

2013 Riduzione compensata dei pedaggi autostradali .
Autotrasporto: firmati i decreti per incentivi alle imprese, formazione e pedaggi
Avviate, con la firma del decreto interministeriale n. 92 del 13 marzo 2013 da parte del ministro dell’Economia Vittorio Grilli, le procedure per l’erogazione dei contributi destinati all’autotrasporto per il 2013. Contestualmente, sono stati siglati anche i decreti del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Corrado Passera per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto (prot. n. 118 del 21 marzo 2013) e per la formazione professionale (prot. n. 119 del 21 marzo 2013). Via libera anche alla direttiva relativa alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali (prot. n. 117 del 21 marzo 2013).
La piena operatività delle misure decorrerà dal momento della pubblicazione dei decreti in Gazzetta Ufficiale.
Direttiva per l’utilizzo delle somme per le iniziative in materia di sicurezza della circolazione, di controlli sui veicoli pesanti e di protezione ambientale 2013
M_ INF · GABINETTO Uffici diretta collaborazione Ministro UFFGAB REG_ DECRETI Prot: 0000117-21/03/2013 REGISTRAZIONE
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
La riduzione compensata dei pedaggi autostradali si applica ai veicoli Euro 3 e categorie superiori, individuati nelle classi B: 3, 4 e 5, previste nel sistema di classificazione assi/sagoma applicato per la determinazione dei pedaggi dalle società concessionarie di autostrade, secondo i seguenti criteri:
a) determinazione del fatturato totale annuo, moltiplicando il fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti coefficienti:
• 1,00 per i veicoli Euro 3;
• 2,00 per i veicoli Euro 4;
• 2,50 per i veicoli Euro 5 e superiori;
b) applicazione ai seguenti scaglioni di fatturato globale annuo delle percentuali di riduzione compensata secondo il seguente prospetto:
• da 200.000 a 400.000 4,33%
• da 400.001 a 1.200.000 6.50%
• da 1 .200.001 a 2.500.000 8,67%
• da 2.500.001 a 5.000.000 10,83%
• oltre 5.000.000 13,00%
Quindi visti gli scaglioni un fatturato in pedaggi inferiore a 200.000 euro non dà diritto ad alcun rimborso.
Per le imprese che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato di pedaggi relativamente a passaggi effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22 ed entro le ore 02,00 ovvero uscita prima delle ore 06,00 la riduzione compensata è incrementata del 10%, fermo restando il limite percentuale massimo del 13% sopra fissato per fatturati superiori a 5.000.000 di euro.
Tale incremento è applicato allo sconto spettante alla singola impresa, tenuto conto della eventuale appartenenza a forme associative.
Il Comitato Centrale, per i fini di cui al precedente comma, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i soggetti titolari di concessioni di tratte autostradali a pedaggio.
Tali convenzioni dovranno prevedere:
a) la presentazione delle domande e della relativa documentazione da parte dei soggetti interessati all’ottenimento del rimborso;
b) le modalità di istruttoria delle predette domande;
c) le modalità di erogazione, da parte delle società concessionarie, dei rimborsi ai soggetti aventi diritto:
d) le modalità di erogazione, alle società concessionarie, delle somme a copertura dei minori introiti derivanti dai rimborsi da esse effettuati ai soggetti aventi diritto;
e) le modalità di rendicontazione e di controllo sulle operazioni svolte dalle società concessionarie.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda va presentata in via telematica tramite il sito dell’Albo Autotrasportatori all’indirizzo http:\\servizi.alboautotrasporto.it.
La domanda telematica deve essere sottoscritta dal titolare, ovvero del rappresentante legale dell’azienda o di un suo procuratore, con la procedura della firma elettronica.
Il pagamento della marca da bollo sulla domanda va effettuato tramite bollettino postale sul c/c 4028 (specifico per l’autotrasporto).
Al termine della compilazione della domanda in formato elettronico, l’impresa deve inserire in form web, sul sito dell’Albo, gli estremi del versamento (data di effettuazione del pagamento ed identificativo dell’ufficio postale), sui quali il Comitato Centrale effettuerà gli opportuni riscontri.
A tal fine l’impresa è tenuta a conservare la ricevuta del pagamento (da non inviare al Comitato Centrale), per esibirla a richiesta del medesimo Comitato.
Ad oggi, 01aprile2013, Non sono ancora noti i termini per la presentazione della domanda che, per l’anno 2012, andava presentata, a pena di esclusione dal diritto alla riduzione, a partire dalle ore 9.00 di Lunedì 2 luglio e fino alle ore 14.00 di Venerdì 3 agosto 2012.