

IMPORTANTE Stabilire se il contratto di fornitura dello STAMPO prevede le seguenti differenti ipotesi. In funzione del contratto ci sono differenti trattamenti fiscali ed INTRA.
Nel contratto di fornitura deve essere ben chiaro e specificato se:
1.)————————————————-
nel contratto / ordine deve essere indicato se:
– il contributo per la realizzazione dello stampo è formato da un unico prezzo indistinto e totale, anche se si prevede un elenco delle componenti di costo; quindi se tali elementi di costo che sommati compongono il valore dello stampo non siano autonomi;
– oppure se essi siano prestazioni singole ed autonome.
2.)————————————————-
nel contratto / ordine deve essere indicato se:
– 1° ipotesi: gli stampi e le attrezzature passano di proprietà del cliente estero e restano presso il cedente in “prestito d’uso”, al fine di realizzare la produzione programmata.
– 2° ipotesi: gli stampi e le attrezzature restano di proprietà dell’impresa italiana.
3.)————————————————-
nel contratto / ordine deve essere indicato che:
– tra committente e operatore nazionale venga stipulato un unico contratto di appalto avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura dei beni che con esso si producono;
ed anche che (non alternativo ma insieme)
– lo stampo, a fine lavorazione, venga inviato nell’altro Paese comunitario,
oppure
– tra committente e operatore nazionale venga stipulato un unico contratto di appalto avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura dei beni che con esso si producono;
ed anche che (non alternativo ma insieme)
– che in conseguenza dell’ordinario processo di produzione o per accordi contrattuali, sia distrutto o inservibile.
1.)————————————————-
Se i componenti di costo sono autonomi seguono il loro specifico comportamento in relazione al tipo di costo.
Esempio:
– Studio e progettazione €. 10.000
– Controllo qualità e prove €.10.000
– Stampo in acciaio …… €.50.000
In questo esempio è importante che il contratto preveda e sia chiaro se il corrispettivo è riferito al complesso e pagato per l’intero stampo oppure per le singole attività.
Se il corrispettivo è riferito al complesso e pagato per l’intero stampo
Lo stampo è un bene merce attrezzatura e come tale unitario e segue le indicazioni per la vendita dei beni.
Le eventuali fatture di acconto si riferiscono ad Acconti sulla cessione dell’intero Stampo ed eventualmente riportano le singole voci solo come richiamo.
da fatturare non imponibile ex art. 41, co.1, lettera a) da mettere in INTRA come detto sotto
Se il corrispettivo è riferito alle singole componenti del costo pagato per la realizzazione dello stampo
Le singole voci fatturate e le prestazioni di servizi ed i singoli beni Lo stampo è un bene merce attrezzatura e come tale unitario e segue le indicazioni per la vendita dei beni.
Le eventuali fatture dei singoli componenti le voci di costo non sono di acconto allo stampo ma si riferiscono alla singola prestazione.
La singola prestazione può essere una prestazione di servizi esempio:
– Studio e progettazione €. 10.000
– Controllo qualità e prove €.10.000
da fatturare art. 7 ter e da mettere in intra al momento della emissione della fattura
oppure cessione di beni
– Stampo in acciaio …… €.50.000
non imponibile ex art. 41, co.1, lettera a)
2.)————————————————-
STAMPI E ATTREZZATURE:
Impresa italiana fornitrice
1° ipotesi:
gli stampi e le attrezzature passano di proprietà del cliente estero e restano presso il cedente in “prestito d’uso”, al fine di realizzare la produzione programmata:
• l’impresa italiana deve annotare gli stampi e le attrezzature su apposito registro (dei beni di terzi presso l’impresa) tenuto ai sensi dell’articolo 50, comma 5, del Dl n. 331/1993;
• lo stampo deve essere fatturato in articolo 41, primo comma, lettera a), Dl n. 331/1993;
• con riferimento al mese di emissione della fattura dello stampo deve essere presentato il modello Intra 1 bis ai soli fini fiscali;
• a mano a mano che verranno inviati i pezzi si provvederà ad emettere fattura in articolo 41, comma 1, lettera a), del Dl n. 331/1993, per il prezzo dei pezzi;
• con riferimento all’ultimo dei due seguenti momenti:
– emissione della fattura relativa ai pezzi;
– invio dei pezzi;
• si provvede a presentare il modello Intra 1 bis, indicando:
– nell’ammontare dell’operazione: l’importo della fattura relativa ai pezzi;
– nel valore statistico: la sommatoria dei seguenti ammontari:
• valore dei pezzi franco frontiera italiana;
• quota parte del prezzo dello stampo / attrezzature (cd. “spalmatura”) oppure intero valore dello stampo;
• terminata la fabbricazione gli stampi e le attrezzature potranno o essere inviate al cliente estero o essere distrutte o rese inservibili.
STAMPI E ATTREZZATURE:
Impresa italiana fornitrice
2° ipotesi:
gli stampi e le attrezzature restano di proprietà dell’impresa italiana
(compartecipazione al costo degli stampi / attrezzature), con realizzazione della produzione programmata.
Il base a quanto previsto dalla Circolare n. 43/E del 6 agosto 2009, risposta n. 9, l’impresa italiana deve distinguere tra due aspetti:
• Cessione dei prodotti: deve essere espletata la procedura cessione intracomunitaria di beni;
• Addebito compartecipazione stampi / attrezzature: l’addebito deve essere considerato quale corrispettivo di una prestazione di servizi generica, non soggetta a Iva ai sensi dell’articolo 7‐ter, comma 1, lettera a), del Dpr n. 633/1972. Deve essere presentato il modello Intra servizi.
Acconti.
L’articolo 50, comma 7, del Dl n. 331/1993, afferma che:
“7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale e’ stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l’ammontare complessivo delle operazioni stesse.”.
Come esplicitamente affermato dalle Risoluzioni n. n. 525446 del 18 aprile 1975 e n. 125/E del 7 settembre 1998, gli acconti vengono assoggettati allo stesso trattamento dell’operazione cui si riferiscono.
Alla luce di quanto sopra, nel caso, ad esempio, di cessione intracomunitaria diretta, l’impresa italiana, con riferimento alla data di ricevimento dell’acconto, emette fattura, indicando sulla stessa la dicitura: “Operazione non imponibile, articolo 41, comma 1, lettera a), del Dl n. 331/1993”.
L’impresa italiana, a fronte dell’acconto non esegue segnalazioni ai fini Intrastat.
Nel momento in cui verrà consegnato il bene, l’impresa italiana, in base a quanto affermato dalle citate Risoluzioni ,
dovrà emettere fattura di vendita, indicando sulla stessa:
• il corrispettivo complessivo della cessione;
• l’acconto incassato (e fatturato), citando gli estremi, anche di registrazione, della fattura a suo tempo emessa;
• il saldo residuo, indicando in corrispondenza allo stesso la dicitura: “operazione non imponibile, articolo 41,
comma 1, lettera a), del Dl n. 331/1993”,
Con riferimento alla data di consegna verranno altresì presentati i Modelli Intra 1 e Intra 1 bis, per il corrispettivo complessivo del bene ceduto.
Ai fini della dichiarazioni intrastat gli stampi,
– le cui spese di costruzione sono addebitate in tutto o in parte al cliente residente in paese UE,
– nell’ipotesi in cui il corrispettivo per la costruzione dello stampo non venga distintamente ed espressamente indicato in fattura
si ritiene che il relativo valore sia assorbito nei beni prodotti mediante il suo utilizzo: tale eventualità non comporta autonome annotazioni agli effetti fiscali sui modelli intrastat, ma si procederà alla compilazione della sola parte statistica se e nel momento in cui lo stampo verrà eventualmente inviato al cliente al termine del suo utilizzo.
Nel caso, invece, in cui il concorso alle spese per la costruzione dello stampo venga esposto esplicitamente in fattura l’elenco riepilogativo agli effetti fiscali è compilato in riferimento al periodo di registrazione della fattura medesima – ancorché lo stampo non sia ancora spedito – mentre agli effetti statistici il valore deve essere proporzionalmente aggiunto a quello delle singole forniture nella compilazione dei relativi elenchi.
Gli acconti pagati o ricevuti per le merci e stampi non devono essere inseriti negli elenchi intrastat
In presenza di fatturazione anticipata o pagamento anticipato del corrispettivo totale o parziale, le relative operazioni non devono essere riportate autonomamente negli elenchi riepilogativi ma sono riportate con riferimento alla data in cui è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni oggetto di scambio.
3.)————————————————-
nel contratto / ordine deve essere indicato che:
– tra committente e operatore nazionale venga stipulato un unico contratto di appalto avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura dei beni che con esso si producono;
ed anche che (non alternativo ma insieme)
– lo stampo, a fine lavorazione, venga inviato nell’altro Paese comunitario,
oppure
– tra committente e operatore nazionale venga stipulato un unico contratto di appalto avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura dei beni che con esso si producono;
ed anche che (non alternativo ma insieme)
– che in conseguenza dell’ordinario processo di produzione o per accordi contrattuali, sia distrutto o inservibile.
Con le CM 36/E/2010 e CM 43/E/2010, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sulla nuova disciplina relativa alla compilazione degli elenchi INTRASTAT, a testimonianza che le nuove regole in materia sono tutt’altro che consolidate.
Si propone una sintesi delle circolari in 3 parti, con 3 diversi post.
Partiamo dalla CM 36/E/2010, sicuramente la più importante; essa è strutturata in due parti:
1) indicazioni di carattere generale;
2) risposte ai quesiti pervenuti nel forum INTRASTAT.
PARTE PRIMA: INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
QUESITO 9. COSTRUZIONE STAMPI ED OBBLIGHI INTRASTAT
La costruzione di stampi per conto di un committente comunitario è stata già esaminata nella CM 13/E/1994, paragrafo B.2.3, ove è stato precisato che la realizzazione per un committente comunitario di stampi da utilizzare in Italia per la produzione, a mezzo degli stessi, di beni da inviare nell’altro Stato membro, è cessione intracomunitaria (non imponibile ex art. 41, co.1, lettera a) qualora sussistano queste due condizioni:
Qualora ricorrano le predette condizioni, la lavorazione dello stampo deve considerarsi come accessoria alla cessione dei beni.
Pertanto, la suddetta prestazione non assume autonoma configurazione giuridica né ai fini della fatturazione, né ai fini INTRASTAT.
Qualora non ricorrano le condizioni sopraindicate,
lo sviluppo degli stampi richiesto dal cliente UE configura una prestazione di servizio generica da includere nell’INTRASTAT come servizio reso.
Stampi e attrezzature
Alla luce di quanto previsto dalla Circolare n. 43/E del 6 agosto 2010, risposta n. 9, occorre distinguere tra due ipotesi:
• Unico contrato d’appalto volto a realizzare gli stampi e le attrezzature con utilizzo delle stesse al fine di fabbricare i prodotti contrattuali, con passaggio della proprietà degli stampi e delle attrezzature in capo al committente;
• Contratto avente per oggetto la fornitura di prodotti con riconoscimento, in tutto o in parte (“compartecipazione stampi”, “contributo in conto stampi”) , da parte del committente, del costo sostenuto per la realizzazione degli stampi e delle attrezzature, i quali restano, tuttavia, di proprietà del produttore.
Anteriormente alla pubblicazione della circolare n. 43/E, riguardo al corrispettivo addebitato a titolo di compartecipazione spese stampi, sulla base di quanto previsto dalla Risoluzione n. 186/E del 17 agosto 1996, era prevalente l’inquadramento come elemento accessorio alla fornitura dei prodotto.
Ai fini procedurali, occorre altresì distinguere tra due situazioni:
• impresa italiana cedente;
• impresa italiana committente.
Una società italiana produce calzature.
Tale società addebita al proprio cliente inglese i costi di sviluppo dei nuovi stampi occorrenti per il campionario che viene commissionato dal predetto soggetto non residente.
Si chiede quali siano gli adempimenti ai fini Intrastat.
La costruzione di stampi per conto di un committente comunitario è stata già esaminata nella circolare n. 13 del 1994, nel paragrafo B.2.3, ove è stato precisato che “la realizzazione (costruzione diretta o acquisto da terzi secondo la normava interna) per conto di un committente comunitario di stampi da utilizzare in Italia per la produzione, a mezzo degli stessi, di beni da inviare nell’altro Stato membro, è da inquadrare nell’ambito di cessioni intracomunitarie qualora:
‐ tra il committente e l’operatore nazionale venga stipulato un unico contratto di appalto avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura dei beni che con esso si producono;
‐ lo stampo, a fine lavorazione, venga inviato nell’altro Paese comunitario, a meno che, in conseguenza dell’ordinario processo di produzione o per accordi contrattuali, sia distrutto o sia divenuto ormai inservibile; (…..)
L’operatore nazionale, pertanto, in presenza di delle condizioni, è legittimato ad emettere fattura non imponibile ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera a)”.
Qualora ricorrano le predette condizioni, la lavorazione dello stampo deve considerarsi come accessoria alla cessione dei beni.
Pertanto, la suddetta prestazione non assume un’autonoma configurazione giuridica né ai fini della fatturazione, né ai fini della compilazione degli elenchi Intrastat.
Qualora non ricorrano le condizioni sopraindicate, lo sviluppo degli stampi per la fabbricazione di calzature richiesto dal cliente inglese configura l’esecuzione di una prestazione di servizio generica e, come tale, da includere nei modelli riepilogavi come servizio reso.
ITALIA:
Risoluzione del 17/08/1996 n. 186 ‐ Min. Finanze ‐ Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. VII ‐ IVA.
Costi di lavorazione per la stampa di films addebitati al cliente separatamente dal prezzo del prodotto finito.
Sintesi: Una società produttrice di films plastici stipula con società residenti in altri paesi dell’U.E.
Contratto di cessione di dei beni. Per la stampa di detti films utilizza, oltre ad un nucleo ferroso, una sopra pellicola in metallo che viene distrutta automaticamente al termine di ogni commessa ed il cui costo viene addebitato al cliente separatamente dal prezzo dei films prodotto quale “contributo incisioni cilindri“.
Detto contributo in base agli artt. 12 e 13 del DPR 26/10/72 n. 633, rientra nella base imponibile del films ceduto che comprende oltre al prezzo dei beni prodotti anche gli oneri e spese concernenti l’esecuzione.
Ai sensi dell’art. 41 della L. 427/93 le predette cessioni sono non imponibili…
NB: alcuni operatori consideravano il contributo in conto stampi come un compenso per il diritto di utilizzare in via esclusiva lo stampo di proprietà del fornitore.
In base a tale ultima impostazione, alla luce delle innovazioni Iva 2010, si tratta di una prestazione di servizi generica (obbligo di fare):
• Sino al 31 dicembre 2009: da assoggettare a Iva;
• A partire dal 1° gennaio 2010: applicazione del meccanismo del “reverse charge”
La tesi prevalente era tuttavia quella del servizio accessorio alla cessione.
Riassumendo ai fini dell’Intrastat, in generale gli stampi seguono il seguente regime:
A) cessione dello stampo addebitato in fattura autonomamente rispetto agli stampaggi (è sufficiente una voce separata): la cessione va indicata:
• agli effetti fiscali: con riferimento alla registrazione della fattura di vendita, ancorché lo stampo non sia ancora spedito;
• agli effetti statistici (soli soggetti mensili): occorre distinguere:
– fino a quando rimane in Italia (o se viene distrutto al termine della produzione dei beni):
si compila il solo dato “valore statistico” (per soggetti con movimenti UE € 20 mil.) ed il valore dello stampo va proporzionalmente aggiunto a quello delle singole forniture degli stampaggi (CM 13/1994)
– nel momento in cui va eventualmente all’estero: si compilano gli altri righi statistici (termini di resa, luogo di destinazione, ecc.).
B) manutenzione dello stampo: si tratta di una lavorazione per conto di un soggetto UE e pertanto va fatturata art- 7-ter e si compila l’Intra1-quater.
Novità in materia di applicazione IVA nei servizi INTRA – momento di ultimazione della prestazione–
Il 17/03/2012 sono entrate in vigore importanti novità in materia di applicazione dell’IVA nei servizi intracomunitari, effettuati cioè fra soggetti passivi IVA europei.
A partire da quella data, per i servizi ricevuti, l’operatore italiano non dovrà più provvedere ad emettere autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, ma dovrà procedere con l’integrazione della fattura del fornitore UE, alla stregua di quanto già accade nel caso degli acquisti intracomunitari di beni.
Cambia anche il momento in cui si considera effettuata l’operazione ai fini IVA: non rileva più il pagamento del corrispettivo bensì il momento di ultimazione della prestazione.
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 02/01/2012, la Legge n. 217 del 15/12/2011, conosciuta come “Legge Comunitaria 2010″ e relativa in particolare al recepimento delle Direttive in materia di IVA (n. 2009/69/CE e n. 2009/162/UE).
Come scritto in premessa, la Legge in parola introduce due importanti innovazioni che entrano in vigore dal 17/03/2012.
Per prima cosa l’art. 8 della citata Legge Comunitaria, ha aggiunto al comma 2 dell’art. 17, D.P.R. n. 633/1972, il seguente periodo:
“Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331”.
Ciò significa che i committenti italiani che ricevono servizi generici da fornitori comunitari, anziché emettere l’autofattura dovranno integrare la fattura del prestatore UE secondo quanto previsto dagli artt. n. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993.
L’integrazione della fattura per servizi intracomunitari, consentita dall’Agenzia delle Entrate ma non prevista esplicitamente dal previgente testo normativo, diventa quindi un preciso obbligo da osservare, senza che siano previste deroghe. La disciplina degli acquisti intracomunitari ha ora un identico trattamento, indipendentemente dal fatto che siano acquisiti beni ovvero servizi da fornitori UE.
L’autofattura per servizi ricevuti da prestatori comunitari va comunque emessa, qualora entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione il committente italiano non abbia ancora ricevuto la fattura dal fornitore o l’abbia ricevuta per un importo inferiore rendendo necessaria un’integrazione (il termine di emissione dell’autofattura è di un mese dal momento in cui si verifica l’errore). Per la corretta individuazione del momento di effettuazione per tali fattispecie, si rimanda alla seconda parte di questo articolo.
Va precisato che ai fini della compilazione degli elenchi Intrastat per i servizi ricevuti, il numero di fattura da riportare non è quello attribuito dal prestatore comunitario, ma il numero che viene assegnato dal committente italiano per la registrazione del documento fra le vendite (fittizie), così come chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 18/03/2010.
A tal fine potrà essere istituito, per maggior praticità, un sezionale ad hoc destinato ad ospitare le registrazioni delle fatture di acquisto comunitarie in contropartita fra le fatture emesse, in modo tale da avere una numerazione progressiva solo per tali documenti di acquisto.
Da notare inoltre che nulla cambia per i servizi ricevuti da soggetti non residenti nell’Unione Europea: per tali prestazioni continua ad essere in vigore la disciplina dell’autofatturazione ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972.
La seconda importante novità riguarda il momento di effettuazione dell’operazione nelle prestazioni di servizi UE ed extra-UE, ex art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972.
In tal caso la portata è più ampia, interessando anche le prestazioni di servizi con soggetti residenti al di fuori dell’Unione Europea.
È infatti stato aggiunto, all’art. 6 del D.P.R. in commento, il comma 6 che, in deroga ai commi n. 3 e 4, individua il momento impositivo delle prestazioni di servizi, con soggetti non residenti, nel momento in cui la prestazione è ultimata e non più quando viene effettuato il pagamento del corrispettivo.
Nel caso poi di operazioni a carattere periodico o continuativo, il momento di effettuazione dell’operazione dei servizi UE o extra-UE, coincide con la data di maturazione dei relativi corrispettivi e comunque al termine di ciascun anno se la prestazione è effettuata con un termine superiore all’anno.
Qualora il corrispettivo sia pagato prima dell’ultimazione della prestazione, questa si considera effettuata in tale data ma limitatamente all’importo pagato.
In conclusione va precisato che per i servizi “generici” tra soggetti stabiliti e non in Italia, l’emissione della fattura in un momento antecedente l’ultimazione della prestazione non ha più alcun effetto sul momento di effettuazione dell’operazione.