Transazioni commerciali – Ritardo nei pagamenti – Conseguenze – Nuova disciplina
Sono dovuti interessi moratori per i pagamenti effettuati oltre il termine di 30 giorni dalla scadenza, oppure entro il maggior termine stabilito contrattualmente; a tal fine, non è necessario alcun sollecito e preavviso di inadempimento da parte del creditore.
Le imprese possono pattuire un termine superiore ai 30 giorni. Tuttavia, se si superano i 60 giorni, oltre alla necessità di una pattuizione espressa con clausola scritta, non deve configurarsi un comportamento iniquo per il creditore.
Inoltre, si segnala che, se il debitore è una pubblica amministrazione, il termine di pagamento è sempre di 30 giorni, salvo termine superiore in ragione della natura o dell’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso, i maggiori termini non possono superare i 60 giorni e la relativa clausola deve essere provata per iscritto.
Informazioni sull'autore
Dottore Commercialista in Brescia dal 1988 e Revisore Contabile, iscritto sin dalla sua istituzione nel 1992, Laureato presso l'Università di Parma è Professionista di fiducia di numerose Società, autore di pubblicazioni è stato Docente del Corso per abilitazione alla professione e membro della Commissione Informatica del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Ha maturato un'ampia gamma di esperienze e ricoperto diversi incarichi manageriali.