

ristrutturazione detrazione 96.000
Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 83/2012) al 30 giugno 2013, spetta una detrazione Irpef del 50% su un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
Numero unità immobiliari
La C.M. 11.5.98 n. 121/E (§ 3) ha precisato che, ai fini del calcolo della detrazione IRPEF del 36%, occorre fare riferimento al numero iniziale delle unità immobiliari sulle quali si eseguono i lavori e non a quanto risultante al termine dei medesimi.
Pertanto, qualora i lavori di ristrutturazione comportino l’accorpamento di due appartamenti adiacenti distintamente accatastati, il limite di 48.000,00 euro di spese detraibili deve ritenersi applicabile due volte, in relazione a ciascuna unità immobiliare “originaria” oggetto degli interventi edilizi.
Altre due annotazioni
La detrazione 36% è a regime.
Questo vuol dire che comunque dopo il 30/6/2013, i bonifici fatti per opere su unità, non ristrutturate, ritorna la detrazione del 36% su limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 48.000 euro per unità immobiliare.
Le novità contenute nell’art. 11 co. 1 del DL 22.6.2012 n. 83 (conv. L. 7.8.2012 n. 134), con riferimento al momento di sostenimento delle spese (rileva la data del bonifico, in quanto per le persone fisiche vige il “principio di cassa”), l’agevolazione sarà pari al:
– 36% per le spese sostenute fino al 25.6.2012, nel limite massimo di spesa di 48.000,00 euro;
– 50% per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 30.6.2013, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro;
– 36% per le spese sostenute dall’1.7.2013, nel limite massimo di spesa di 48.000,00 euro (salvo proroghe o eventuali modifiche normative).
Il limite di spesa
E’ raddoppiato il tetto di spesa ammesso alla detrazione, da 48mila a96mila euro.
In pratica la detrazione massima consentita triplica:
• prima era il 36% di 48.000, cioè 17.280 euro;
• ora è il 50% di 96.000, cioè 48.000 euro.
Risparmio energetico.
La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico.
Pertanto, nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico che in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.