umberto.pavoni@studio-focus.it| 030.2422704
08
GEN
2013

Ravvedimento IMU

Ravvedimento IMU

Ravvedimento IMU  entro il 16 gennaio

Ai fini IMU opera lo stesso regime sanzionatorio previsto in materia di Ici. In particolare, i contribuenti che non hanno versato, in tutto o in parte, il saldo IMU entro il 17.12.2012, hanno tempo fino al prossimo 16 gennaio per regolarizzare la propria posizione ricorrendo al ravvedimento operoso “breve”, che consente di versare l’importo omesso pagando una sanzione ridotta pari al 3%, oltre agli interessi al tasso legale del 2,5%.

Nella presente scheda illustriamo in sintesi le modalità per ricorrere al ravvedimento per l’IMU.

RAVVEDIMENTO OPEROSO “BREVE” PER OMESSO VERSAMENTO SALDO IMU

IL VERSAMENTO DELL’IMU

L’IMU deve essere versata, generalmente, in due rate:

¨       la prima, a titolo di acconto entro il 16 giugno;

¨       la seconda, a titolo di saldo entro il 16 dicembre.

Per il 2012, primo anno di applicazione dell’IMU:

¨       l’acconto IMU era dovuto entro il 18 giugno 2012 (il 16 cadeva di sabato);

¨       il saldo IMU era dovuto entro il 17 dicembre 2012 (il 16 cadeva di domenica).

In caso di omesso o insufficiente versamento dell’IMU, si deve tenere presente che la disciplina del regime sanzionatorio relativa all’IMU si rifà alle norme previste in materia di ICI (art. 9 del DLgs 23/2011).

 

LE SANZIONI ORDINARIE

Nello specifico, alle violazioni IMU sono applicabili le seguenti sanzioni:

Omessa dichiarazione

Dal 100 al 200% dell’imposta dovuta, con un min. di  € 51

Dichiarazione infedele

Dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta

Omissioni o errori che non incidono sull’ammontare dell’imposta

Da euro € 51 ad € 258 se l’omissione o l’errore attengono ad elementi che non incidono sull’ammontare dell’imposta.

La stessa sanzione si applica per le violazioni relative a:

¨       la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti;

¨       la mancata restituzione dei questionari nei 60 gg dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

 

 

Omesso o tardivo versamento

Pari  al  30% di ogni importo non versato o versato in ritardo nei casi di omesso, insufficiente o ritardato versamento dell’imposta in “acconto” o a “saldo”, alle rispettive scadenze (art. 13, DLgs 471/97).

 

Errore in F24 o nel bollettino postale

Da € 103 a € 516  se il modello F24 o il bollettino utilizzati per il versamento dell’imposta non contengono gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata (art. 15, DLgs 471/97).

 

L’irrogazione delle suddette sanzioni in misura “ordinaria” può essere evitata laddove il contribuente regolarizzi la violazione mediante ravvedimento operoso (art. 13, DLgs 472/97).

Il contribuente può regolarizzare la propria posizione, mediante l’istituto del ravvedimento operoso,  solo se:

¨       versa oltre all’imposta (o alla differenza d’imposta non versata) anche le sanzioni (in misura ridotta) e gli  interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (si rammenta che a decorrere dal 1° gennaio 2012 il tasso di interesse legale è pari al 2,5% annuo[1]);

¨       la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

 

[1]   In caso di variazione del tasso legale, il calcolo degli interessi deve essere effettuato pro rata temporis, sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi.

 

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO DELL’OMESSO/ INSUFFICIENTE VERSAMENTO IMU

Con riferimento all’IMU, in caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta dovuta per il 2012, si applicano le seguenti sanzioni ridotte:

 

0,2% per giorno di ritardo

“ravvedimento sprint”

Per i versamenti tardivi effettuati nei 14 gg successivi la scadenza:

¨    le sanzioni “ordinarie” variano, a seconda dei giorni di ritardo, dal 2% per un giorno di ritardo (1/15 del 30%) al 28% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 30%);

¨    in caso di ravvedimento, tali sanzioni sono ridotte ad 1/10, diventando quindi dello 0,2% per un giorno di ritardo fino al 2,8% per 14 giorni di ritardo.

3% (1/10 del 30%)

“ravvedimento breve”

Se il pagamento dell’imposta dovuta viene eseguito dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza.

 

NB: riguardo l’omesso versamento del saldo IMU, la cui scadenza era il 17.12.2012, il “ravvedimento breve” dovrà essere eseguito entro il 16.01.2013.

 

3,75% (1/8 del 30%)

“ravvedimento lungo”

Se il pagamento dell’imposta dovuta è effettuato oltre i 30 giorni dalle relative scadenze, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione oppure entro un anno dall’omissione o dall’errore.

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO IN CASO DI RAVVEDIMENTO

 

 

 

Il pagamento della somma dovuta in caso di ravvedimento può essere effettuato sia con il modello F24 che con il bollettino di conto corrente postale approvato con Decreto MEF 23.11.2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30.11.2012) e reso disponibile dal 1° dicembre 2012 per il versamento dell’IMU.

Per quanto riguarda il pagamento con modello F24, l’Agenzia, con la Risoluzione n. 35/E/2012, ha precisato che:

¨       le sanzioni e gli interessi “sono versati unitamente all’imposta dovuta” in ragione della quota spettante al Comune e allo Stato;

¨       occorre barrare la casella “RAVV”.

In pratica, nel modello F24, sanzioni e interessi non vanno evidenziati separatamente, bensì si sommano in un unico rigo insieme all’IMU per cui ci si ravvede.

 

Codice tributo

Imu

Destinatario

3912

Abitazione principale e relative pertinenze

Comune

3913

Fabbricati rurali ad uso strumentale

Comune

3914

Terreni

Comune

3915

Terreni

Stato

3916

Aree fabbricabili

Comune

3917

Aree fabbricabili

Stato

3918

Altri fabbricati

Comune

3919

Altri fabbricati

Stato

3923

Interessi da accertamento

Comune

3924

Sanzioni da accertamento

Comune

 

Il ravvedimento può essere effettuato anche utilizzando il bollettino di conto corrente postale, che, infatti, prevede un’apposita casella “Ravv”, che deve essere barrata se il pagamento si riferisce al ravvedimento dell’Imu.

 

 



 

Informazioni sull'autore
Dottore Commercialista in Brescia dal 1988 e Revisore Contabile, iscritto sin dalla sua istituzione nel 1992, Laureato presso l'Università di Parma è Professionista di fiducia di numerose Società, autore di pubblicazioni è stato Docente del Corso per abilitazione alla professione e membro della Commissione Informatica del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Ha maturato un'ampia gamma di esperienze e ricoperto diversi incarichi manageriali.

Leave a Reply

*