

Regolarizzazione «complessa» per i modelli INTRASTAT. Niente sanzioni se ci si ravvede in caso di errata/inesatta compilazione del modello, mentre il ravvedimento conviene se l’invio è stato omesso
L’art. 11 comma 4 del DLgs. 471/97 contiene una disciplina assai variegata in merito alle sanzioni irrogabili in caso di violazioni concernenti i modelli INTRASTAT, specie in merito alle possibilità di regolarizzazione “spontanea” del contribuente.
Sia l’omesso invio degli elenchi sia il loro invio irregolare o inesatto è punito con una sanzione da 516 a 1.032 euro per ciascuno di essi.
Relativamente alle modalità con cui il contribuente può sanare ciò, che prescindono dal ravvedimento operoso, la norma prevede che:
– nell’omessa presentazione del modello, la sanzione è ridotta alla metà (da 516 a 258 euro) se il contribuente provvede all’invio del modello entro i trenta giorni successivi alla richiesta inviata dagli uffici abilitati a ricevere l’elenco o incaricati del suo controllo, o se, come detto nella circolare n. 23/1999, il contribuente si ravvede di propria iniziativa;
– nella presentazione del modello irregolare o inesatta, la sanzione non si applica se il contribuente, su invito degli uffici o anche di sua iniziativa, invia il modello in maniera corretta.
Nell’ipotesi dell’invio del modello errato o inesatto, la situazione è molto diversa.
L’art. 11 del DLgs. 471/97 stabilisce che nessuna sanzione opera qualora il contribuente, spontaneamente o su invito dell’Ufficio, provveda ad inviare il modello INTRASTAT depurato degli errori: allora va da sé che, praticamente, non converrebbe mai il ravvedimento operoso.
Omessa dichiarazione.
Nel caso di omessa, a meno che non siano iniziati accessi o verifiche, al contribuente conviene sempre avvalersi del ravvedimento operoso, in quanto potrebbe fruire della sanzione ridotta di 64,5 euro (un ottavo di 516), sanzione sempre inferiore a 258 euro, metà di 516.
In tal caso occorre, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, presentare il modello INTRASTAT e versare le sanzioni ridotte.
Se ciò non avviene, rimane la possibilità di inviare il modello, e allora le sanzioni dovrebbero d’ufficio essere applicate in maniera ridotta (cosa che non avverrebbe se il contribuente non inviasse nulla e gli uffici non lo invitassero a regolarizzare).
Sempre possibile la definizione agevolata
In ogni caso (anche nell’irrogazione delle sanzioni ridotte a metà), rimane ferma la definizione agevolata a un terzo dell’irrogato.
Infatti, se la riduzione ad un terzo va operata sull’irrogato, non vi è motivo di inibire la definizione agevolata in questo caso (del resto, l’ufficio potrebbe, per assurdo, irrogare la sanzione massima, e questa sarebbe la base di computo per la definizione agevolata, non connessa al minimo edittale ma all’irrogato).
In quest’ultima fattispecie, se il contribuente, anche anni dopo la scadenza del termine per l’invio del modello INTRASTAT, sana la violazione, non può mai esserci nessuna sanzione, se egli non lo fa e i verificatori non invitano alla regolarizzazione (non sembra che dal dato positivo si possa rinvenire un obbligo in tal senso per gli uffici), rimane la possibilità di definire le sanzioni a un terzo, quando arriverà l’atto di contestazione delle stesse.
Ove il contribuente abbia omesso o inviato tardivamente più elenchi INTRASTAT, o abbia inviato più elenchi compilati in maniera errata, è applicabile il cumulo giuridico delle sanzioni di cui all’art. 12 comma 1 del DLgs. 472/97, come detto nella circolare 23 del 1999.