

TERRITORIALITA’ IVA PER I SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
Con RM n. 44/E/2012, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il servizio di formazione e aggiornamento del personale ha natura didattica e pertanto la relativa localizzazione territoriale segue regole diverse a seconda dello status e della qualità del committente.
Il nuovo intervento di prassi supera il precedente orientamento dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui tali prestazioni (formazione ed aggiornamento) confluivano direttamente tra i servizi “generici” ex art. 7-ter, DPR 633/1972.
LA TERRITORIALITA’ DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
Dal 1.1.2010 la Direttiva n. 2008/8/CE (c.d. “Direttiva Servizi”), recepita dal Legislatore nazionale nel D.Lgs. 18/2010, ha modificato le regole concernenti la territorialità IVA delle prestazioni di servizi, rendendole di norma tassabili nel Paese UE in cui è stabilito il committente.
Tale “regola generale”, contenuta nel nuovo art. 7-ter, DPR 633/1972, trova applicazione per le prestazioni di servizi c.d. “generiche”, per le quali, cioè, non sono previste specifiche deroghe al criterio di territorialità.
Essa fissa come luogo dell’imposizione quello in cui avviene il consumo effettivo del servizio e, a tal fine, prevede due criteri di ordine generale, a seconda della qualità del committente del servizio:
b2b (committente soggetto passivo IVA) |
=> |
Tassazione nel Paese del committente |
||||
b2c (committente privato consumatore) |
=> |
Tassazione nel Paese del prestatore |
||||
Per effetto delle “nuove” disposizioni, chi presta servizi a committenti non residenti nel territorio dello Stato è tenuto a individuarne il luogo di stabilimento e lo status (soggetto passivo o privato consumatore), nonché a verificarne la qualità (impiego del servizio per fini economici o privati).
Normativa |
L’art. 19, c. 1, Regolamento UE n. 282/2011, sancisce che un soggetto passivo non deve essere considerato tale quando riceve servizi destinati esclusivamente al proprio uso personale o a quello dei suoi dipendenti. |
Alla “regola generale” si affiancano poi tutta una serie di deroghe, disciplinate dagli articoli da 7-quater a 7-septies, DPR 633/1972, che prevedono criteri specifici per la localizzazione di talune categorie di servizi.
deroga assoluta | => | Art. 7-quater | Particolari prestazioni di servizi specificatamente elencate. | |
deroga assoluta | => | Art. 7-quinquies | Servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili, fiere e esposizioni. | |
deroga relativa | => | Art. 7-sexies | Particolari prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi (UE o extra UE). | |
deroga relativa | => | Art. 7-septies | Particolari prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi extra UE. | |
Per maggiori approfondimenti si rimanda alle numerose circolari in materia pubblicate nel corso del 2010 (CF nn. 10, 12, 14, 17, 21, 23, 25, 41, 58 e 70) e del 2011 (CF nn. 10 e 34).
Servizi di formazione e aggiornamento del personale
Sino al 31.12.2009 le prestazioni di formazione e aggiornamento del personale erano assimilate, ai fini della territorialità IVA, ai servizi di consulenza e assistenza tecnica o legale di cui al previgente ex art. 7, c. 4, lett. d), DPR 633/1972 (ora abrogato), con tassazione nel luogo in cui era stabilito il committente.
Dal 1.1.2010, per effetto delle modifiche recate dalla Direttiva n. 2008/8/CE, tale assimilazione è venuta meno e, in mancanza di una specifica classificazione normativa (l’art. 7-septies, c. 1, lett. c), DPR 633/1972, richiama i servizi di consulenza e assistenza ma non fa cenno ai servizi di formazione), è sorto il dubbio se tali prestazioni rientrassero tra i servizi “generici” ex art. 7-ter, DPR 633/1972 o tra i servizi educativi e culturali ex art. 7-quinquies, DPR 633/1972.
Sul punto è quindi intervenuta l’Agenzia delle Entrate che, dapprima nella CM n. 58/E/2009 e poi nella CM n. 36/E/2010, ha ricondotto le prestazioni di formazione e aggiornamento del personale tra i servizi “generici” ex art. 7-ter, DPR 633/1972, con tassazione nel Paese del committente (e obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT). SUPERATA
In seguito, l’art. 44, Regolamento UE n. 282/2011 (emanato allo scopo di armonizzare le regole IVA comunitarie nei vari Paesi aderenti alla UE), in vigore dal 1.7.2011, ha stabilito che i servizi di formazione o di riqualificazione professionale comprendono le prestazioni didattiche direttamente connesse ad un’attività commerciale o professionale, nonché le prestazioni didattiche per la formazione o l’aggiornamento professionale.
Con RM n. 44/E/2012, l’Agenzia delle Entrate ha quindi recepito tale disposizione comunitaria, ritenendo superate le indicazioni rese nei precedenti interventi di prassi.
Allo stato attuale, dunque, le prestazioni concernenti i corsi di formazione e addestramento del personale rientrano nella categoria delle prestazioni didattiche ex art. 7-quinquies, DPR 633/1972 (si veda la CF n. 10/2011), e, pertanto, per individuare il relativo criterio territoriale è necessario distinguere tra:
Esempio 1 |
Per il servizio di formazione reso a un’azienda tedesca da operatore italiano, l’operatore italiano è tenuto a emettere fattura fuori campo IVA ex art. 7-ter, c. 1, lett. a). DPR 633/1972.
La prestazione va poi riepilogata nel modello INTRA 1-quater (servizi resi). |
Esempio 2 |
Per il servizio di formazione reso in Italia a un privato consumatore tedesco, l’operatore italiano è tenuto a emettere fattura con IVA.
Se il servizio è reso nel territorio della Germania l’operatore italiano è tenuto a identificarsi direttamente o a nominare un rappresentante fiscale per assolvere l’imposta tedesca. |
Esempio 3 |
Per il servizio di formazione ricevuto da un’azienda tedesca ad azienda italiana, l’operatore italiano è tenuto a integrare la fattura ricevuta con IVA e ad annotarla nel registro IVA acquisti e nel registro fatture emesse.
La prestazione va poi riepilogata nel modello INTRA 2-quater (servizi ricevuti). |
In conclusione si rammenta che le prestazioni intercorse tra soggetti passivi IVA comunitari, rientranti nel novero dei servizi “generici” e imponibili IVA nel Paese del committente, devono essere riepilogate nei modelli INTRASTAT dedicati ai servizi.
tipologia servizio |
committente |
criterio territoriale |
riferimento normativo |
Servizi di formazione e aggiornamento professionale |
Privato consumatore |
Luogo di svolgimento materiale della prestazione |
Art. 7-quinquies, c. 1, lett. a), DPR 633/1972 |
Soggetto passivo IVA |
Luogo di stabilimento del committente |
Art. 7-ter, c. 1, lett. a), DPR 633/1972 |