

Acconto IVA 2012 entro il 27 dicembre
METODI DI DETERMINAZIONE DELL’ACCONTO
Il contribuente tenuto al versamento dell’acconto ha a disposizione tre metodi diversi per la determinazione dello stesso,:
– il metodo storico
– il metodo previsionale e
– il metodo delle operazioni effettuate.
Occorre in questo senso tener presente che al contribuente è sempre concessa la libertà di determinare l’acconto adottando il metodo più conveniente o di più semplice adozione, ovvero di non versare nessun importo qualora in base al metodo adottato non risulti alcuna somma dovuta.
1. Metodo storico
Il metodo storico è spesso preferito data l’estrema semplicità di calcolo, che non richiede alcun tipo di valutazione da parte del contribuente.
Utilizzando tale metodo l’acconto è pari all’88% della base di riferimento (saldo a debito dovuto), individuata tenendo conto della periodicità di liquidazione dell’imposta adottata dal contribuente, così come di seguito evidenziato.
In tutti i casi la base di calcolo deve far riferimento all’Iva dovuta al lordo dell’eventuale acconto versato a suo tempo nel mese di dicembre.
E’ possibile che si verifichi il caso in cui un contribuente riporti un saldo a credito per effetto di un maggiore acconto versato il periodo precedente.
In questo caso, l’acconto per il 2012 deve essere commisurato a quanto effettivamente dovuto per il 2011.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, nella Risoluzione 23.12.2004, n. 157/E ha confermato che per i soggetti trimestrali, al fine dell’individuazione della base di riferimento, non va considerato l’ammontare degli interessi dell’1% applicati in sede di dichiarazione annuale.
Esempio 1:
un contribuente trimestrale presenta la dichiarazione IVA relativa al 2011 a debito di € 469
(importo versato € 474 = 469 + 5 maggiorazione 1%),
avendo versato a titolo di acconto per il 2010 un importo di € 1.944.
Considerato che l’IVA dovuta per il 2010 è pari a € 2.413 (€ 469 + € 1.944)
l’acconto dovuto per il 2012 ammonta a € 2.123,44 (€ 2.413 x 88%).
Esempio 2:
un contribuente mensile presenta la dichiarazione IVA relativa al 2011 a debito di € 2.000,
avendo versato a titolo di acconto per il 2011 un importo di € 1.000.
Considerato che l’IVA dovuta per il 2011 è pari a € 3.000 (€ 2.000 + € 1.000
l’acconto dovuto per il 2012 ammonta a € 2.640,00 (€ 3.000 x 88%).
Esempio 3: un contribuente trimestrale “speciale” (autotrasportatore) presenta il saldo della liquidazione IVA del quarto trimestre 2011, al lordo dell’acconto 2011
(rigo VH12 dichiarazione IVA relativa al 2011), pari a € 5.275.
L’acconto dovuto per il quarto trimestre 2012 è pari a € 4.642,00 (€ 5.275 x 88%).
In linea generale se la dichiarazione IVA presenta un saldo a credito per il contribuente non sussiste l’obbligo di versamento dell’acconto.
Tuttavia nel caso particolare in cui la dichiarazione IVA relativa al 2011 di un contribuente trimestrale riporti un saldo a credito per effetto di un maggior acconto 2011 è necessario individuare quanto sarebbe stato il saldo in assenza dell’acconto.
In altre parole l’acconto da versare per il 2012 va commisurato a quanto effettivamente dovuto per il 2011, pari alla differenza tra l’acconto versato e il saldo a credito della dichiarazione IVA relativa al 2011 (VH13 – VL33).
Esempio 4:
Un contribuente trimestrale ha chiuso la dichiarazione IVA relativa al 2011 a credito di € 357,
avendo versato € 5.641 a titolo di acconto.
Il saldo della dichiarazione IVA senza considerare l’acconto versato per il 2011 sarebbe stato pari a € 5.284 (5.641 – 357).
L’acconto dovuto per il 2012 è pertanto pari a € 4.649,92 (5.284 x 88%).
2. Metodo Previsionale
L’acconto è pari all’88% dell’importo che si presume costituirà il debito d’imposta dell’ultima liquidazione periodica del 2012 (o il saldo debitorio risultante dalla dichiarazione annuale, per i contribuenti trimestrali).
In altri termini, con l’utilizzo di tale metodo, l’acconto da effettuare risulterà pari all’88% dell’Iva che si prevede di versare per il mese di dicembre 2012, per i contribuenti mensili o a saldo della dichiarazione annuale Iva dell’anno 2012, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari.
Di conseguenza, l’acconto Iva corrisponde all’88% dell’ammontare che si presume costituirà il debito d’imposta dell’ultima liquidazione periodica dell’anno in corso o il debito d’imposta risultante dalla liquidazione del quarto trimestre, che trova operatività anche in relazione alla dichiarazione annuale Iva (per i contribuenti trimestrali).
In sostanza, con il metodo in argomento il contribuente ha la possibilità di determinare l’acconto in relazione alla stima delle operazioni (attive e passive) che prevede di porre in essere sino al 31 dicembre 2012.
Il rischio dell’applicazione di questo metodo sta nella possibilità di sbagliare la previsione.
Se a consuntivo non risulterà versato in acconto almeno l’88% del debito accertato per dicembre o quarto trimestre 2012, sulla differenza saranno applicate le sanzioni del caso (30% dell’importo non versato o versato in meno).
3. Metodo analitico (o delle operazioni effettuate)
Si tratta di un metodo più oneroso in termini di complessità, tuttavia consente di non esporre il contribuente al rischio di sanzioni nel caso di versamento insufficiente a seguito della liquidazione definitiva dell’imposta. In questo caso, il contribuente calcola l’importo dovuto prendendo come riferimento una liquidazione “parziale” e straordinaria, in base alla quale vengono considerate:
Di conseguenza:
a) il contribuente mensile dovrà fare riferimento alle fatture di vendita emesse ed alle fatture di acquisto registrate nel periodo 1.12 – 20.12.2012
b) il contribuente trimestrale dovrà fare riferimento alle fatture di vendita emesse ed alle fatture di acquisto registrate nel periodo 1.10 – 20.12.2012
All’importo così ottenuto va aggiunta l’IVA a debito relativa alle operazioni effettuate fino al 20.12 se non ancora annotate, non essendo decorsi i termini di fatturazione o registrazione.
Ad esempio, dovranno essere considerate:
Va considerato, infine, anche il riporto del saldo a credito (o del debito non superiore a € 25,82) relativo alla liquidazione periodica precedente (novembre o terzo trimestre).
Tenendo presente quanto sopra, il contribuente dovrà effettuare una liquidazione IVA “atipica” dei predetti periodi (1.12 – 20.12.2012 o 1.10 – 20.12.2012), il cui risultato a debito dovrà essere versato interamente (e non nella misura dell’88%).