

Crediti dal 01 gennaio 2013 per il ritardo nel pagamento scattano gli interessi di mora
Nelle transazioni commerciali dal 01 gennaio 2013 per i ritardi nei pagamenti scattano gli interessi senza costituzione in mora. In base a quanto disposto dal DLgs. 192/2012, il ritardo fa scattare gli interessi senza costituzione in mora
I previsti interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento (così come stabilito dal DLgs. 231/2002 all’art. 4, commi 2-7), senza che sia necessaria la costituzione in mora (art. 4, comma 1, del DLgs. n. 231/2002).
Operative per le transazioni commerciali concluse dal 1° gennaio 2013 le nuove disposizioni in materia di ritardi nei pagamenti di cui al DLgs. n. 192 del 9 novembre 2012.
A tal proposito, si ricorda che, in attuazione dell’art. 10, comma 1, della L. n. 180 dell’11 novembre 2011 (Statuto delle imprese), il DLgs. n. 192/2012 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2012 – ha recepito la nuova direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2011/7/UE del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali. Con tale decreto sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni, in particolare, al DLgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, con il quale è stata recepita la precedente direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2000/35/CE del 29 giugno 2000 (artt. 1 e 3 del DLgs. n. 192/2012).
Venendo al contenuto del decreto in esame, si precisa innanzitutto che le disposizioni contro i ritardi nei pagamenti si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (art. 1, comma 1, del DLgs. n. 231/2002).
Ove per “transazioni commerciali” si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo e per “imprenditore” ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione (art. 2, comma 1, lett. a) e c), del DLgs. n. 231/2002).
Le disposizioni in esame non trovano applicazione, in particolare, per i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito. Esclusi anche i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore (art. 1, comma 2, del DLgs. n. 231/2002).
Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull’importo dovuto, salvo la prova che il ritardo nel pagamento del prezzo sia stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da cause non imputabili al debitore (art. 3 del DLgs. n. 231/2002).
I previsti interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento (così come stabilito dal DLgs. 231/2002 all’art. 4, commi 2-7), senza che sia necessaria la costituzione in mora (art. 4, comma 1, del DLgs. n. 231/2002).
Per “importo dovuto” si intende la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento (art. 2, comma 1, lett. g), del DLgs. n. 231/2002).
Gli interessi legali di mora previsti dalla presente disciplina sono pari al tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE) – applicato alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali – reso noto ogni 6 mesi dal Ministero dell’Economia e delle finanze mediante pubblicazione di un apposito comunicato sulla Gazzetta Ufficiale. Tale tasso di riferimento, per il primo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell’anno; per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell’anno.
Il tasso di riferimento è maggiorato di 8 punti percentuali (per le transazioni commerciali concluse entro il 31 dicembre 2012, la maggiorazione è di 7 punti percentuali).
Gli interessi di mora in esame sono calcolati su base giornaliera, in modo semplice, cioè gli interessi non producono a loro volta interessi.
Tasso di interesse concordato per le transazioni commerciali tra imprese
Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore (art. 5 del DLgs. n. 231/2002 e art. 2, comma 1, lett. d)-f), del DLgs. n. 231/2002).
Si fa presente ancora che, in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute, il creditore ha diritto, oltre agli interessi di mora, anche il rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno.
È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito (art. 6 del DLgs. n. 231/2002).
In linea generale, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini (art. 4, comma 2, del DLgs. n. 231/2002): 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente (non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento); 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; 30 giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
Nelle transazioni commerciali tra imprese, le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello sopra indicato. I termini superiori a 60 giorni devono, però, essere pattuiti espressamente (la clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto) e non possono comunque essere gravemente iniqui per il creditore (art. 4, comma 3, del DLgs. n. 231/2002).
fonte eutekne