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07
GEN
2013

Rimborso Irap. Istanze per il rimborso delle maggiori imposte versate a seguito della mancata deduzione dell’IRAP relativa al costo del personale

Rimborso Irap. Istanze per il rimborso delle maggiori imposte versate a seguito della mancata deduzione dell’IRAP relativa al costo del personale

Fino al periodo d’imposta 2011, era prevista una deduzione forfetaria dall’imponibile Ires/Irpef pari al 10% dell’Irap pagata nel periodo d’imposta, a condizione che, nell’esercizio in cui si riferiscono i versamenti, fossero state sostenute spese per il personale dipendente e assimilato e/o interessi passivi. A partire dall’esercizio 2012, per effetto della Manovra Monti (art. 2, D.L. n. 201/2011), la deduzione forfetaria del 10% dell’Irap è riferita unicamente alla presenza di interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, mentre la quota Irap relativa al costo del personale è deducibile integralmente. Tale deduzione è da intendersi al netto delle deduzioni per lavoro dipendente spettanti ai sensi dell’art. 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del D. Lgs. n. 446/1997. Il rimborso delle maggiori imposte versate negli anni pregressi.

Il Decreto Fiscale 2012 (D.L. n. 16/2012), inserendo il nuovo comma 1-quater all’art. 2 del D.L. n. 201/2011, ha stabilito che la deduzione integrale della quota Irap relativa al costo del personale può essere fatta valere anche per i periodi di imposta, dal 2008, precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012.

In tal caso, al contribuente spetta il rimborso delle maggiori imposte sui redditi (Irpef/Ires) versate con riferimento ai suddetti periodi di imposta, per effetto della mancata deduzione dell’Irap nella misura ammessa dalla norma.

L’istanza di rimborso: termini e modalità di presentazione

In attuazione di quanto previsto dal Decreto Fiscale 2012, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento del 17.12.2012, con cui è stato approvato il modello da presentare per l’istanza di rimborso delle maggiori imposte versate e sono state definite le modalità di presentazione.

Il modello di istanza di rimborso si compone di tre facciate: la prima dedicata all’informativa sul trattamento dei dati personali; la seconda dedicata all’indicazione dei dati del richiedente; la terza destinata alla determinazione dell’importo rimborsabile.

L’istanza va presentata:

–        in generale, entro 48 mesi dalla data del versamento (art. 38 del D.P.R. n. 602/1973);

–        in particolare, in questo caso, entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l’invio, se il termine di 48 mesi (purché ancora pendente alla data del 28.12.2011, data di entrata in vigore della Legge n. 214/2011 di conversione del D.L. n. 201/2011) cade entro il 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura.

L’istanza deve essere presentata con il modello approvato dal provvedimento in esame anche se, per le stesse annualità, il contribuente ha già presentato l’istanza con il “Modello per l’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185”.

In quest’ultimo caso, è tuttavia garantita al contribuente la priorità nell’erogazione dei rimborsi.

La domanda di rimborso va presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il software “RimborsoIrapSpesePersonale”,che sarà reso disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate in questi giorni.

Le date per l’invio dell’ istanza.

12 marzo 2013 Ore 12:00           24    Comune di Milano
13 marzo 2013 Ore 12:00           25    Province di Lodi, Pavia e Milano, escluso il Comune di Milano
14 marzo 2013 Ore 12:00           26    Province di Bergamo, Sondrio e Lecco
15 marzo 2013 Ore 12:00           27    Province di Brescia, Cremona e Mantova

Nei prossimi giorni può iniziare l’invio delle istanze per il rimborso delle maggiori imposte versate a seguito della mancata deduzione dell’IRAP –

Ipotesi di calcolo e valutazione della convenienza del rimborso IRAP

COSTO DEL LAVORO NON DEDUCIBILE AI FINI IRAP : €.150.000 euro
IRAP sul costo del lavoro= 150.000 x 3,9 % = €5.850
IRAP già dedotta (10%)= 585
Maggiore IRAP DEDUCIBILE 5850- 585= €5.265

IRES rimborsabile =  €5.265 X 27,5%= €.1.447,87

oppure da altra via lo stesso risultato

IMPONIBILE IRES IPOTETICO = €60.000
IRES VERSATA 60.000 X 27,5% = €16.500
NUOVO IMPONIBILE IRES 60.000 – 5.265 = €54.735
IRES DOVUTA = 54.735 X 27,5%= €15.052
RIMBORSO SPETTANTE 16.500-15.052 = €.1448

Tutto ciò premesso vediamo alla luce delle informazioni attuali la procedura per essere pronti a presentare l’istanza di rimborso.
CHI HA DIRITTO

1 – possono accedere al rimborso i contribuenti che hanno già presentato un’istanza di rimborso entro il 2 marzo 2012 , anche se non specificamente riferita al costo del lavoro. Va verificato il periodo sino al 2008.
2 – possono presentare l’istanza anche i contribuenti per i quali, alla data del 2 marzo 2012 non era scaduto il termine di 48 mesi dalla data del versamento dell’IRAP in questione , tenendo conto che per i versamenti in acconto vale la data del saldo .

COSA SI DEDUCE :
1- il costo del lavoro per personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni già spettanti

La trasmissione della domanda per il rimborso della maggiore imposta versata per la mancata deduzione dell’IRAP introdotta con il DL n. 201/ 2011 e n. 16 /2012, verrà effettuata per ciascuna area geografica, determinata in base al domicilio fiscale del contribuente indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, e anche per tipo di soggetto, secondo un determinato piano di invio (allegato C del provvedimento), che è il seguente:

ecco tutte le date delle varie Regioni

PROGRAMMA DI TRASMISSIONE DELLE ISTANZE DI RIMBORSO
Data di apertura e Orario        Cluster                 Regioni,                   Province                    Comuni
18 gennaio 2013 Ore 12:00        1      Marche
21 gennaio 2013 Ore 12:00        2      Molise, Abruzzo  Calabria,  Basilicata
23 gennaio 2013 Ore 12:00        3      Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Province di Bolzano e  di Trento
1° febbraio 2013 Ore 12:00        4       Sardegna,,Umbria
4 febbraio 2013 Ore 12:00          5      Toscana PF
5 febbraio 2013 Ore 12:00          6      Toscana PNF
6 febbraio 2013 Ore 12:00          7      Liguria
7 febbraio 2013 Ore 12:00          8      Puglia
8 febbraio 2013 Ore 12:00          9      Piemonte PF
18 febbraio 2013 Ore 12:00       10     Piemonte PNF
19 febbraio 2013 Ore 12:00       11     Sicilia
20 febbraio 2013 Ore 12:00       12     Emilia Romagna PF (esclusa la provincia di Bologna)
21 febbraio 2013 Ore 12:00       13     Emilia Romagna PNF (esclusa la provincia di Bologna)
22 febbraio 2013 Ore 12:00       14     Provincia di Bologna
25 febbraio 2013 Ore 12:00       15     Veneto PF
26 febbraio 2013 Ore 12:00       16     Veneto PNF (escluse le province di Verona, Vicenza e Treviso)
27 febbraio 2013 Ore 12:00       17     province di Verona, Vicenza e Treviso  PNF
4 marzo 2013 Ore 12:00             18    Lazio (esclusa la provincia di Roma)
5 marzo 2013 Ore 12:00             19    Provincia di Roma PF
6 marzo 2013 Ore 12:00             20    Provincia di Roma PNF
7 marzo 2013 Ore 12:00             21    Campania PF
8 marzo 2013 Ore 12:00             22    Campania PNF
11 marzo 2013 Ore 12:00           23    Province di Varese, Como e Monza e della Brianza
12 marzo 2013 Ore 12:00           24    Comune di Milano
13 marzo 2013 Ore 12:00           25    Province di Lodi, Pavia e Milano, escluso il Comune di Milano
14 marzo 2013 Ore 12:00           26    Province di Bergamo, Sondrio e Lecco
15 marzo 2013 Ore 12:00           27    Province di Brescia, Cremona e Mantova

Legenda
PF  persone fisiche
PNF soggetti diversi dalle persone fisiche
Il primo “click day” scatta, quindi, alle ore 12:00 del 18 gennaio prossimo per i contribuenti delle Marche.

Si ricorda che il termine è di 60 gg. dalla data indicata.

 

Informazioni sull'autore
Dottore Commercialista in Brescia dal 1988 e Revisore Contabile, iscritto sin dalla sua istituzione nel 1992, Laureato presso l'Università di Parma è Professionista di fiducia di numerose Società, autore di pubblicazioni è stato Docente del Corso per abilitazione alla professione e membro della Commissione Informatica del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Ha maturato un'ampia gamma di esperienze e ricoperto diversi incarichi manageriali.

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