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20
GEN
2013

Pannelli solari produzione a acqua calda ammessi al beneficio mentre senza il bonus del 55% gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia

Pannelli solari produzione a acqua calda ammessi al beneficio mentre senza il bonus del 55% gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia

L’Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi del trattamento fiscale, precisando che tali impianti possono però beneficiare del bonus del 36% (50% fino a giugno 2013).

Con riferimento agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, l’Agenzia delle Entrate ha riepilogato la disciplina fiscale in una recente risposta.   In linea con le precisazioni contenute nella ris. 20 maggio 2008 n. 207, l’Agenzia ha precisato che le spese sostenute per l’installazione di pannelli solari fotovoltaici, finalizzati alla produzione di energia elettrica non possono beneficiare della detrazione IRPEF/IRES del 55% (prevista dall’art. 1 commi 344-349 della L. 27 dicembre 2006  n. 296, in relazione a talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti).

Ai sensi del comma 346 della citata legge, infatti, la detrazione del 55% (prorogata fino al 30 giugno 2013 dall’art. 11 comma 2 del DL n. 83/2012, conv. L. n. 134/2012; del 24 luglio 2012) spetta soltanto per le spese relative  all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda di piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

L’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, invece, può beneficiare della detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis del TUIR.

Si tratta dell’agevolazione del 36%, per un ammontare massimo di spesa di 48.000 euro, per le spese sostenute fino al 25 giugno 2012, che è stata innalzata al 50% dall’art. 11 comma 1 del DL n. 83/2012 per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro.

Di conseguenza, per le spese che saranno sostenute dal 1° luglio 2012 (salvo ulteriori proroghe), tornerà “a regime” la detrazione del 36% nel limite di spesa di 48.000 euro.

55% solo per i pannelli solari che producono acqua calda

L’Agenzia delle Entrate, quindi, nel documento in commento precisa che il nuovo articolo 16-bis del TUIR “comprende tutti gli interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati   sull’impiego delle fonti rinnovabili dell’energia (lett. h del citato articolo), annoverandoli tra quelli detraibili al 36% (al 50% fino a giugno 2013), andando a colmare un vuoto che si sarebbe verificato alla scadenza della detrazione del 55%.

L’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione dell’energia elettrica, quindi, può rientrare nell’agevolazione, ma in questo caso l’elettricità prodotta non può essere incentivata attraverso il cosiddetto “Conto Energia”, previsto dal decreto Ministeriale 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia)”.

Quindi, resta fermo il divieto di cumulo tra l’agevolazione fiscale prevista per gli interventi volti al risparmio energetico e la tariffa incentivante percepita nell’ambito del Conto energia.

Il contribuente dovrà quindi scegliere, sulla base di un calcolo di mera convenienza economico-finanziaria (si vedano “Il contribuente deve scegliere tra bonus del 36-50% e Conto energia” del 2 ottobre 2012 e “Bonus del 55% e Conto energia mai cumulabili” del 27 settembre 2012).

Si ricorda, infine, che possono fruire della detrazione fiscale di cui all’art. 16-bis del TUIR (sulle ristrutturazioni edilizie) soltanto i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), residenti o meno nel territorio dello Stato.

Informazioni sull'autore
Dottore Commercialista in Brescia dal 1988 e Revisore Contabile, iscritto sin dalla sua istituzione nel 1992, Laureato presso l'Università di Parma è Professionista di fiducia di numerose Società, autore di pubblicazioni è stato Docente del Corso per abilitazione alla professione e membro della Commissione Informatica del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Ha maturato un'ampia gamma di esperienze e ricoperto diversi incarichi manageriali.

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