Costituzione di una società a responsabilità limitata, classica o semplificata (cosiddetta “Srl a un euro”)
Costituzione di una società a responsabilità limitata, classica o semplificata (cosiddetta “Srl a un euro”)
La Srl semplificata è stata introdotta dal decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 (l’articolo 3 introduce un apposito articolo del codice civile, il 2463-bis) ed è possibile costituirla in base al decreto ministeriale 23 giugno 2012, n. 138.
Le Srl semplificate (Srls) sono nate con il Decreto Liberalizzazioni (D.L. n. 1/2012, conv. con modif. in L. n. 27/2012) con lo scopo di fornire strumenti agevolati per l’apertura di una propria realtà imprenditoriale con capitale sociale anche di un euro.
La nuova forma societaria, a responsabilità limitata semplificata (art. 2463-bis, modificato dall’art. 9, co. 13, D.L. n. 76/2013), può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche utilizzando, come modello di Statuto, l’atto standard predisposto da Ministero della Giustizia, dell’Economia e dello Sviluppo Economico.
La Srl a capitale ridotto (ora abrogate e non più previste) era stata introdotta dal Decreto Sviluppo (Dl 22 giugno 2012, n. 83, convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134) poi fatta confluire dal Decreto Lavoro nella Srls (Dl 76/2013), con trasformazione automatica di quelle già aperte.
La Legge 99/2013 ha semplificato la disciplina sulle società a responsabilità limitata semplificata (art. 2463-bis c.c. – introdotto dall’art. 3 D.L. 1/12, conv. con L. 27/12 – modificato dall’art. 9, c. 13, D.L. 76/13): con la nuova formulazione, da giugno 2013 possono costituire una Srls le persone fisiche di ogni età, con capitale sociale minimo di un euro e fino a massimo di €.9.999 (che è invece la quota minima per la Srl classica), a partire dal modello di Statuto standard che, almeno in termini di clausole minime essenziali, «non può essere oggetto di modifiche».
Le differenze con le SRL Classiche, i requisiti, le agevolazioni ed i costi.
Per costituire una Srl è possibile scegliere tra due diversi tipi di società a responsabilità limitata: oltre a quella classica, regolamentata dal Codice Civile, esiste infatti la cosiddetta Srl a 1 Euro (capitale minimo di un euro), la disciplina di riferimento è quella della Srl semplificata (Srls), che ha inglobato la Srl a capitale ridotto (Srlcr) con una formula agevolata e senza vincoli e requisiti di età.
Lo Studio del Notariato di fine 2013 ha fatto chiarezza sulla disciplina della Srl ordinaria (capitale sociale pari o superiore a 10.000 euro) e Srl semplificata (capitale sociale compreso tra 1 e 9.999,99 euro), per la quale è necessario attenersi all’atto costitutivo (modello standard) non modificabile fornito dal regolamento ministeriale, ma beneficiando di un risparmio sulle spese di costituzione.
Accantonamenti e conferimenti
Secondo il Notariato non esiste per le Srl semplificate (come previsto dal co. 5, art. 2463 c.c., in deroga all’art. 2430 c.c.), l’obbligo di capitalizzare la società fino all’importo di 10.000 euro, ma solo di accantonare un quinto degli utili fino a che la riserva non abbia raggiunto l’ammontare, unitamente al capitale.
Tuttavia, al raggiungimento della soglia, non sussiste obbligo per la società di imputare a capitale quanto accantonato, né è previsto un termine di scadenza entro cui raggiungere, tra capitale e riserva, l’ammontare di 10.000 euro.
Per le Srl semplificate vige l’obbligo, nel caso di accantonamento del 20% degli utili fino a quando le riserve e i capitali non diventino pari a 9.999,99 euro, mente le Srl ordinarie accantonano il 5% degli utili netti annuali fino a quando la riserva non raggiunge un quinto del capitale sociale.
Nelle Srl ordinarie i soci devono versare il 25% alla sottoscrizione, in quelle semplificate i conferimenti devono essere in denaro e i soci devono versare l’intero capitale sociale al momento della sottoscrizione; nel caso di conferimenti in natura i beni non vengono imputati a capitale e quindi vengono iscritti in apposita riserva.
La riserva legale di cui all’art. 2430 c.c. rappresenta l’unica riserva a cui sono soggette le s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro: ciò significa che una volta raggiunta la soglia della riserva legale di cui all’art. 2430, accantonata secondo i criteri integrativi di cui all’art. 2463, co. 5, c.c., la società non sarebbe tenuta a provvedere ad un secondo integrale accantonamento realizzato esclusivamente secondo i criteri di cui all’art. 2430 c.c.
Inoltre, raggiunto l’importo di 10.000 euro, non è più obbligatorio accantonare gli utili, mentre la riserva da sovrapprezzo potrà essere distribuita quando la somma tra l’ammontare della riserva legale e quello del capitale sociale sarà pari a 10.000 euro.
Amministratori esterni
Secondo l’art. 2475 c.c. è l’atto costitutivo a dover prevedere che l’amministratore possa non essere uno dei soci. Anche la SRL semplificata può avere questa opzione, infatti l’art. 2463-bis, co. 2, n. 6, c.c. ingiungeva originariamente di scegliere di amministratori tra i soci, ma con la lett. b), co. 13, art. 9, D.L. 76/2013 l’obbligo è stato soppresso.
Il Notariato ha offerto una triplice interpretazione: se a una prima analisi l’atto costitutivo standard non può essere modificato rendendo impossibile nominare amministratori esterni (quindi l’eliminazione operata dal D.L. 76/2013 sembrerebbe superflua), a una lettura più attenta la nomina sarebbe possibile proprio alla luce del DL, che quindi sarebbe efficace.
Il decreto contiene una clausola derogatoria che va applicata, e quindi la nomina può essere effettuata nell’atto costitutivo individuando un soggetto diverso dai soci. A questa fa eco una ulteriore interpretazione, che amplia la definizione della norma, poiché il c. 1, art. 2475 c.c. non si applica alle srl semplificate visto che confligge con la disciplina che le riguarda, a sua volta contenuta nel co. 5, art. 2463-bis, c.c.
Capitale sociale Riduzione per perdite
L’art. 2482-bis, co. 1, c.c. stabilisce che:
“quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti”.
Il successivo co. 4 dispone che:
“se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve esser convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate”.
Stando a tali disposizioni non sembra che la norma possa essere in contrasto con la disciplina delle società con capitale inferiore a 10.000 euro: nel momento in cui l’ammontare del capitale determinato dovesse ridursi di oltre un terzo a causa di perdite, i soci sarebbero tenuti a ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate.
L’art. 2482-ter c.c. contiene, invece, la disciplina della riduzione del capitale al disotto del minimo legale, prevedendo che “se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal n. 4) dell’art. 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.
E’ fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.
Srl Semplificata Unipersonale
La Srl semplificata (Srls) richiede la sottoscrizione di un contratto o atto pubblico, che può essere anche unilaterale. Di fatto, è possibile costituire anche una Srl semplificata unipersonale, cioè costituita da un solo socio.
Tra l’altro con la nota n. 164029 dell’8 ottobre 2013, segnaliamo che il Ministero dello Sviluppo Economico ha di recente espresso parere positivo sulla trasformazione di una Srl Unipersonale in Startup Innovativa.
Spese di costituzione
Non sono dovuti diritti notarili per la redazione dell’atto costitutivo e l’iscrizione al registro delle imprese, anche se il notaio deve comunque verificare i requisiti dei soci e iscrivere l’atto nel registro.
Esenti da diritto di bollo e di segreteria, le Srls devono invece versare imposta di registro e diritto annuale.
Statuto Srls
Atto costitutivo Modello Standard e clausole
L’atto costitutivo stesso deve essere pubblico, conforme al Modello Standard (clicca per scaricarlo) tipizzato – contenuto nelDM 138/12, in G.U. 189 del 14.08.2012 – e prevedere informazioni imprescindibili:
- anagrafica di ciascun socio;
- denominazione sociale con indicazione di Srl semplificata;
- comune in cui è localizzata la sede societaria (ed eventuali sede secondarie);
- ammontare del capitale sociale (di almeno € 1,00 e massimo € 9.999) sottoscritto e interamente versato con conferimento in denaro all’organo amministrativo alla data della costituzione, con conferimento in denaro ;
- attività oggetto sociale, come da art. 2463, co. 2, n. 3), c.c.);
- quota di partecipazione di ogni socio, come da art. 2463, co. 2, n. 6), c.c.;
- norme su funzionamento della società, amministrazione e rappresentanza, come da art. 2463, co. 2, n. 7), c.c.;
- elenco affidatari dell’amministrazione societaria ed eventuale incaricato della revisione legale dei conti, come da art. 2463, co. 2, n. 8, c.c.;
- luogo e data di sottoscrizione dell’atto.
Le eventuali modifiche allo Statuto rispetto al modello tipizzato devono rispondere a specifici esigenze, chiarite dal MiSE con la nota n. 6404 del 15 gennaio 2014.
La nuova norma ha rimosso gli obblighi legati all’età dei soci e dell’amministratore della società. Con l’art. 9, co. 13, lett. b) del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 quest’obbligo è stato abrogato ed è ora possibile affidare l’Srls anche a soggetti esterni alla compagine sociale. In pratica, l’amministratore può essere una o più persone, anche diverse dai soci.
Le Srl semplificata non richiede ai soci costituendi limiti minimi di età (è stata eliminata la soglia dei 35 anni), abolendo anche l’originario obbligo di scegliere come amministratori soltanto giovani soci.
Rimossi infine, anche gli obblighi di vigilanza del Consiglio Nazionale del Notariato.
Restano invece obbligatori i seguenti requisiti:
- Requisito di capitale da 1 a 9.999 euro.
- Soci ammissibili una o più persone fisiche.
- Capitale sociale sottoscritto e interamente versato all’atto della costituzione.
- Denominazione sociale indicata in atto costitutivo, corrispondenza della società e spazio elettronico destinato alla comunicazione telematica ad accesso pubblico (“società a responsabilità limitata semplificata“), assieme ad ammontare del capitale sottoscritto e versato, sede della società e ufficio del registro delle imprese presso cui è iscritta.
Lo Statuto o atto costitutivo standard di una SRL semplificata deve rispondere a requisiti inderogabili e non può subire modifiche, a meno che non sia necessario renderlo coerente con la legge notarile: per fornire chiarimenti sulla flessibilità concessa dalla legge su questo punto (alla luce di quanto previsto dal Decreto Lavoro (76/2013) e della Circolare MiSE n. 3657/C del 2 gennaio 2013) il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso la nota n. 6404 del 15 gennaio 2014, chiarendo la questione della integrabilità dell’atto costitutivo tramite clausole.
Con il DM 23 giugno 2012, n. 138 è stato definito il modello di atto costitutivo per SRL . Nel momento in cui si costituisce una Srl semplificata, lo Statuto dovrà essere redatto per atto pubblico in conformità a tale modello standard.
In virtù di un parere espresso dal Ministero della Giustizia (n. 43644 del dicembre 2012), il MiSE ha accolto l’interpretazione secondo cui, ferme restando le clausole minime essenziali del modello tipizzato, le parti possono definire uno Statuto più aderente alle proprie specifiche esigenze, con modifiche al modello standard in base alla volontà negoziale delle parti.
Per fugare i dubbi sorti a questo punto sulla inderogabilità o meno delle clausole di base previste dal modello tipizzato, con il suo ultimo parere il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce una volta per tutte: pur lasciando flessibilità nella redazione dello Statuto (per adattarlo alle necessità delle parti), esso deve comunque essere conforme al modello rispettando i requisiti di base, per cui le clausole del modello standard sono inderogabili in quanto le minime essenziali.
Spese
In fase di registrazione dell’atto costitutivo di una Srl a 1 euro, così come per l’iscrizione nel Registro delle Imprese, non dovrà essere versato alcun bollo e di segreteria né onorario notarile (art. 3, co. 3, D.L. n. 1/2012 conv. con modif. in L. n. 27/2012). Per maggiori informazioni consultare il Parere prot.6404 del 15/01/14.
Srl classica
La costituzione di una normale Srl – regolamentata dagli articoli da 2462 a 2483 del Libro V, Capo VII del Codice Civile – vede come analogia la responsabilità limitata: per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio.
SRL Classica
Diversamente, per aprire una Srl normale è necessario un capitale sociale minimo di 10mila euro.
Non c’è un tetto massimo: se però il capitale sociale raggiunge la cifra minima prevista per le società per azioni (120mila euro) è obbligatoria la nomina di un collegio sindacale.
Atto costitutivo e spese di apertura: la costituzione di una Srl è più complessa, prevedendo un atto costitutivo con molte norme relative all’amministrazione della società, al recesso o all’esclusione dei soci, al controllo dei conti, ai termini per l’approvazione del bilancio, alle competenze dei soci e degli amministratori.