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14
DIC
2012

Scheda carburante acquistato con carte elettroniche

La circolare n. 42 delle Entrate non fornisce alcun chiarimento riguardo la registrazione della scheda carburante acquistato con carte elettroniche. L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 42, ha precisato che devono essere mantenuti quegli elementi necessari a verificare la sussistenza del diritto alla detrazione dell’IVA e alla deduzione del costo nella misura spettante, in capo al soggetto che acquista il carburante.

Infatti, nonostante venga affermata la possibilità di considerare l’estratto conto quale documento sufficiente per operare la detrazione IVA e la deduzione del costo d’acquisto del carburante, non vengono precisate le modalità “pratiche” per passare dal corrispettivo dell’acquisto del carburante, al lordo dell’IVA, alla suddivisione tra imponibile e imposta da registrare poi effettivamente nella contabilità; la compilazione della scheda carburante consentiva, invece, di effettuare sul documento stesso il calcolo necessario ai fini della detrazione dell’imposta.

A tal fine, secondo l’Agenzia delle Entrate, è quindi necessario che la carta elettronica con cui avviene il pagamento sia intestata al soggetto che esercita l’attività economica e che l’estratto conto rilasciato dall’emittente della carta evidenzi la data, il distributore presso il quale è stato effettuato il rifornimento e il relativo corrispettivo.

Tali elementi, in particolare, sono indispensabili per ricollegare l’acquisto effettuato al soggetto, persona fisica o giuridica, che esercita attività d’impresa, arte o professione.

 

Da quanto sopra, l’estratto conto della carta sembrerebbe sostituire la fattura quale documento necessario e sufficiente ai fini della detrazione IVA, anche se tale sostituzione non viene espressamente prevista nel comma 3-bis dell’art. 1 del DPR 444/97.

 

La circolare n. 42/2012, emanata dall’Agenzia delle Entrate con riferimento all’esonero dalla tenuta della scheda carburante in caso di pagamento del carburante per autotrazione con moneta elettronica, non fornisce alcun chiarimento riguardo alla modalità di registrazione.

In assenza di precise indicazioni in merito alla modalità di registrazione dell’acquisto del carburante tramite moneta elettronica, considerando che ai fini della registrazione occorre comunque scorporare l’IVA relativa all’acquisto del carburante, nella prassi, all’atto della registrazione, possono essere indicate sulla ricevuta stessa o sull’estratto conto (o su un documento riepilogativo “interno”) l’IVA scorporata e l’IVA effettivamente detraibile.

 

Tale integrazione appare ancor più necessaria in presenza di un parco auto a detraibilità “mista”, per il quale si utilizza un’unica carta elettronica per il pagamento.

 

Infatti, scegliendo l’esonero dalla scheda carburante e la modalità di certificazione tramite estratto conto, non è espressamente richiesta l’indicazione degli estremi di identificazione del veicolo (targa e modello di veicolo).

Considerato che, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, la scelta della modalità di certificazione è “unica”, in quanto fa capo al soggetto IVA e non al singolo veicolo, si porrebbe il problema, già sollevato in un precedente intervento, in ordine alla possibilità di distinguere tra i veicoli a detraibilità parziale e integrale.

In tal caso, pare opportuno mantenere l’annotazione separata, in un documento “interno”, dell’imponibile e dell’imposta, con l’ulteriore precisazione del veicolo a cui si riferisce il rifornimento, al fine di applicare la percentuale di detrazione corretta.

 

Non a caso, la circolare n. 42 precisa che è apprezzabile, ai fini del controllo, la documentazione da cui risultino ulteriori dettagli che valgano ad associare ogni singola transazione ad uno specifico veicolo.

Altra questione riguarda, poi, la tempistica della registrazione: non è, infatti, chiaro se la registrazione degli acquisti carburante debba avvenire con cadenza “ordinaria” (mensile o trimestrale), se debba essere effettuata in relazione ai singoli rifornimenti contenuti nell’estratto conto o, piuttosto, con cadenza coincidente con il periodo cui fa riferimento l’estratto conto (ad esempio, trimestrale).

Niente più indicazione dei chilometri

Si osserva, inoltre, che scegliendo la “nuova” modalità di certificazione viene meno l’obbligo di annotare i chilometri percorsi, dato che nel contenuto “minimo” previsto dalla circ. Agenzia delle Entrate 42/2012 per l’estratto conto non viene, infatti, richiesto tale dato.

Al riguardo, si ricorda che l’indicazione dei chilometri percorsi è stato considerato un dato fondamentale per la deducibilità dei costi in capo all’impresa, secondo quanto affermato dalla Cass. 18 febbraio 2011 n. 3947 (per un primo commento, si veda “Deducibilità negata per le schede carburanti senza chilometri” del 19 febbraio 2011).

Al riguardo, si ricorda che, in base a un orientamento ormai consolidato, l’indicazione dei chilometri nella scheda carburante deve essere effettuata dai soli esercenti attività d’impresa e non anche dagli artisti e professionisti.

 

Informazioni sull'autore
Dottore Commercialista in Brescia dal 1988 e Revisore Contabile, iscritto sin dalla sua istituzione nel 1992, Laureato presso l'Università di Parma è Professionista di fiducia di numerose Società, autore di pubblicazioni è stato Docente del Corso per abilitazione alla professione e membro della Commissione Informatica del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Ha maturato un'ampia gamma di esperienze e ricoperto diversi incarichi manageriali.

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