

La legge di stabilità 2015 ha introdotto un nuovo incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato con decorrenza nell’anno 2015, consistente nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di 8.060,00 euro annui. Nel corso dell’iter parlamentare, il beneficio – destinato alla generalità dei datori di lavoro privati – è stato esteso alle assunzioni a tempo indeterminato di operai agricoli, benché sulla base di specifiche condizioni.
A fronte di ciò, è stata disposta la soppressione, dall’1.1.2015, dei benefici contributivi previsti dalla L. 407/90 per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi.
1PREMESSA
La L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), ai co. 118, 119 e 121 dell’art. 1:
A tali disposizioni si affiancano i co. 120 e 122 – 124, concernenti la copertura finanziaria.
1.1 RATIO
La legge di stabilità è dichiaratamente volta ad introdurre una forma di riduzione del carico contributivo aziendale, a sua volta finalizzata a “promuovere forme di occupazione stabile” mediante la massima espansione della tipologia contrattuale “per sua natura caratterizzata da requisiti fondanti di stabilità”, vale a dire il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato2.
Le disposizioni in esame, dunque:
Il riferimento è alle altre deleghe contenute nel “Jobs Act” e ai relativi DLgs. attuativi, cui l’agevolazione introdotta dalla L. 190/2014 risulta strettamente connessa, nell’abito di un disegno di politica del lavoro che:
L’abolizione dei benefici contributivi per l’assunzione di disoccupati o cassaintegrati di lungo periodo, ex art. 8 co. 9 della L. 407/90, risulta, invece, motivata dalla necessità di “spostare” risorse a favore del finanziamento del nuovo esonero contributivo14.
1.2 DECORRENZA
In relazione alle disposizioni sopra richiamate, non è stata prevista l’emanazione di successivi provvedimenti attuativi.
Ne è derivato:
Chiarimenti ufficiali
Dopo vari interventi delle associazioni di categoria e sollecitazioni da parte degli operatori16, l’INPS è intervenuto con:
Emerge da quanto sopra lo “scoordinamento temporale” – cui si è già accennato – tra il periodo agevolabile, iniziato sin dall’1.1.2015, e l’emanazione delle indicazioni applicative, diffuse tra la fine di gennaio e la metà di febbraio, quando ormai pressoché tutti i datori di lavoro avevano provveduto all’elaborazione e al pagamento dei contributi di competenza “gennaio 2015”, versando la contribuzione piena anche per i nuovi assunti in relazione ai quali avrebbero avuto diritto all’esonero, stante la mancata individuazione dei relativi codici autorizzativi da parte dell’INPS17.
Proprio per questo motivo, come vedremo anche in seguito, nel messaggio1144/2015, l’Istituto ha dettato le istruzioni, oltre che per l’esposizione nella denuncia contributiva dell’importo di esonero spettante nel mese corrente, anche per il recupero, nella stessa denuncia, dei maggiori contributi versati relativamente ai mesi di gennaio e febbraio 2015.
2AGEVOLAZIONE PER LA GENERALITÀ DEI DATORI DI LAVORO PRIVATI
2.1 DATORI DI LAVORO DESTINATARI DELL’AGEVOLAZIONE
Potenziali destinatari dell’abbattimento dei contributi previsto dall’art. 1 co. 118 della L. 190/2014 sono i tutti i “datori di lavoro privati”, indipendentemente:
Come confermato dall’INPS nella circ. 17/2015, dall’utilizzo, da parte del legislatore, della suddetta generalizzata espressione si evince, infatti, la volontà di ricomprendere nell’ambito applicativo dell’agevolazione la più ampia platea possibile, con conseguente riconoscibilità della stessa:
Il riferimento ai “datori di lavoro” consente, altresì, di annoverare tra i beneficiari le società cooperative e le Agenzie per il lavoro (artt. 4, 5 e 20 ss. del DLgs. 10.9.2003 n. 276), ove assumano personale a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ossia allo scopo di inviarlo “in missione” presso terzi utilizzatori (a tempo indeterminato o determinato)19.
Quanto all’irrilevanza del settore di appartenenza ai fini dell’esonero, va ancora rilevato che quest’ultimo, nel corso dell’iter parlamentare della L. 190/2014, è stato esteso anche ai datori di lavoro agricoli (inizialmente esclusi), ancorché con le specifiche condizioni e modalità di finanziamento definite dai co. 119 e 120.
Al riguardo, l’INPS, nella circ. 17/2015, ha affermato che:
Esclusioni
L’esonero contributivo non si applica nei confronti della Pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione di cui all’art. 1 co. 2 del DLgs. 30.3.2001 n. 165 (Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, enti pubblici non economici, ecc.).
2.2 RAPPORTI DI LAVORO AGEVOLATI
Sul piano oggettivo, l’incentivo di cui all’art. 1 co. 118 della L. 190/2014 – come integrato dai chiarimenti resi dalla circ. INPS 17/2015 – riguarda le “nuove assunzioni” effettuate:
Fig. 1 – Disciplina generale e disciplina specifica per le assunzioni di operai agricoli
Con riguardo alle tipologie contrattuali incentivate, l’agevolazione risulta applicabile – fatte salve le esclusioni di seguito considerate – a qualsiasi tipologia di contratto a tempo indeterminato.
Il riferimento è, in primo luogo, al contratto a tempo indeterminato “ordinario”, pienamente utilizzabile sin dall’1.1.201521, pur essendo destinato ad essere sostituito, in relazione al personale assunto a partire dal 7.3.2015 (data di entrata in vigore del DLgs. 23/2015, attuativo della delega di cui all’art. 1 co. 7 della L. 183/2014), dal nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti22.
Nell’ottica di estendere il più possibile le possibilità di accesso al bonus – cui è collegato il rilancio del lavoro a tempo indeterminato – la circolare citata ha ricondotto al novero delle tipologie di cui si tratta anche:
2.2.1 Esclusioni
Restano esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina agevolativa, benché a tempo indeterminato:
2.2.2 Arco temporale di riferimento
L’art. 1 co. 118 della L. 190/2014 definisce l’arco temporale di riferimento per l’instaurazione dei rapporti di lavoro incentivati avendo riguardo all’anno 2015, senza alcuna previsione di rinnovo per gli anni successivi.
Sotto l’aspetto temporale, la disposizione è, dunque, volta ad agevolare le sole assunzioni intervenute dall’1.1.2015 al 31.12.2015, pur valendo lo sgravio per i successivi 36 mesi28.
Il legislatore, peraltro, nell’individuare i rapporti compresi nel periodo agevolato, fa riferimento, in un primo momento, alla “decorrenza” del contratto e, in un secondo momento, alla sua “stipulazione”29.
È, tuttavia, necessario, secondo quanto precisato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro e dall’INPS, unificare l’individuazione dei suddetti contratti rispetto alla loro decorrenza – che deve collocarsi nel corso del 2015 – indipendentemente dalla data di stipula degli stessi30.
Fig. 2 – Rapporti di lavoro agevolati
2.3 CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
Secondo la circ. INPS 17/2015, il diritto a fruire dell’incentivo finalizzato a favorire le assunzioni a tempo indeterminato è subordinato al rispetto:
Come già sostenuto dalla dottrina31, l’Istituto conferma che dette condizioni scaturiscono, oltre che dalle specifiche previsioni della legge di stabilità 2015, dall’individuazione della natura dell’esonero contributivo.
2.3.1 Natura dell’agevolazione
L’INPS attribuisce alla misura di cui si tratta la natura tipica di incentivo all’occupazione, ancorché avente carattere generalizzato e non selettivo di imprese o produzioni.
L’applicazione del bonus prescinde, infatti – si legge nella circolare in commento – da criteri di discrezionalità amministrativa, essendo lo stesso potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati, senza limitazioni settoriali o territoriali (cfr. il § 2.1).
2.3.2 Rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato – Esclusione
Il fatto che, nella normativa in esame, non sia rinvenibile un criterio di selettività, idoneo a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale, fa sì che l’esonero contributivo, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali, non sia qualificabile come “aiuto di Stato”, risultando, quindi, compatibile con il diritto comunitario della concorrenza e non soggetto alla disciplina, di cui all’art. 107 del Trattato UE, che, salvo casi particolari (regime c.d. “de minimis”) o specifiche autorizzazioni della Commissione europea, vieta aiuti concessi dagli Stati, in qualunque forma, alle imprese, anche se legati a finalità occupazionali32.
Ne deriva, altresì, l’inapplicabilità:
2.3.3 Rispetto dei principi generali in materia di incentivi alle assunzioni
Tra le condizioni per la fruizione dell’esonero contributivo attinte dalla disciplina generale delle agevolazioni in materia di lavoro figurano, innanzitutto, quelle di cui alla L. 92/2012.
L’art. 4 di tale legge ha, infatti, sancito alcuni principi valevoli ai fini del riconoscimento della generalità degli incentivi all’assunzione34, la cui applicazione all’incentivo di cui si tratta, secondo la circ. 17/2015, fa sì che lo stesso non spetti ove ricorrano le seguenti situazioni (non aggirabili, come vedremo nel § 2.5, nemmeno attraverso la somministrazione di lavoro):
L’INPS ritiene che i principi sopra richiamati siano coerenti con la disciplina del nuovo esonero contributivo e con gli obiettivi perseguiti dal legislatore.
Un discorso diverso viene, invece, fatto con riguardo al principio di cui alla lett. a) dell’art. 4 co. 12 della L. 92/2012, il quale, in generale, esclude la spettanza degli incentivi occupazionali nei casi in cui l’assunzione costituisca attuazione di un obbligo preesistente, stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva36.
Facendo leva sull’analisi della vera ratio sottesa all’art. 1 co. 118 della L. 190/2014, l’Istituto giunge, infatti, ad ammettere, in relazione all’esonero contributivo introdotto da quest’ultima norma, una deroga al suddetto principio. Viene evidenziata, in particolare, la specialità, rispetto alla L. 92/2012, della legge di stabilità 2015, la quale, con una “visione decisamente innovativa rispetto alle norme che nel tempo si sono succedute in materia di incentivi all’assunzione”37, non mira semplicemente a creare “nuova occupazione”, ma è preordinata a “promuovere forme di occupazione stabile” attraverso lo specifico strumento delle assunzioni a tempo indeterminato, di cui viene, pertanto, favorita la massima espansione.
Da qui la conclusione che le disposizioni speciali di cui alla L. 190/2014 prevalgono sui principi generali del citato art. 4 co. 12 della L. 92/2012, con specifico riferimento alle condizioni ostative previste dalla lett. a), con conseguente affermazione della possibilità di fruire dell’esonero contributivo, al ricorrere delle complessive condizioni illustrate nella presente Scheda, a prescindere dalla circostanza che le assunzioni a tempo indeterminato siano effettuate in attuazione di un obbligo di legge o di contratto.
2.3.4 Rispetto delle norme in materia di condizioni di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria
Analogamente a quanto stabilito per la generalità degli altri benefici contributivi previsti in materia di lavoro e di legislazione sociale, anche la fruizione dell’esonero in oggetto è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che proceda all’assunzione, delle condizioni previste dall’art. 1 co. 1175 ss. della L. 296/2006, consistenti:
2.3.5 Rispetto delle specifiche condizioni previste dalla L. 190/2014
Passando ai vincoli specificamente introdotti dalla legge di stabilità, è disposto che, ai fini del riconoscimento del diritto all’esonero contributivo, il lavoratore assunto a tempo indeterminato non debba:
A differenza di altre previsioni agevolative, la L. 190/2014 non richiede, invece, la sussistenza e l’attestazione dello stato di disoccupazione o inoccupazione, da un determinato periodo di tempo, in capo al lavoratore interessato, il quale non deve necessariamente essere “giovane” o, comunque, un soggetto con difficoltà di inserimento del mercato del lavoro.
Il bonus in esame non appare, inoltre, collegato, né, come già evidenziato, ad un “incremento occupazionale netto” (cfr. il § 2.3.2), né al mantenimento del rapporto di lavoro per un certo arco temporale durante o al termine del periodo agevolato40.
Rapporto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione
Condizione per l’accesso all’esonero in base alla L. 190/2014, è, innanzitutto, l’assenza di uno o più contratti di lavoro a tempo indeterminato nel semestre antecedente la data dell’assunzione, a prescindere da quando gli stessi siano stati stipulati e dal motivo per cui si siano estinti (non rilevando se siano cessati per dimissioni o per motivi disciplinari ovvero per giustificato motivo oggettivo o riduzione del personale)41.
Tale arco temporale costituisce un periodo mobile, da verificare “a ritroso” in relazione alla data dell’assunzione per cui si intenda fruire dell’incentivo. Ad esempio, l’assunzione di un lavoratore assunto a tempo indeterminato da un’altra azienda nel 2001 e cessato in data 10.1.2015, darà diritto all’incentivo solo se effettuata a partire dall’11.7.2015. Un lavoratore assunto l’1.1.2015, per dare luogo all’esonero, deve aver interrotto il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato prima dell’1.7.201442.
Secondo quando precisato dall’INPS, tra i contratti a tempo indeterminato che, qualora in essere nei sei mesi precedenti l’assunzione, determinano l’inapplicabilità dell’esonero contributivo in relazione a quest’ultima, rientrano:
Non costituisce, invece, condizione ostativa per il diritto all’esonero la sussistenza, nell’arco dei sei mesi precedenti la data dell’assunzione agevolata, di un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato (con il riconoscimento, o meno, dell’indennità di disponibilità)44.
L’Istituto non è, invece, intervenuto sugli strumenti a disposizione del datore di lavoro per verificare i precedenti rapporti lavorativi a tempo indeterminato intrattenuti dal lavoratore, non volendo/potendo svolgere indagini investigative e non esistendo più il libretto di lavoro.
Al riguardo, la dottrina ha suggerito il ricorso:
Rapporto a tempo indeterminato nel periodo 1.10.2014 – 31.12.2014
Le finalità perseguite tramite la preclusione in esame – esclusione dell’esonero contributivo in presenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l’azienda che procede all’assunzione o con società controllate, collegate o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto nel periodo 1.10.2014 – 31.12.2014 – sono antielusive: “si vuole evitare che vengano effettuati licenziamenti fittizi per poi procedere con la riassunzione degli stessi lavoratori” nell’ambito dello stesso “gruppo”, con fruizione dell’incentivo46.
A differenza di quanto osservato nel precedente paragrafo con riguardo al requisito dell’assenza di contratti a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione, ora il legislatore individua un periodo “fisso”, stabilendo, con riferimento ai lavoratori che, tra ottobre e dicembre 2014, risultino già essere stati in forza a tempo indeterminato presso la stessa azienda o con aziende che presentino con la stessa gli elementi di relazione sopra specificati, l'”impossibilità assoluta” di accedere all’esonero mediante una nuova assunzione nel corso del 2015, anche qualora quest’ultima intervenga oltre i sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto47.
Precedente rapporto agevolato nel 2015
La lettera della legge – facendo riferimento, ai fini dell’esclusione dall’esonero, in generale “ai lavoratori per i quali il beneficio … sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato” – aveva indotto gli interpreti a sostenere che ogni lavoratore potesse essere “portatore” del beneficio stesso una sola volta, anche se assunto da un datore di lavoro diverso da quello che ne aveva già goduto48.
L’INPS ha, invece, escluso la duplicazione dell’incentivo solo in caso di precedente rapporto agevolato riferito alla medesima azienda. Ne consegue che, in base all’impostazione dell’Istituto, qualora un lavoratore assunto a tempo indeterminato, nel 2015, con riconoscimento dell’esonero contributivo a favore del datore di lavoro dovesse essere successivamente licenziato, il medesimo potrà nuovamente essere assunto con applicazione del beneficio da parte di un diverso datore, purché la nuova assunzione:
Resta fermo, in assenza di chiarimenti amministrativi sul punto, quanto già evidenziato dalla dottrina circa la difficoltà, per il datore di lavoro, di sapere con certezza se l’incentivo potenzialmente connesso all’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore nel 2015 sia “già stato «bruciato» da un precedente utilizzo”, essendo plausibile che neanche lo stesso lavoratore lo sappia50.
Né è stato precisato se, in presenza di tutte le condizioni prescritte, l’esonero contributivo possa essere riconosciuto al nuovo datore di lavoro per la durata “piena” di 36 mesi ovvero soltanto per la durata residua del suddetto periodo massimo di fruizione (corrispondente alla differenza tra i 36 mesi e i mesi già fruiti dal primo datore)51.
Fig. 3 – Condizioni per la fruizione dell’agevolazione
2.4 PRECISAZIONI SUI RAPPORTI DI LAVORO AGEVOLATI
Alla luce anche dei suesposti chiarimenti della prassi amministrativa, si è esclusa la possibilità di usufruire dell’agevolazione di cui all’art. 1 co. 118 della L. 190/2014:
Al contrario – sulla base del rilievo che, ai sensi della L. 190/2014, l’elemento discretivo fondamentale ai fini dell’esonero è rappresentato dall’assenza di precedenti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (cfr. il § 2.3.5) – si è affermato che non osta al riconoscimento dello stesso il fatto che il lavoratore assunto a tempo indeterminato nel 2015 risulti:
E con riferimento a quest’ultima ipotesi, va precisato che, in caso di precedente contratto a termine cessato e, poi, “riattivato” a tempo indeterminato dalla stessa azienda, il datore di lavoro ha diritto di beneficiare dello sgravio anche quando si tratti di lavoratore titolare di un diritto di precedenza.
Nella circ. 17/2015, l’INPS – dopo aver sancito, in deroga all’art. 4 co. 12 lett. a) della L. 92/2012, l’agevolabilità delle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni illustrate, a prescindere dalla circostanza che costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro (cfr. il § 2.3.3) – ha, infatti, affermato, a titolo esemplificativo, la possibilità di accordare il diritto all’esonero anche al datore di lavoro privato che:
Dalla derogabilità della condizione ostativa di cui al sopra richiamato all’art. 4 co. 12 lett. a) della L. 92/2012 – già affermata nella circ. 137/2012 e ora ribadita dall’INPS nella circ. 17/2015 – nelle ipotesi di assunzioni di lavoratori disabili sulla base delle norme speciali di cui alla L. 12.3.99 n. 68 e nel rispetto delle specifiche condizioni dalla stessa stabilite, viene, poi, fatta discendere la possibilità “di ritenere valido” l’esonero contributivo di cui alla legge di stabilità 2015 “anche in queste fattispecie”.
Molto rilevante è, altresì, la precisazione – resa dalla circolare in commento – circa l’estensione del beneficio anche ai casi di trasformazione in contratto a tempo indeterminato di un precedente contratto a tempo determinato in essere, non ancora giunto a scadenza.
Prima del suddetto intervento di prassi, infatti, considerando che la norma parla espressamente di “nuove assunzioni”, tale estensione era stata messa in dubbio da una parte della dottrina57. Analogamente a quanto avvenuto in precedenti occasioni58, l’INPS ha, invece, interpretato in senso ampio il termine “assunzione”, ricomprendendovi, appunto, l’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, senza soluzione di continuità59. È, comunque, da ritenere – hanno aggiunto alcuni – che la riconducibilità alla disciplina incentivante dell’operazione in discorso sia, comunque, subordinata alla sussistenza, alla data della trasformazione, di tutte le condizioni di accesso alla stessa60.
2.5 APPLICAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Come già anticipato (cfr. i § 2.1 e 2.2), nell’esaminare l’ambito di applicazione dell’esonero contributivo, la circ. INPS 17/2015 vi ha ricompreso anche le Agenzie per il lavoro, nella loro veste di datori di lavoro, allorché:
Principio del cumulo
Sempre con riguardo alla somministrazione di lavoro, l’INPS trae, inoltre, le conseguenze dell’applicazione, anche all’agevolazione di cui si tratta, del principio del cumulo previsto di cui all’art. 4 co. 13 della L. 92/2012.
Quest’ultima disposizione stabilisce un’equivalenza tra l’utilizzazione diretta e l’utilizzazione indiretta dei prestatori di lavoro, per cui la durata massima prevista dalle varie norme che contemplano incentivi all’assunzione deve essere valutata considerando unitariamente i periodi di attività svolti dal lavoratore in favore di uno stesso soggetto, sia a titolo di lavoro subordinato che a titolo di lavoro somministrato.
Ciò comporta – specifica la circ. 17/2015 – che, in caso di cessazione, nel corso dell’anno, del contratto a tempo indeterminato instaurato dall’Agenzia per il lavoro godendo dell’esonero contributivo, all’utilizzatore che dovesse assumere a tempo indeterminato il lavoratore già impiegato come somministrato, potrà essere riconosciuto il medesimo beneficio:
In pratica, in base all’impostazione suesposta, anche l’esonero contributivo di cui alla L. 190/2014 opera in forma unitaria nei periodi in cui il lavoratore abbia svolto la propria attività presso lo stesso soggetto come somministrato o come dipendente a tempo indeterminato. Il rispetto del quadro normativo introdotto da tale legge impone, però, tra l’altro, il rispetto di un intervallo almeno semestrale tra i due periodi di lavoro agevolati, al fine di rimettere il lavoratore stesso “nella condizione soggettiva di non lavoro a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata”64.
2.6 COMPATIBILITÀ CON ALTRI INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE
Per espressa disposizione dell’art. 1 co. 118 della L. 190/2014, l’esonero contributivo ivi previsto “non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.
Nell’interpretare tale norma, l’INPS, nella circ. 17/2015, ha operato una distinzione tra:
Discende da quanto sopra che l’incentivo ex L. 190/2014:
Fig. 4 – Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione
2.7 ASSETTO E MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
Ai sensi dell’art. 1 co. 118 della L. 190/2014, il beneficio riconosciuto in presenza delle “nuove assunzioni” di cui sopra consiste nell'”esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro” (resta, invece, invariata la contribuzione a carico del lavoratore):
2.7.1 Durata massima dell’agevolazione
Come si è già avuto modo di rilevare, l’intervento in esame – benché volto da agevolare le sole assunzioni con decorrenza nel periodo dall’1.1.2015 al 31.1.2015 (cfr. il § 2.2.2) – dispiega i propri effetti per i successivi 36 mesi.
La durata massima dell’esonero contributivo è, infatti, stabilita dalla legge in un triennio (da intendere facendo riferimento all’anno “solare” e non all’anno “civile”), decorrente:
2.7.2 Contributi oggetto dell’agevolazione
In base alla lettera della norma, i contributi oggetto di esonero sono i soli “contributi previdenziali”.
Valorizzando l’aggettivo “complessivi” utilizzato dalla stessa disposizione, si ritiene, comunque, di poter ricomprendere nell’agevolazione anche la contribuzione assistenziale a carico del datore di lavoro75.
2.7.3 Contributi esclusi dall’agevolazione
L’incentivo previsto dalla legge di stabilità, pur essendo definito “totale”, è soggetto a rilevanti limitazioni.
Innanzitutto, dall’agevolazione è esclusa la quota a carico dei lavoratori assunti a tempo indeterminato ex L. 190/2014, dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti.
In relazione alla quota datoriale, l’esonero contributivo non riguarda, inoltre, le seguenti forme di contribuzione:
Fig. 5 – Contributi oggetto dell’agevolazione e contributi esclusi
2.7.4 Importo massimo di agevolazione fruibile
Il secondo “paletto” è rappresentato dalla fissazione di un limite massimo all’importo di esonero contributivo fruibile, pari a 8.060,00 euro su base annua per ogni assunzione agevolata.
Tale soglia di fruibilità fa sì che:
In pratica, può dirsi che, salve le esclusioni, i datori di lavoro potranno beneficiare dello sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali posti a loro carico:
Riparametrazione dell’importo massimo di agevolazione fruibile
Secondo la circ. 17/2015, la misura della predetta soglia massima di esonero deve essere adeguata in diminuzione in relazione:
Ai fini applicativi, l’INPS ha, inoltre, disposto che il limite annuale di esonero contributivo di 8.060,00 euro:
Fig. 6 – Durata e misura massima dell’agevolazione
2.7.5 Salvezza delle aliquote di computo delle prestazioni pensionistiche
La frase “ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”, di cui all’art. 1 co. 118 della L. 190/2014, deve essere intesa come una dichiarazione di garanzia per i lavoratori assunti con lo sgravio, nel senso di assicurare loro che quest’ultimo non inciderà sull’importo della pensione, stanti il mantenimento della copertura pensionistica a carico dello Stato83 e l’utilizzo degli ordinari criteri di calcolo in sede di determinazione della misura del trattamento84.
Parimenti – ha aggiunto l’Istituto nella circolare in commento – continuano ad applicarsi ai lavoratori gli istituti e gli interventi previdenziali tipici del settore in cui opera il relativo datore di lavoro.
2.8 MODALITÀ OPERATIVE PER LA FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
Come anticipato, per la gestione operativa dell’incentivo, l’INPS, nella circ. 17/2015, ha deciso di adottare un criterio particolare, introducendo un massimale mensile pari a 671,66 euro per ogni lavoratore, corrispondente ad 1/12 del tetto annuo di 8.060,00 euro fissato per legge.
Con il messaggio 1144/2015, l’Istituto ha, quindi, fornito ai datori di lavoro le istruzioni tecniche per la concreta fruizione dell’esonero e la compilazione delle dichiarazioni contributive, in linea con quanto specificato nel proprio precedente intervento.
2.8.1 Richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione
Benché, con riferimento alla generalità dei datori di lavoro privati, non sia richiesta la trasmissione di una vera e propria istanza di ammissione, la fruizione dell’esonero presuppone comunque che sia l’INPS a consentirne l’utilizzo, mediante l’esposizione e, dunque, il recupero in occasione della denuncia contributiva mensile UNIEMENS85.
Al riguardo, il messaggio 1144/2015 prevede, innanzitutto, l’onere, per i datori di lavoro che abbiano effettuato assunzioni agevolate, di inoltrare all’Istituto la domanda di attribuzione del codice di autorizzazione “6Y”:
La Sede competente attribuirà (in automatico) il suddetto codice alla posizione contributiva interessata, avente validità 1.1.2015 – 31.12.2018, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo Cassetto.
Per il controllo della legittimità della fruizione dell’esonero, sarà istituito un data-base denominato “Lavoratori agevolati”87.
2.8.2 Applicazione dell’agevolazione
Passando all’applicazione pratica dell’agevolazione, nella circ. INPS 17/2015, si legge che “l’esonero va applicato in relazione alla misura dei contributi a carico del datore di lavoro, fatte salve le contribuzioni sopra indicate, fino al limite della predetta soglia mensile [pari a 671,66 euro], opportunamente adeguata in caso di rapporti di lavoro part-time o ripartito”88.
Qualora, in un mese, i contributi a carico del datore di lavoro “agevolabili” siano inferiori alla soglia massima mensile, la differenza tra il limite di 671,66 euro e l’importo di esonero spettante può essere “accantonata” per essere utilizzata nei mesi successivi qualora, negli stessi, a fronte di un aumento della retribuzione (ad esempio, per lavoro straordinari, corresponsione di premi o mensilità aggiuntive), la quota di contribuzione datoriale superi il massimale. In altri termini, ove l’importo dei contributi dovuti in un mese sia inferiore al tetto massimo e, in un mese successivo, superi detto tetto, si potrà fruire dell’esonero anche per l’ammontare dei contributi del mese che eccedano il limite, fino a concorrenza dell’importo non fruito nei mesi precedenti89.
Qualora, invece, in un mese, la contribuzione superi la soglia mensile e non ci si possa avvalere della possibilità di “recuperare” quote di massimale non fruite “accantonate” nei mesi precedenti (o, comunque, quanto “accantonato” non sia sufficiente a “coprire” la differenza rispetto al limite), l’importo eccedente “potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a 8.060 euro su base annua” (circ. INPS 17/2015). In pratica, detto importo potrà essere conguagliato secondo le istruzioni indicate “nei mesi successivi nel rispetto della capienza” (messaggio1144/2015).
Al riguardo, la dottrina ha evidenziato come, sebbene l’INPS non lo affermi espressamente, nel caso descritto, il datore di lavoro sia tenuto a versare la differenza contributiva, a suo carico, che superi la soglia mensile. E ciò anche qualora la contribuzione dovuta non abbia ancora superato la soglia annua di 8.060,00 euro.
In base a questo sistema, dunque, l’azienda potrà eventualmente riuscire, nell’anno, a recuperare e ad avvalersi dell’intero esonero spettante, ma dovrà comunque “anticipare dei contributi”90.
Occorre, inoltre, considerare il caso in cui, applicando il limite massimo di esonero su base mensile, il datore di lavoro si trovi, in un mese, a dover pagare preventivamente la contribuzione eccedente la soglia di 671,66 euro, ma, nei mesi successivi, risulti un minor utilizzo del massimale e, quindi, alla fine dei 12 mesi di riferimento, la contribuzione annua complessiva a carico dell’azienda risulti inferiore a 8.060,00 euro. A fronte di tale situazione, si ritiene che – essendo previsto, per legge, un massimale annuo (sulla base del quale, contrariamente a quanto avvenuto a causa dell’utilizzo di un tetto mensile, il datore di lavoro non avrebbe dovuto versare alcunché) – il datore medesimo possa richiedere la restituzione delle somme, effettuando un conguaglio al termine di ogni anno del periodo agevolato. Risulta, invece, esclusa la possibilità di recuperare l’eventuale quota del massimale annuo di esonero non utilizzata sui contributi degli anni successivi91. L’INPS92 non ha, tuttavia, ancora specificato le modalità cui attenersi per porre in essere le suddette operazioni93.
2.8.3 Modalità di esposizione dell’agevolazione nel flusso UNIEMENS
Quanto all’esposizione dei lavoratori per i quali spetta l’esonero nel flusso UNIEMENS, il messaggio INPS 1144/2015 spiega che, a tal fine, i datori di lavoro devono valorizzare, innanzitutto, nella sezione “DenunciaIndividuale”, con le consuete modalità, gli elementi:
Il beneficio deve, invece, essere valorizzato separatamente nell’elemento “Incentivo” della “DenunciaIndividuale”/”DatiRetributivi”, compilando i seguenti campi:
Nella ricostruzione del DM2013 “VIRTUALE” sulla base dei dati esposti nell’UNIEMENS, l’Istituto attribuirà il codice “L444”, avente il significato di “Conguaglio esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n.190/2014“.
Recupero di quote di esonero non fruite
Nel messaggio 1144/2015, l’INPS si occupa anche delle modalità da seguire per esporre nel flusso UNIEMENS i dati relativi all’esonero nei casi in cui, in un mese, a fronte del superamento della soglia massima di 671,66 euro, ci si avvalga della possibilità di fruire dell’eventuale quota di esonero che non sia stata fruita nei mesi precedenti, pari alla differenza tra detta soglia massima e gli importi (inferiori) agevolati in tali mesi.
In queste ipotesi, l’esposizione dell’agevolazione deve avvenire valorizzando nell’elemento “AltreACredito”, all’interno della sezione “DenunciaIndividuale”/”DatiRetributivi”, i seguenti campi:
Esempi
L’INPS, nella circ. 17/2015 e nel messaggio 1144/2015, esamina, a titolo esemplificativo, alcuni casi concreti, accompagnati dall’indicazione delle modalità espositive da utilizzare nel flusso UNIEMENS.
Si considera, ad esempio, il caso in cui, in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato instaurato l’1.5.2015, l’importo dei contributi gravanti sul datore di lavoro nel mese di maggio sia pari a 600,00 euro, con conseguente possibilità, per il medesimo, di fruire dell’esonero per l’intera quota contributiva a suo carico.
Nel mese di giugno, si ripete la stessa situazione, mentre nel mese di luglio, a seguito di un aumento dell’imponibile per corresponsione di premi o altri emolumenti, la contribuzione datoriale sale a 750,00 euro.
Il datore di lavoro potrà comunque fruire dell’esonero per l’intero ammontare dei contributi del mese, dal momento che l’eccedenza (750,00 – 671,66 = 78,34 euro) è inferiore rispetto all’importo esonero non fruito nei due mesi precedenti, pari, per ciascuno di essi, a 71,66 euro (671,66 – 600), per un totale di 143,32 euro.
L’ulteriore quota residua non fruita, pari a 64,98 euro (143,32 – 78,34), resta a disposizione per essere utilizzata nei mesi successivi, entro il limite annuo previsto.
Nell’UNIEMENS relativo al mese di luglio, il datore di lavoro non potrà esporre la somma di 750,00 euro nell’elemento corrente, in quanto superiore alla soglia massima mensile di esenzione, ma indicherà nella “DenunciaIndividuale”/”DatiRetributivi”:
Un altro esempio proposto dall’Istituto attiene al caso di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato instaurato l’1.5.2015, con importo dei contributi non dovuti dal datore di lavoro per ciascuno dei mesi di maggio e giugno, in virtù dell’esonero ex L. 190/2014, pari a 600,00 euro.
A luglio, però, a seguito di un aumento dell’imponibile per corresponsione di premi o altri emolumenti, la contribuzione datoriale sale a 1.750,00 euro.
L’eccedenza del mese, pari a 1.078,34 euro (1.750,00 – 671,66), supera la quota di esonero non fruita nei due mesi precedenti, pari, per ciascuno di essi, a 71,66 euro (671,66 – 600), per un totale di 143,32 euro. Potrà, pertanto, essere recuperata a luglio solo quest’ultima somma, per un importo totale di esonero pari a 814,98 euro (671,66 + 143,32). L’ulteriore eccedenza di 935,02 euro (1.078,34 – 143,32) potrà essere conguagliata, secondo le istruzioni sopra indicate, nei mesi successivi, nel rispetto della capienza. Nel frattempo, dovrà essere versata95.
Quanto all’esposizione nell’UNIEMENS, anche in tal caso, nella denuncia relativa al mese di luglio, il datore di lavoro non potrà esporre la somma di 1.750,00 euro nell’elemento corrente, in quanto superiore alla soglia massima mensile di esenzione, ma indicherà nella “DenunciaIndividuale”/”DatiRetributivi”:
Recupero dell’esonero arretrato relativo a gennaio e febbraio 2015
Come già evidenziato in premessa, il ritardo con cui l’INPS ha provveduto all’emanazione delle istruzioni operative per la fruizione dell’esonero, ha fatto sì che anche i datori di lavoro che, avendo assunto lavoratori a tempo indeterminato sin dall’1.1.2015, avrebbero avuto diritto all’agevolazione sin da tale data, abbiano prudenzialmente versato, per i suddetti lavoratori, la contribuzione piena.
Alla luce di ciò, nel messaggio 1144/2015, l’Istituto ha dettato le indicazioni, oltre che per l’esposizione nella denuncia contributiva dell’importo di esonero spettante nel mese corrente, anche per il recupero, nella stessa denuncia, dei maggiori contributi versati relativamente ai mesi di gennaio e/o febbraio 2015.
In particolare, rileva a tal fine, all’interno della “DenunciaIndividuale”/”DatiRetributivi”, l’elemento “ImportoArrIncentivo”, in cui, appunto, deve essere indicato l’importo dell’esonero contributivo relativo a gennaio e/o febbraio 2015 non fruito per mancanza di istruzioni.
Occorre, però, tenere presente – specifica il messaggio in commento – che la valorizzazione di tale importo può essere effettuata esclusivamente:
Nel riportare i dati esposti nell’UNIEMENS nel DM2013 “VIRTUALE”, l’Istituto attribuirà il codice “L445”, avente il significato di “Arretrati gennaio/febbraio 2015 esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014“.
Restituzione di importi indebiti e regolarizzazioni
Il flusso UNIEMENS può essere utilizzato – sempre secondo il messaggio INPS1144/2015 – anche per la restituzione di eventuali importi di esonero non spettanti.
In particolare, in tal caso, i datori di lavoro dovranno valorizzare, nell’elemento “AltreADebito” di “DenunciaIndividuale”/”DatiRetributivi”, i seguenti campi:
I datori di lavoro aventi titolo all’incentivo che abbiano sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno, invece, avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UNIEMENS/vig).
2.9 MONITORAGGIO
Il monitoraggio sugli effetti dell’incentivo – per il quale sono stati stanziati 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e 500 milioni di euro per l’anno 2018 – è affidato all’INPS, il quale dovrà provvedere al rilevamento del numero di contratti agevolati e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del Lavoro e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
3AGEVOLAZIONE PREVISTA PER L’ASSUNZIONE DI OPERAI NEL SETTORE AGRICOLO
Con i co. 119 e 120 dell’art. 1 della L. 190/2014 – inseriti nel corso dell’iter parlamentare che ha portato all’approvazione definitiva della legge di stabilità – è stata prevista l’estensione ai datori di lavoro del settore agricolo di un’agevolazione che:
3.1 RAPPORTI DI LAVORO AGEVOLATI
Ai sensi dell’art. 1 co. 119 della L. 190/2014 – come integrato dalle precisazioni rese dalla circ. INPS 17/2015 e dagli orientamenti della dottrina – la peculiare disciplina ivi contenuta riguarda le “nuove assunzioni” effettuate:
3.2 CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
Anche l’assunzione a tempo indeterminato di operai agricoli (OTI), ai fini della fruizione dell’esonero contributivo, deve essere realizzata nel rispetto:
È, infatti, stabilito che, per il riconoscimento dell’agevolazione, il lavoratore assunto a tempo indeterminato non debba:
3.3 CONTINGENTAMENTO E DISPOSIZIONI PROCEDURALI
Per la fruizione dell’agevolazione nel settore agricolo, la L. 190/2014 prevede, altresì, un preciso contingentamento100, disponendo che la stessa sia riconosciuta nel limite di 2 milioni di euro per l’anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l’anno 2018 e 2 milioni di euro per l’anno 2019 (art. 1 co. 120 prima parte).
Ciò ha portato a dettare, in relazione al settore in discorso, specifiche disposizioni procedurali, con la previsione che l’INPS debba:
3.3.1 Presentazione della domanda di accesso all’agevolazione
A differenza di quanto previsto per la generalità dei datori di lavoro privati101, per accendere all’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di operai agricoli exart. 1 co. 119 e 120 della L. 190/2014, è necessario inoltrare all’INPS un’apposita istanza:
Tale modulo si compone di due parti distinte (messaggi INPS 1144/2015 e1689/2015):
L’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà i necessari controlli in ordine al possesso dei requisiti di legge per il diritto all’esonero e provvederà ad attribuire alla domanda un esito positivo o negativo, visualizzabile dall’utente.
3.3.2 Modalità operative per la fruizione dell’agevolazione e la compilazione della denuncia DMAG
Nella parte relativa alle istruzioni tecniche per la fruizione dell’agevolazione nel settore agricolo per gli operai a tempo indeterminato, i messaggi 1144/2015 e1689/2015 prevedono:
La denuncia DMAG contenente l’agevolazione sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia stessa e quelli della domanda di ammissione al beneficio.
4SOPPRESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI DISOCCUPATI O IN CIGS DA ALMENO 24 MESI
Nel piano messo a punto dal legislatore per rendere più appetibile il lavoro a tempo indeterminato, le agevolazioni introdotte, per la durata di tre anni, a favore della generalità dei datori di lavoro privati e dei datori di lavoro agricoli dall’art. 1 co. 118, 119 e 120 della legge di stabilità sono destinate a sostituire i benefici contributivi di cui all’art. 8 co. 9 della L. 407/90, connessi all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati o cassaintegrati di lungo periodo.
Il co. 121 dell’art. 1 della suddetta legge dispone, infatti, espressamente la soppressione di tali benefici, con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dall’1.1.2015.
4.1 CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE SOPPRESSA
In estrema sintesi, si ricorda che l’incentivo occupazionale oggetto di soppressione consiste in un’agevolazione:
4.2 DECORRENZA DELLA SOPPRESSIONE
Per espressa disposizione della L. 190/2014 – come integrata dai chiarimenti di cui alla circ. INPS 17/2015 – l’eliminazione dei benefici contributivi di cui all’art. 8 co. 9 della L. 407/90 riguarda:
In relazione alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31.12.2014, i suddetti benefici potranno, invece, continuare ad essere fruiti per tutto il periodo agevolato, sino alla naturale scadenza.
Nella tabella che segue vengono sinteticamente riportare le principali differenze tra l’agevolazione soppressa e l’agevolazione prevista per la generalità dei datori di lavoro privati dall’art. 1 co. 118 della L. 190/2014.
Agevolazione soppressa | Nuova agevolazione | |
Arco temporale di effettuazione dell’assunzione agevolata | Nessun limite | Anno 2015 |
Requisiti dei lavoratori e condizioni di accesso |
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Assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato:
Rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione di cui alla L. 92/2012 (salva l’agevolabilità delle assunzioni effettuate in attuazione di obblighi di legge e di contratto) Possesso del DURC e rispetto dei contratti collettivi |
Agevolazione riconosciuta | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL a carico dei datori di lavoro:
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Esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione:
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Misura massima dell’agevolazione | Nessun limite di esonero fruibile | Limite massimo di esonero fruibile di 8.060,00 euro annui, corrispondenti a 671,66 euro mensili, da riproporzionare in caso di part time o lavoro ripartito |
Durata massima dell’agevolazione | 36 mesi | 36 mesi |
Ripetibilità per lo stesso lavoratore | Sì | Sì, ma solo se la seconda assunzione venga effettuata:
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