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18
MAR
2013

AGEVOLAZIONI per i DISABILI: IVA E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

AGEVOLAZIONI per i DISABILI: IVA  E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

La normativa tributaria mostra particolare attenzione per le persone disabili e per i loro familiari, riservando loro numerose agevolazioni fiscali, sia ai fini delle imposte dirette, che ai fini Iva e di altre imposte indirette. In particolare, sono riconosciute:

¨       una più alta detrazione Irpef per i figli a carico portatori di handicap;

¨       agevolazioni per l’acquisto di veicoli (detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto, Iva agevolata al 4% sull’acquisto, esenzione dal bollo auto ed esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà);

¨       agevolazioni per l’acquisto di sussidi tecnici ed informatici (detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta e Iva agevolata al 4% per l’acquisto);

¨       detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti;

¨       detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato per i sordi;

¨       detrazione Irpef delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche;

¨       deduzione dal reddito complessivo dell’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica;

¨       agevolazioni per l’assistenza personale ricevuta (deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare; detrazione del 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale).

Agevolazioni spettanti ai disabili ai fini Iva e delle altre imposte indirette riguardanti:

 

¨                 il settore auto;

¨                 l’acquisto di ausili tecnici ed informatici;

¨                 l’imposta sulle successioni e donazioni;

¨                 la tassa sulle imbarcazioni.

Tabelle riepilogative

TAB. 1

DISABILI: AGEVOLAZIONI IVA E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

VEICOLI

Autovetture (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti compreso quello del conducente)
Autoveicoli per trasporto promiscuo (veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente)
Autoveicoli per trasporti specifici (veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo)
Autocaravan (veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (per questo tipo di veicoli, è possibile fruire solo della detrazione Irpef del 19%)
Motocarrozzette (veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (in questo caso, le agevolazioni non spettano per non vedenti e sordi)
Motoveicoli per trasporto promiscuo (veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (in questo caso, le agevolazioni non spettano per non vedenti e sordi)
Motoveicoli per trasporti specifici (veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (in questo caso, le agevolazioni non spettano per non vedenti e sordi)

IVA

4%

(se fino a

2.000 cc benzina,

o 2.800 cc diesel),

per una sola volta nel corso di

4 anni

 

(perdita dell’agevolazione se il veicolo è ceduto prima

dei 2 anni)

Su acquisto veicolo nuovo o usato (anche in leasing di tipo “traslativo“), acquisto di optional e adattamenti

Intestazione del veicolo al disabile o al familiare

di cui è fiscalmente

a carico

BOLLO (TASSA AUTOMOBILISTICA)

ESONERO

(se fino a

2.000 cc benzina,

o 2.800 cc diesel) e per 1 solo veicolo

Intestazione del veicolo al disabile o al familiare

di cui è fiscalmente

a carico

IMPOSTA DI TRASCRIZIONE AL PRA

ESONERO

(eccetto per i non vedenti e sordi)

Intestazione del veicolo al disabile o al familiare

di cui è fiscalmente

a carico

DOCUMENTAZIONE

¨     Certificazione condizione di disabilità (vedi anche Circolare Agenzia delle Entrate n. 21 del 23.04.2010);

¨     Fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi / autocertificazione;

¨     Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per attestare che nei 4 anni precedenti non si è acquistato un altro veicolo agevolato (solo per fruire dell’Iva 4%);

In più, per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie che adattano il veicolo prima dell’acquisto:

¨     fotocopia della patente di guida speciale o fotocopia del foglio rosa “speciale” (solo per i disabili che guidano);

¨     (solo per l’agevolazione Iva), in caso di prestazioni di servizi o per l’acquisto di accessori, autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di disabilità comportante ridotte capacità motorie permanenti, come attestato dalla certificazione medica in possesso;

¨     fotocopia della carta di circolazione, da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabile titolare di patente speciale, oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria;

¨     copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni. In essa deve essere esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.

 

AUSILI

IVA 4% sull’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (per esempio: servoscala e altri mezzi simili; protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, materassi ad aria; protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e di oculistica; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi; poltrone e veicoli simili; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche.

 

SUSSIDI TECNICI ED INFORMATICI

IVA 4% sull’acquisto di sussidi tecnici ed informatici (es.: fax,  modem, computer, telefono a viva voce, eccetera) rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap con menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.

 

DOCUMENTAZIONE (da consegnare al venditore prima dell’acquisto):

¨      prescrizione rilasciata dal medico specialista dell’Asl di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico;

¨      certificato, rilasciato dalla competente Asl, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

 

PRODOTTI EDITORIALI

PER NON VEDENTI

(o IPOVEDENTI)

IVA 4% sull’acquisto (anche se non effettuato direttamente dal disabile)

IMPOSTA DI SUCCESSIONE E DONAZIONE

Franchigia di € 1.500.000 (l’imposta di successione o donazione si applicherà solo sulla parte del valore che eccede tale franchigia)

TASSA SULLE IMPARCAZIONI DA DIPORTO > 10 m

ESONERO, se il soggetto portatore di handicap è affetto da patologie che richiedono l’utilizzo permanente delle imbarcazioni stesse.

 

 TAB. 2

DISABILI: AGEVOLAZIONI IRPEF (e relativa indicazione nel modello 730/2013)

SPESA AGEVOLATA

TIPO DI AGEVOLAZIONE

INDICAZIONE NEL MOD. 730/2013

FIGLI A CARICO

PORTATORI DI HANDICAP

DETRAZIONE

Sezione “Familiari a carico

del Frontespizio

Se < 3 anni

€ 1.120

Se ≥ 3 anni

€ 1.020

SPESE SANITARIE

SPESE MEDICHE GENERICHE (es.: prestazioni medico generico,  acquisto di medicinali) e

SPESE DI ASSISTENZA SPECIFICA (es.: assistenza infermieristica e riabilitativa, assistenza da parte di un operatore tecnico)

DEDUZIONE

Rigo E25

SPESE SANITARIE SPECIALISTICHE

(es.: analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche)

DETRAZIONE 19%,

con franchigia di € 129,11

Rigo E1

SPESE SANITARIE

PER DISABILI (trasporto in  ambulanza, acquisto di poltrone, acquisto di arti artificiali, adattamento ascensore, acquisto di sussidi tecnici ed informatici, acquisto di ausili, servii di interpretariato per i sordi)

DETRAZIONE 19%,

senza franchigia

Rigo E3

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

DETRAZIONE 36%/50%

Sezione III

CANI GUIDA PER NON VEDENTI

ACQUISTO

DETRAZIONE 19%

(una sola volta in 4 anni, con fruizione della detrazione in un’unica rata o in 4 rate annuali)

Rigo E5

MANTENIMENTO

DETRAZIONE FORFETARIA

DI € 516,46

(non per il familiare di cui il non vedente è a carico)

Rigo E81

SPESE PER ADDETTI

ALL’ASSISTENZA PERSONALE

(nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana)

DETRAZIONE 19%

fino ad un importo

max di spesa di € 2.100

(e se reddito < € 40.000)

Rigo E15

DEDUZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI OBBLIGATORI versati per tali addetti,

fino ad una spesa max

di € 1.549,37

Rigo E23

ACQUISTO VEICOLO

(e spese di manutenzione straordinaria)

DETRAZIONE 19%,

fino ad un max di spesa di € 18.075,99,

per 1 solo veicolo e per 1 sola volta in 4 anni

(con fruizione della detrazione in un’unica rata o, solo per l’acquisto, anche in 4 rate annuali)

Rigo E4

Domande e risposte 

D.1  Si applicano agevolazioni per l’acquisto di un veicolo da parte di un disabile? Se sì, per quali veicoli?

R.1   Il nostro ordinamento prevede diverse agevolazioni per i disabili con riguardo al settore auto, sia ai fini Irpef (detrazione 19%), che ai fini Iva (4%) e delle altre imposte connesse ai veicoli (esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà, esenzione dal pagamento del bollo). Le agevolazioni sono riconosciute con riguardo ai seguenti veicoli:

¨     autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti compreso quello del conducente;

¨     autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

¨     autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

¨     autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (per questo tipo di veicoli, è possibile fruire solo della detrazione Irpef del 19%);

¨     motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (in questo caso, le agevolazioni non spettano per non vedenti e sordi);

¨     motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (in questo caso, le agevolazioni non spettano per non vedenti e sordi);

¨     motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (in questo caso, le agevolazioni non spettano per non vedenti e sordi).

Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar” che possono essere condotte senza patente.

D.2  Sull'acquisto di un'auto da parte di un disabile, quale aliquota Iva si applica?

R.2   Sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a:

¨     2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina;

¨     2.800 centimetri cubici, se con motore diesel;

è applicabile l’Iva al 4%, anziché al 21%.

L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche:

¨     all’acquisto contestuale di optional;

¨     alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata);

¨     alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento.

L’aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).

Restano esclusi dall’agevolazione, infatti, gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili).

L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di 4 anni (decorrenti dalla data di acquisto).

E’ possibile riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione. Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero (circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E/2012).

 

D.3   In quali casi si verifica la perdita dell'agevolazione dell'Iva al 4% sull'acquisto di un'auto da parte di un disabile? E cosa comporta?

R.3   Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi 2 anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (21%) e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%).

Un’eccezione si ha nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Un’altra eccezione riguarda l’erede, che può cedere il veicolo ricevuto in eredità dalla persona disabile anche prima dei due anni dall’acquisto con Iva al 4%, senza che questo comporti l’obbligo di dover versare la differenza d’imposta.


D.4   Perché un disabile possa fruire dell'aliquota Iva ridotta al 4% sull'acquisto di un veicolo, a quali adempimenti è tenuta l'impresa venditrice?

R.4  L’impresa che vende il veicolo con l’aliquota Iva agevolata al disabile deve:

¨    emettere fattura con l’indicazione, a seconda dei casi, che si tratta di operazione effettuata ai sensi della Legge n. 97/1986 e della Legge n. 449/1997, ovvero della Legge n. 342/2000 o della Legge n. 388/2000. Per le importazioni, gli estremi della Legge n. 97/1986 devono essere annotati sulla bolletta doganale;

¨    comunicare all’Agenzia delle Entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente. La comunicazione va trasmessa all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente, in base alla residenza dell’acquirente, entro 30 giorni dalla data della vendita o dell’importazione.

 

D.5   L'aliquota Iva al 4% sull'acquisto di un'auto da parte di un disabile è applicabile anche in caso di acquisizione in leasing?
R.5   L’agevolazione dell’Iva ridotta al 4% è prevista anche in caso di acquisto del veicolo in leasing, a condizione, però, che il contratto di leasing sia di tipo “traslativo”. In sostanza, è indispensabile che dalle clausole contrattuali emerga la volontà delle parti di trasferire all’utilizzatore la proprietà del veicolo, mediante il riscatto, da esercitarsi al termine della durata della locazione finanziaria. In questa ipotesi, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 66/E del 20 giugno 2012, la società di leasing potrà applicare l’aliquota agevolata sia sul prezzo di riscatto sia sui canoni di locazione finanziaria. Inoltre, per l’applicazione dell’Iva al 4% occorre che, al momento della stipula del contratto di leasing:
¨     il beneficiario fornisca alla società la documentazione prevista dalla legge per le agevolazioni per i disabili;
¨     esistano le altre condizioni prescritte dalla legge (per esempio, l’annotazione sulla carta di circolazione degli eventuali adattamenti del veicolo).
 La società di leasing, a sua volta, dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dell’operazione.
Dalla data di stipula del contratto decorre:
¨     il periodo di 4 anni nel corso del quale il beneficiario non può avvalersi nuovamente dell’agevolazione;
¨     il periodo di 2 anni durante il quale egli deve mantenere la disponibilità del veicolo.
Il mancato rispetto di quest’ultima condizione è causa di decadenza dal beneficio (tranne l’ipotesi in cui la cessione sia dovuta alla necessità di nuovi o diversi adattamenti del mezzo).

D.6   Il disabile che ha acquistato un'auto, deve pagare il bollo auto ad essa relativo?

R.6  È possibile fruire dell’esonero dal pagamento del bollo (tassa automobilistica) per i veicoli dei disabili.

L’esonero dal pagamento del bollo è ammesso nel rispetto dei limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelle diesel).

L’esenzione spetta sia quando l’auto è intestata al disabile, sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico.

Se il disabile possiede più veicolil’esenzione spetta solo per uno di essi: egli stesso, al momento della presentazione della documentazione, indicherà la targa dell’auto prescelta.

Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (come enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).

L’ufficio competente per la concessione dell’esenzione è l’ufficio tributi dell’ente Regione. Nelle regioni in cui tali uffici non sono stati istituiti l’interessato può rivolgersi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Per la gestione delle pratiche di esenzione alcune regioni si avvalgono dell’Aci.

Per fruire dell’esenzione il disabile deve, solo per il primo anno, presentare all’ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista per legge.

I documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento.

Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l’interessato ripresenti l’istanza e invii nuovamente la documentazione. Tuttavia, dal momento in cui vengono meno le condizioni per avere diritto al beneficio (per esempio perché l’auto viene venduta) l’interessato deve comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.

Gli uffici che ricevono l’istanza trasmettono al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente è fiscalmente a carico).

Devono, inoltre, dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra quelli ammessi all’esenzione sia dell’eventuale non accoglimento dell’istanza.

Non è necessario esporre sull’auto alcun avviso o contrassegno da cui emerga che per il mezzo non è dovuto il pagamento del bollo.

D.7   Il disabile che acquista un veicolo ed effettua il passaggio di proprietà, deve pagare l’imposta di trascrizione al PRA?

R.7  I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili, sono esentati dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà. L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.

Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un’auto nuova sia per la trascrizione di un “passaggio” riguardante un’auto usata. L’esenzione deve essere richiesta esclusivamente al PRA territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.

D.8   Quali documenti devono essere esibiti dal disabile per fruire delle agevolazioni per i veicoli a lui adibiti?

R.8  I documenti che il disabile deve produrre quando non è necessario l’adattamento del veicolo  sono i seguenti:

¨         certificazione attestante la condizione di disabilità:

ü per il non vedente e il sordo, occorre un certificato, rilasciato da una Commissione medica pubblica, che attesta la sua condizione;

ü per il disabile psichico o mentale, è richiesto il verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica presso l’Asl, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), derivante da disabilità psichica; il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento (legge n. 18/1980 e legge n. 508/1988), emesso dalla Commissione a ciò preposta (Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990)

ü per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazioneo pluriamputati, occorre il verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica presso l’Asl, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

Riguardo alla certificazione medica richiesta, con la circolare n. 21 del 23 aprile 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito utili precisazioni in merito.

¨         fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditio autocertificazione; se il veicolo è intestato al familiare del disabile, dalla dichiarazione deve risultare che egli è fiscalmente a carico dell’intestatario dell’auto;

¨         (solo per usufruire dell’Iva al 4%) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con cui si attesta che nei 4 anni precedenti alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Per l’acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico (PRA).

Si precisa che, riguardo alle certificazioni delle persone con disabilità, il D.L. n. 5/2012 ha introdotto importanti semplificazioni. In particolare, è stato previsto che:

¨         i verbali di accertamento dell’invalidità delle commissioni mediche devono riportare anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per poter richiedere le agevolazioni fiscali relative ai veicoli (nonché per il rilascio del contrassegno invalidi);

¨         le attestazioni medico legali – indispensabili per usufruire delle agevolazioni fiscali – possono essere sostituite dal verbale della commissione medica. Tale verbale deve essere presentato in copia e accompagnato da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla conformità all’originale, resa dall’interessato. Egli dovrà dichiarare, inoltre, che quanto attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.

D.9   Sono previste regole particolari per la fruizione delle agevolazioni da parte dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie?

R.9  Per il disabile con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetto da grave limitazione alla capacità di deambulazione), il diritto alle agevolazioni (Irpef, Iva, bollo, imposta di trascrizione) è condizionato all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui egli (anche se trasportato) è affetto.

Non è necessario che il disabile fruisca dell’indennità di accompagnamento.

La natura motoria della disabilità deve essere esplicitamente annotata sul certificato rilasciato  dalla commissione medica presso l’Asl o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità.

Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.

Per i disabili titolari di patente speciale si considera “adattata” anche l’auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica) di seriepurché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.

A titolo esemplificativo, tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano i seguenti:

¨       pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;

¨       scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;

¨       braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;

¨       paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;

¨       sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;

¨       sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza)

¨       sportello scorrevole:

¨       altri adattamenti non elencati, purché vi sia un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento.

Per fruire dell’Iva agevolata sugli acquisti (4%), il veicolo deve essere adattato alla ridotta capacità motoria del disabile prima dell’acquisto (o perché così prodotto in serie o per effetto di modifiche fatte appositamente eseguire dallo stesso rivenditore). Inoltre, l’Iva agevolata al 4% si applica anche per le prestazioni rese da officine per adattare i predetti veicoli, anche non nuovi di fabbrica, e per i relativi acquisti di accessori e strumenti.

Non può essere considerato “adattamento” l’allestimento di semplici accessori con funzione di “optional”, o l’applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell’acquirente.

 

D.10  Quali documenti deve esibire il disabile con ridotte o impedite capacità motorie per fruire delle agevolazioni previste per i veicoli a lui adibiti?

R.10  Oltre ai documenti previsti in generale per i disabili, i disabili con ridotte o impedite capacità motorie (ma non affetti da grave limitazione alla capacità di deambulazione) devono presentare anche:

¨        fotocopia della patente di guida speciale o fotocopia del foglio rosa “speciale” (solo per i disabili che guidano);

¨        solo per l’agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o per l’acquisto di accessori, autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di disabilità comportante ridotte capacità motorie permanenti, come attestato dalla certificazione medica in possesso. Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è fiscalmente a carico dell’acquirente o del committente (se ricorre questa ipotesi);

¨        fotocopia della carta di circolazione, da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabile titolare di patente speciale, oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria;

¨        copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione pubblica deputata all’accertamento di tali condizioni. In essa deve essere esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.

 

D.11  Per l’acquisto di mezzi di ausilio da parte dei disabili, è prevista l’Iva ridotta al 4%?

R.11   Sì. In particolare, si applica l’aliquota Iva agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 21%) per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili. Sono soggetti ad Iva agevolata del 4%, per esempio:

¨     servoscala e altri mezzi simili, che permettono ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie il superamento di barriere architettoniche (tra questi, anche le piattaforme elevatrici, se possiedono le specificità tecniche che le rendono idonee a garantire la mobilità dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie);

¨     protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, materassi ad aria collegati a compressore alternativo, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine da comodo, cateteri, eccetera); il disabile deve essere in possesso di idonea documentazione attestante il carattere permanente della menomazione;

¨     protesi dentarie, apparecchi di ortopedia e di oculistica;

¨     apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi;

¨     poltrone e veicoli simili, per inabili e minorati non deambulanti, anche con motore o altro meccanismo di propulsione;

¨     prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere per il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche.

 

 

D.12  E’ possibile per il disabile fruire dell’Iva ridotta al 4% per l’acquisto di appositi sussidi tecnici e informatici?

R.12  Sì. Oltre alla detrazione Irpef del 19%,  si applica l’aliquota Iva agevolata al 4% (anziché quella ordinaria del 21%) per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge n. 104/1992.

Rientrano nel beneficio le apparecchiature ed i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati. E’ agevolato, per esempio, l’acquisto di un fax, di un modem, di un computer, di un telefono a viva voce, eccetera.

Deve trattarsi, comunque, di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:

¨         facilitare:

ü  la comunicazione interpersonale;

ü  l’elaborazione scritta o grafica;

ü  il controllo dell’ambiente;

ü  l’accesso all’informazione e alla cultura;

¨         assistere la riabilitazione.

Per fruire dell’aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione:

¨     specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell’Asl di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico;

¨     certificato, rilasciato dalla competente Asl, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

 

D.13  E’ possibile fruire dell’Iva ridotta al 4% per l’acquisto di prodotti editoriali destinati a non vedenti?

R.13  Sì. E’ prevista l’applicazione dell’aliquota Iva del 4% per l’acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari, quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici. L’agevolazione si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audiomagnetici.

 

D.14  La persona portatrice di handicap che eredita un immobile o altro diritto reale su di esso, deve versare l’imposta di successione e donazione?

R.14 In generale, le persone che ricevono in eredità o in donazione beni immobili e diritti reali immobiliari devono versare l’imposta di successione e donazione. Per il calcolo dell’imposta sono previste aliquote differenti, a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e l’erede (o il donante e il donatario). La normativa tributaria riconosce un trattamento agevolato quando a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104/1992. In questi casi è, infatti, previsto che l’imposta dovuta dall’erede, o dal beneficiario della donazione, si applichi solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l’importo di € 1.500.000.

 

D.15  La persona portatrice di handicap è esente dal pagamento della tassa sulle imbarcazioni?

R.15  Dal 1° maggio 2012, le persone residenti in Italia che possiedono unità da diporto di lunghezza superiore a 10 metri, sono tenute al pagamento di una tassa annuale. L’importo da pagare varia a seconda della lunghezza dello scafo e deve essere effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno. Sono state individuate, comunque, alcune situazioni particolari in cui il possessore dell’imbarcazione è escluso dal versamento della tassa. Tra le unità da diporto per le quali è stata riconosciuta l’esenzione vi sono quelle utilizzate dai soggetti portatori di handicap, affetti da patologie che richiedono l’utilizzo permanente delle imbarcazioni stesse.

 

D.1  Cosa si intende per persona disabile?

R.1  Una definizione di persona portatore di handicap è stata data dalla Legge n. 104 del 05.02.1992 (Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). All’art. 3, comma 1, si legge, infatti, che:

1. E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.”

Al comma 3 viene data, inoltre, la definizione di handicap “grave”:

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

 

 

 

D.2   Che detrazioni spettano per i figli a carico portatori di handicap?

R.2 Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico[1] spettano le seguenti detrazioni Irpef:

¨    se ha un’età inferiore a 3 anni1.120 euro (1.620 euro dal 1° gennaio 2013 – effetto nel 730/2014);

¨    se ha un’età pari o superiore a 3 anni1.020 euro (1.350 euro dal 1° gennaio 2013 – effetto nel 730/2014);

Con più di 3 figli a carico, la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.

Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta ed il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro (80.000 euro nel caso di coniuge o altro familiare a carico).

Si precisa, infatti, che le detrazioni sopraindicate sono solo detrazioni “teoriche”. Per determinare la detrazione effettiva è necessario moltiplicare la detrazione teorica per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo, e 95.000:

 

 

detrazione teorica X 95.000 – reddito complessivo

95.000

 

Il coefficiente della formula va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento.

Se i figli sono più di uno, l’importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo (pertanto, sarà pari a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via).

Nel mod. 730/2013:

 

 

 

D.3   Come va ripartita tra i genitori la detrazione per i figli a carico portatori di handicap?

R.3 La detrazione per i figli a carico, anche nel caso di figli portatori di handicap, va ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

In alternativa, e se c’è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest’ultimo, come per esempio nel caso di “incapienza” dell’imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.

 

D.4   Quali spese sanitarie del disabile sono deducibili dal reddito?

R.4   Sono interamente deducibili dal reddito complessivo del disabile:

¨    le spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l’acquisto di medicinali);

¨    le spese di “assistenza specifica”, cioè le spese sostenute per:

ü l’assistenza infermieristica e riabilitativa;

ü le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se dedicate esclusivamente all’assistenza diretta della persona);

ü le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all’attività di animazione e di terapia occupazionale.

Queste spese sono deducibili anche quando sono state sostenute per un familiare disabile non a carico fiscalmente.

In caso di ricovero del disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. Per questo motivo, è necessario che nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza le spese risultino indicate separatamente.

 

 

 

D.5   Quali spese sanitarie del disabile sono detraibili dal reddito?

R.5 Per determinate spese sanitarie e per l’acquisto di mezzi di ausilio è riconosciuta una detrazione dall’Irpef del 19%.

In particolare, possono essere detratte dall’imposta, per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche). La detrazione può essere fruita anche dal familiare del quale il disabile è fiscalmente a carico.

Sono, invece, ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per:

¨    il trasporto in ambulanza del disabile (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte, come detto sopra, solo per la parte eccedente i 129,11 euro);

¨    l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;

¨    l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;

¨    la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni. Per queste spese la detrazione non è fruibile contemporaneamente all’agevolazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia (nota come detrazione del 36%). La detrazione del 19% spetta solo sull’eventuale eccedenza della quota di spesa per la quale è stata richiesta la detrazione del 36% (o del 50%, fino al 30 giugno 2013);

¨    l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella;

¨    l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap. Sono tali, per esempio, le spese sostenute per l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa;

¨    i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili;

¨    le spese per i servizi di interpretariato sostenute dai sordi (riconosciuti tali in base alla legge n. 381/1970); per usufruire della detrazione, gli interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.

La detrazione del 19% sull’intero importo per tutte le spese sopra elencate può essere usufruita anche dal familiare del disabile, a condizione che quest’ultimo sia fiscalmente a suo carico.

Nel mod. 730/2013:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.6   Quale documentazione deve acquisire il disabile per richiedere le deduzioni e le detrazioni Irpef per lui previste?

R.6  I disabili, riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/1992, possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da una copia del documento di identità del sottoscrittore), facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità.

Per quanto riguarda la documentazione delle spese, sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione Irpef sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo, occorre conservare il documento fiscale rilasciato da chi ha effettuato la prestazione o ha venduto il bene (fattura, ricevuta, quietanza), in quanto tale documento potrebbe essere richiesto dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare:

¨     per le protesi, oltre alle relative fatture (ricevute o quietanze), è necessario procurarsi e conservare la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, se la fattura non viene rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria, questi deve attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. In alternativa alla prescrizione medica, a richiesta degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente può presentare un’autocertificazione (anche con sottoscrizione non autenticata, se accompagnata da una copia del documento di identità). La dichiarazione va conservata insieme al documento di spesa e deve attestare la necessità della protesi (per il contribuente o per il familiare a carico) e il motivo per la quale è stata acquistata;

¨     per i sussidi tecnici e informatici, oltre alla fattura (ricevuta o quietanza), occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile;

¨     per documentare l’acquisto di farmaci, l’unica prova è costituita dallo “scontrino parlante”, che deve indicare la natura (farmaco o medicinale), il numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), la quantità e il codice fiscale del destinatario del farmaco.

 

D.7  L’eliminazione delle barriere architettoniche rientra tra gli interventi di recupero edilizio per i quali si può fruire della detrazione del 36%/50%?

R.7   Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione Irpef del 36% su una spesa massima di 48.000 euro (ovvero, del 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo che va dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013).

Rientrano fra gli interventi agevolati:

¨     quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi);

¨     i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili, effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile. Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile. Per esempio, non rientrano nell’agevolazione l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse. Per questi beni, comunque, è già prevista la detrazione Irpef del 19%, in quanto rientranti nella categoria dei sussidi tecnici e informatici.

Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano:

¨     la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione;

¨     la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.

Nel mod. 730/2013:

 

 

 

D.8  E’ possibile, per i non vedenti, portare in deduzione o in detrazione le spese per l’acquisto ed il mantenimento dei cani guida?

R.8   La persona non vedente può:

¨       portare in detrazione dall’Irpef il 19% delle spese sostenute per l’acquisto del cane guidauna sola volta in un periodo di 4 anni (salvo i casi di perdita dell’animale). La detrazione può essere calcolata sull’intero ammontare del costo sostenuto (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 238/2000) ed è fruibile dal disabile o dal familiare di cui il non vedente è fiscalmente a carico. Può essere utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo; nel mod. 730/2013:

 

 

 

 

¨       fruire della detrazione forfetaria di € 516,46 per le spese sostenute per il mantenimento del cane guida, senza che sia necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa. Al familiare del non vedente non è, invece, consentita la detrazione forfetaria, anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso; nel mod. 730/2013:

 

 

 

 

 

 

D.9  Sono detraibili dall’Irpef le spese sostenute da un disabile per gli addetti all’assistenza personale?

R.9 Sì. Può essere portato in detrazione dall’Irpef il 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Sono considerate “non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana” le persone che non sono in grado, per esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti, ovvero anche le persone che necessitano di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico.

Il contribuente può fruire della detrazione, fino a un importo massimo di 2.100 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro (nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni).

Il limite di 2.100 euro, inoltre, è riferito al singolo contribuente, a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l’assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l’importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19% non può superare 2.100 euro. Se più familiari hanno sostenuto spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100, euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata rilasciata dall’addetto all’assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.

Nel mod. 730/2013:

 

 

 

 

La detrazione per le spese sostenute per l’assistenza di persone non autosufficienti NON pregiudica la possibilità di usufruire di un’altra agevolazione che consiste nella deduzione dal reddito imponibile dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (per esempio, colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane).

Questi contributi sono deducibili, per la parte a carico del datore di lavoro, fino all’importo massimo di 1.549,37 euro. Nel mod. 730/2013:

 

 

 

 

 

 

D.10  Sono detraibili dall’Irpef le spese sostenute da un disabile per l’acquisto di un veicolo appositamente adibito?

R.10   Sì. E’ possibile portare in detrazione dall’Irpef il 19% delle spese sostenute per l’acquisto di:

¨     motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei disabili;

¨     autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.

In particolare, possono usufruire dell’agevolazione:

¨     non vedenti e sordi;

¨     disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;

¨     disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;

¨     disabili con ridotte o impedite capacità motorie, ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”.

Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:

¨     autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti compreso quello del conducente;

¨     autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

¨     autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

¨     autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.

motoveicoli che fruiscono della detrazione sono:

¨     motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;

¨     motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;

¨     motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo.

Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar” che possono essere condotte senza patente.

La detrazione, nel limite di spesa di 18.075,99 euro, spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico (PRA).

Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite di 18.075,99 euro va detratto l’eventuale rimborso dell’assicurazione.

In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquistoè dovuta la differenza tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in seguito a un mutamento dell’handicap che comporta per il disabile la necessità di acquistare un altro veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.

La detrazione può essere fruita per intero nel periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato o può essere ripartita in 4 quote annuali di pari importo.

La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (come, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante). Queste spese devono essere sostenute entro 4 anni dall’acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99. La detrazione per la quota relativa alle spese di  manutenzione straordinaria non può essere ripartita in 4 quote annuali.

In luogo della persona disabile, può beneficiare della detrazione il familiare che ne sostiene la spesa, a condizione che il portatore di handicap sia a suo carico ai fini fiscali. In tal caso, il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulti a carico.

Nel mod. 730/2013:

 

 

 

 

 

 

 

D.11  Quali documenti devono essere esibiti dal disabile per fruire della detrazione 19% delle spese per il veicolo a lui adibito?

R.11 I documenti che il disabile deve produrre quando non è necessario l’adattamento del veicolo  sono i seguenti:

¨         certificazione attestante la condizione di disabilità:

ü per il non vedente e il sordo, occorre un certificato, rilasciato da una Commissione medica pubblica, che attesta la sua condizione;

ü per il disabile psichico o mentale, è richiesto il verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica presso l’Asl, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), derivante da disabilità psichica; il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento (legge n. 18/1980 e legge n. 508/1988), emesso dalla Commissione a ciò preposta (Commissione per l’accertamento dell’invalidità civile di cui alla legge n. 295/1990)

ü per disabili con grave limitazione della capacità di deambulazioneo pluriamputati, occorre il verbale di accertamento dell’handicap, emesso dalla Commissione medica presso l’Asl, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

Riguardo alla certificazione medica richiesta, con la circolare n. 21 del 23 aprile 2010, l’Agenzia delle Entrate ha fornito utili precisazioni in merito.

¨         fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditio autocertificazione; se il veicolo è intestato al familiare del disabile, dalla dichiarazione deve risultare che egli è fiscalmente a carico dell’intestatario dell’auto.

Riguardo alle certificazioni delle persone con disabilità, il decreto legge n. 5/2012 ha introdotto importanti semplificazioni. In particolare, è stato previsto che:

¨         i verbali di accertamento dell’invalidità delle commissioni mediche devono riportare anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per poter richiedere le agevolazioni fiscali relative ai veicoli (nonché per il rilascio del contrassegno invalidi);

¨         le attestazioni medico legali – indispensabili per usufruire delle agevolazioni fiscali – possono essere sostituite dal verbale della commissione medica. Tale verbale deve essere presentato in copia e accompagnato da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla conformità all’originale, resa dall’interessato. Egli dovrà dichiarare, inoltre, che quanto attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.

 

D.12  L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un servizio di assistenza fiscale a favore dei disabili?

R.12  Sì. Nel periodo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia delle Entrate attiva un servizio di assistenza per i contribuenti con disabilità. Il servizio permette alla persona disabile di ricevere assistenza fiscale direttamente al proprio domicilio.

Funzionari qualificati dell’Agenzia delle Entrate aiutano i contribuenti che non possono recarsi presso gli sportelli degli Uffici o che hanno comunque difficoltà ad utilizzare gli altri servizi di assistenza forniti dall’Agenzia delle Entrate.

Le persone che desiderano usufruire di questo servizio possono rivolgersi:

¨         alle Associazioni che operano nel settore dell’assistenza alle persone con disabilità;

¨         ai servizi sociali degli enti locali;

¨         ai patronati;

¨         ai coordinatori del servizio delle Direzioni regionali dell’Agenzia dell’Entrate.

Informazioni aggiornate sul servizio di assistenza domiciliare si possono conoscere consultando il sito internet www.agenziaentrate.gov.it nell’apposita sezione: “Contatta l’Agenzia – in ufficio – Assistenza dedicata ai contribuenti con disabilità”.

È possibile, inoltre, ottenere informazioni e chiarimenti rivolgendosi:

¨         ai Centri di assistenza telefonica, che rispondono al numero 848.800.444 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17 e il sabato dalle ore 9 alle 13)

¨         direttamente agli sportelli degli Uffici territoriali dell’Agenzia.

 



[1]  Una persona si considera “fiscalmente a carico

Informazioni sull'autore
Dottore Commercialista in Brescia dal 1988 e Revisore Contabile, iscritto sin dalla sua istituzione nel 1992, Laureato presso l'Università di Parma è Professionista di fiducia di numerose Società, autore di pubblicazioni è stato Docente del Corso per abilitazione alla professione e membro della Commissione Informatica del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Ha maturato un'ampia gamma di esperienze e ricoperto diversi incarichi manageriali.

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