

Lista Paesi Black List Elenco aggiornato 2013:
L’elenco aggiornato 2013 dei Paesi Black List degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato, ossia, con bassa tassazione o addirittura nulla, sono contenuti in 3 liste:
Nello specifico:
Le liste dei Paesi Black List devono essere considerate congiuntamente e a prescindere dalla condizione soggettiva dell’operatore economico.
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Importante: Le liste devono essere considerate congiuntamente e a prescindere dalla condizione soggettiva dell’operatore economico, pertanto, è sufficiente che l’operatore economico abbia sede, residenza o domicilio in un Paese contemplato da una sola delle suddette liste e indipendentemente dalla natura giuridica e dall’attività svolta da tale operatore, vige l’obbligo di Comunicazione delle Operazioni Black List.
Lista paradisi fiscali con esclusione (articolo 2 D.M. 23 gennaio 2002):
Fanno parte della Black List 2013 anche gli Stati e i territori:
Lista regimi agevolati di Stati o territori a fiscalità non privilegiata (articolo 3, comma 1 D.M. 23 gennaio 2002):
Le disposizioni dell’articolo 3, comma 1 D.M. 23 gennaio 2002, si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività indicate:
Lista regimi agevolati di Stati o territori a fiscalità non privilegiata (articolo 3, comma 2 D.M. 23 gennaio 2002):
Si ricorda che il comma 2 dell’articolo 3 del D.M. 23 gennaio 2002 specifica che “le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, ai soggetti ed alle attività insediati negli Stati di cui al medesimo comma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell’Amministrazione Finanziaria nei medesimi Stati”.
Aggiornamento del D.M. 23 gennaio 2002 pesi Black List: esclusione di Malta, Cipro e Corea del Sud
L’elenco dei Paesi sopra indicata nella tabella di riferimento, tiene conto delle modifiche apportate al D.M. 23 gennaio 2002 dal D.M. 27 luglio 2010 che ha stabilito l’esclusione dalla Black List dei paesi di Cipro, Malta e la Corea del Sud.
Per Malta e Cipro, seppur contenute nel D.M. 23 gennaio 2002, sono state escluse come da Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 30 luglio 2004 n. 96, dalla black List in data 1° maggio 2004, con il loro ingresso nell’Unione Europea.
Che cos’è la Black List e come funziona, Comunicazione delle Operazioni Paesi Blck List?
Tutti i soggetti con partita Iva, quindi imprese, aziende, ditte individuali ecc, che intrattengono scambi commerciali di beni e servizi con Paesi a fiscalità agevolata devono obbligatoriamente Comunicare all’Agenzia delle Entrate, tutte le operazioni economiche effettuate.
Tale Comunicazione deve, pertanto, riportare le operazioni economiche stabilite dal D.L. 25.3.2010, n. 40, ed, in particolare, l’art. 1, co. 1, che sono intercorse con soggetti, imprese, società aventi sede, residenza o domicilio nei paesi a fiscalità agevolata, i cosiddetti Paesi Black List.
La Black List è una Lista di paesi, aggiornata ogni anno dal Ministero dell’Economia e dall’Agenzia delle Entrate, per i quali vige l’obbligo di monitoraggio da parte dell’Amministrazione Finanziaria di tutte le attività economiche intercorse tra le imprese italiane e le imprese domiciliate in questi paesi a fiscalità privilegiata per contrastare il fenomeno delle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l’altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere».
Pertanto, in Italia tutti i soggetti con partita Iva, quindi imprese, aziende, ditte individuali ecc, che intrattengono scambi commerciali di beni e servizi con Paesi a fiscalità agevolata devono obbligatoriamente Comunicare all’Agenzia delle Entrate, tutte le operazioni economiche effettuate tramite apposita dichiarazione annuale, Modello Comunicazione Operazioni Paesi Black List.
Le operazioni commerciali che devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate riguardano sia cessioni che acquisizioni di beni e servizi, compiute in uno specifico anno d’imposta tra l’impresa italiana e i paesi appartenenti alla lista. I soggetti interessati alla normativa di cui all’articolo 110, commi 10 e seguenti del TUIR sono le imprese residenti nel territorio dello Stato (articolo 110, comma 11 del TUIR).
Approfondimenti, Compilazione Fac simile Modello Comunicazione Operazioni Black List, Soggetti Obbligati, Esclusione:
Chi sono i Soggetti obbligati alla Comunicazione annuale Operazioni Black List 2013?
Sono obbligati alla comunicazione annuale delle Operazioni Black List tutti i Soggetti che esercitano attività d’impresa, nello specifico:
Soggetti esclusi dalla Comunicazione Operazioni Black List 2013:
I Soggetti che NON sono obbligati alla comunicazione annuale delle Operazioni Black List tutti i Soggetti che non esercitano attività d’impresa, nello specifico:
Operazioni Black List 2013: Quali sono Le Operazioni Economiche Commerciali intrattenute con Paesi Black List per le quali vige l’obbligo di Comunicazione all’Agenzia delle Entrate?
Le Operazioni Black List 2013 per le quali è previsto l’obbligo di comunicazione annuale all’Agenzia delle Entrate tramite apposito Modello, sono tutte quelle operazioni commerciali intrattenute tra imprese italiane e Paesi Black List che hanno come oggetto:
Non vanno comunicate le operazioni Iva dei soggetti in trasferta in Paesi elencati sulla black list, le prestazioni correttamente classificate nel costo del personale secondo i principi contabili adottati dall’impresa, relative a:
Operazioni con Paesi Blck List: Istruzioni e scadenze, limiti, soglia 500 euro, comunicazioni mensili e trimestrali, novità semplificazioni
Comunicazione Operazioni Black List scadenza 2013: La comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle operazioni con Paesi Blck List deve essere effettuata per via telematica dai soggetti obbligati mediante apposito modello di comunicazione entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
I dati delle operazioni economiche dei soggetti passivi d’Iva con Paesi della Black List devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate con periodicità:
I contribuenti che nel corso di un trimestre superano la soglia dei 50mila euro, devono passare alla periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui il limite viene superato. In questo caso, per i periodi mensili già trascorsi, vanno presentate le comunicazioni opportunamente contrassegnate.
Con il DL Semplificazioni fiscali 16/2012, è stato invece modificata la soglia sotto alla quale non vanno comunicate le operazioni commerciali intrattenute con paesi a fiscalità privilegiata c.d. Black list, l’obbligo di comunicazione al Fisco italiano sono per tutte le operazioni di importo inferiore a 500 euro siano esse cessione di beni e prestazione di servizi. Il decreto, pertanto, ha portato all’esclusione dalla comunicazione non solo le note spese rimborsate al dipendente, come chiarito già la CM 2/e 2011 ma anche quelle intestate direttamente alla società, inoltre, sono state previste facilitazioni per le imprese italiane stabili in paesi Black list come che si avvalgano di servizi di manutenzione, trasporto in loco.
Nella Comunicazione delle Operazioni Black List va inoltre dichiarato:
Quali sono le Sanzioni per chi non Comunica le operazioni con i Paesi Black List?
La Sanzione prevista per i soggetti che seppur obbligati alla Comunicazione di tutte le Operazioni commerciali economiche intrattenute con i Paesi appartenenti alla Black List, la mancata presentazione, omissione, o l’invio di una comunicazione con dati non veritieri o incompleti, è applicabile nella misura di:
Per tutti gli aspetti sanzionatori non espressamente previsti dalla disciplina in commento si applicano, ovviamente, le regole generali in tema di sanzioni.
Pertanto, la violazione consistente nell’omessa presentazione della comunicazione o nella trasmissione della stessa con dati incompleti o inesatti può essere oggetto di ravvedimento, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997.
Super Black List e Antiriciclaggio:
Il decreto antiriciclaggio, introdotto dalla Manovra Finanziaria del 2010 ha previsto la necessità di emanare una nuova “Super black-list” per i Paesi a rischio di riciclaggio, di finanziamento al terrorismo, di scarso scambio di informazioni anche in materia fiscale.
Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 agosto 2010, n. 180, ha eliminato dalle liste dei Paesi a fiscalità privilegiata Cipro e Malta, nuovi Stati dell’Unione europea, e la Corea del sud che ha sottoscritto un accordo amministrativo con l’Amministrazione fiscale italiana sullo scambio informazioni.
Dall’esercizio fiscale 2010 non si applicano più nei confronti di questi Stati la norma sulle persone fisiche, Cfc e indeducibilità dei costi. Il decreto è intervenuto modificando le liste degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato. In particolare 3 sono state le novità introdotte dal Decreto che riguardano i Paesi Black List:
Operazioni Black List e Intrastat 2013:
In caso di acquisto di un bene o di un servizio da Paesi appartenenti alla Black List come per esempio San Marino, Svizzera, Lussemburgo è importante considerare l’obbligo da parte dell’imprese italiane di presentare la comunicazione dell’operazione Black List e Modello Intrastat. Infatti, la comunicazione all’Agenzia delle dogane dei modelli Intrastat non esonera la comunicazione della black list. Pertanto, se effettuano cessioni o acquisti di beni e servizi sopra i 500 euro verso per esempio il Lussemburgo, andranno compilati:
Siti di riferimento Ufficiali per Paesi Black List Elenco Aggiornato 2013 e Normativa e prassi Comunicazione Operazioni Black List:
Fonte GuidaFisco.it