Utili e partecipazioni studio associato professionisti variazione percentuale fiscale
Utili e partecipazioni studio associato professionisti variazione percentuale fiscale
ASSOCIAZIONI TRA PROFESSIONISTI – Studi associati.
Nel caso di un’associazione tra professionisti, ai sensi del citato art. 5, co.3, lett. c):
il reddito è imputato per trasparenza agli associati esistenti al 31 dicembre
in proporzione alla quota di “partecipazione agli utili” indicate alternativamente:
nell’atto pubblico o nella scrittura privata autenticata di costituzione
o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata redatta entro il termine di presentazione del modello Unico relativo (e non entro il 31/12 del periodo d’imposta).
Nel nostro caso abbiamo indicato le percentuali risultanti dall’atto costitutivo.
Volendo modificare le quote degli utili fiscali è possibile farlo, anche con effetto retroattivo al 2013, e quindi a valere anche per le dichiarazioni che si stanno presentando, e per le imposte che si stanno versando, o per i crediti.
In pratica, affinché le modifiche abbiano effetto dal periodo d’imposta 2013 le associazioni professionali:
possono ragionare “a consuntivo” entro il 30/09/2014, sulla scorta dell’effettivo apporto (lavorativo o meno, secondo quanto indicato dallo Statuto) di ciascun associato
senza alcun vincolo di modificare la “compagine associativa”.
CONFERIMENTI – PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
Anche per le associazioni professionali è essenziale il concetto di “conferimento iniziale”; tuttavia, per tali soggetti, è preponderante l’apporto lavorativo più che il capitale (fanno eccezione i casi in cui un associato apporti rilevanti immobilizzazioni o la propria clientela preesistente).
Pertanto, per libera volontà degli associati, le quote di partecipazione agli utili:
possono non rispecchiare l’effettivo valore dei conferimenti (come per società di persone e SRL)
possono modificarsi di anno in anno, in funzione di continui “conferimenti d’opera” che gli stessi associati apportano di volta in volta
L’ Agenzia delle entrate non può sindacare la congruità delle partecipazioni all’utile riconosciute (salvo dimostrare la simulazione dell’atto per comportamenti concludenti degli associati).
La condizione necessaria per la modifica degli apporti e quindi per la percentuale di partecipazione agli utili fiscali è la “forma” dell’atto che, per inderogabile previsione di legge:
– richiede sempre l’intervento del notaio (per l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata)
– non essendo sufficiente la “data certa” (come in altre fattispecie: associazioni in partecipazione, ecc.); non è pertanto regolare la mera “registrazione” dell’atto di modifica delle partecipazioni all’utile.