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07
MAR
2013

30 giorni per pagare il fornitore. Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Dlgs 231-02. direttiva 2012-7-Ue

30 giorni per pagare il fornitore. Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Dlgs 231/02. direttiva 2012/7/Ue

La disciplina di riferimento è quella della direttiva 2012/7/Ue sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Essa ha trovato applicazione in Italia dal 1° gennaio 2013, proprio con le modifiche al Dlgs 231/02. Termine di legge anche tra privati.

Questo termine ha valore per tutte le transazioni commerciali (fatture emesse) dal 01.01.2013 e non per i crediti generati precedentemente.

Naturalmente da un punto di vista pratico, nei rapporti commerciali con i Clienti, tali interessi (vista la loro entità) sono applicabili solo in caso di diverso accordo o meglio in caso di disaccordo in quanto la loro applicazione sul Cliente provocherebbe reazioni commerciali negative.

Diverso è il caso di contestazione legale nella quale sono certamente e praticamente applicabili.

Consigliamo quindi di indicare comunque sulla fattura la frase, ad esempio:

“Salvo diverso accordo con il Cliente sarà applicata la Direttiva 2012/7/Ue come recepita nel Dlgs 231/02”

E’ perciò diventato molto importante specificare ed esplicitare bene, l’eventuale diverso termine di pagamento, accordato, sul contratto e/o sull’ordine, con i Clienti e Fornitori.

Dal 1° gennaio 2013 sono operative anche in Italia le norme europee sui ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali: se non è disposto diversamente da un contratto le imprese sono costrette a pagare le fatture entro 30 giorni, o altro termine fissato per contratto od accordo.

Trascorso tale termine è possibile (non obbligatorio) applicare gli interessi moratori.

Dopodiché scatta la mora, che è stata fissata per il primo semestre 2013 all’8,75% annuo, se non è disposto diversamente da un accordo o dal contratto.

Questi sono i principi sanciti dalla nuova norma.

Viene stabilito un termine di pagamento legale di 30 giorni che scatta automaticamente se gli accordi tra le parti della transazione non prevedono termini diversi.

Tuttavia la stessa legge prevede che il termine può superare i 60 giorni solo in casi particolari e in presenza di giustificazioni oggettive e se non risulta iniquo per il creditore.

Questi termini si applicano sia alle transazioni commerciali tra Pubblica amministrazione e imprese, sia a quelle – ed è la novità principale – tra imprese private.

Scaduto il termine, scatta automaticamente (cioè senza la procedura di costituzione in mora) l’interesse di mora, che consiste in una maggiorazione di 8 punti percentuali del tasso BCE per le operazioni di rifinanziamento. Il decreto del ministro dell’Economia del 17 gennaio 2013 ha fissato questo interesse, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2013, all’8,75% annuo.

Per fare un esempio, un pagamento di 10mila euro – per il quale non è stato definito alcun termine di pagamento in sede contrattuale – che arriva dopo 4 mesi potrebbe produrre da quest’anno un interesse di: 10.000 x 8,75% = 875 / 365 (giorni dell’anno) x 91 (tre mesi di ritardo) = 218 euro.

Informazioni sull'autore
Dottore Commercialista in Brescia dal 1988 e Revisore Contabile, iscritto sin dalla sua istituzione nel 1992, Laureato presso l'Università di Parma è Professionista di fiducia di numerose Società, autore di pubblicazioni è stato Docente del Corso per abilitazione alla professione e membro della Commissione Informatica del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Ha maturato un'ampia gamma di esperienze e ricoperto diversi incarichi manageriali.

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