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13
DIC
2012

Area fabbricabile pertinenza dell’abitazione

Area fabbricabile pertinenza dell’abitazione solo se dichiarata. lo precisano le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU.

Ai fini dell’IMU, viene fornita una definizione puntuale e circoscritta delle pertinenze dell’abitazione principale.

Come rilevato dalla circ. n. 3/2012/DF (§ 6), poiché l’art. 13, comma 14, lett. b) del DL n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011, ha soppresso il potere dei Comuni di stabilire in sede regolamentare di “considerare parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto”, in precedenza previsto, ai fini dell’ICI, dall’art. 59, comma 1, lett. d) del DLgs. n. 446/97, deve intendersi che i Comuni, ai fini dell’IMU, non possano stabilire particolari criteri per l’individuazione delle pertinenze dell’abitazione principale.

Stando ad una interpretazione letterale della norma, inoltre, poteva sembrare che l’area fabbricabile, autonomamente censita come area urbana (al Catasto Edilizio Urbano) o come terreno (al Catasto Terreni), ancorché adibita a pertinenza dell’abitazione principale, dovrebbe essere assoggettata all’IMU in via autonoma ed ulteriore rispetto all’abitazione principale.
L’ipotesi è configurabile, ad esempio, rispetto al terreno, avente destinazione edificatoria in base allo strumento urbanistico generale (es. PRG) adottato dal Comune, che sia limitrofo ad una villa utilizzata dal possessore quale dimora abituale e residenza anagrafica, e costituisca giardino pertinenziale di quest’ultima.

Sebbene il punto meriti uno specifico chiarimento di fonte ufficiale, le istruzioni alla dichiarazione IMU per l’anno 2012 approvate con il DM 30 ottobre 2012 prevedono espressamente che vi possano essere aree edificabili pertinenziali dei fabbricati a condizione che il contribuente lo indichi espressamente in dichiarazione.
Anche per l’IMU, quindi, varrebbe il principio affermato in tema di ICI secondo cui sarebbe esclusa l’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali nel caso in cui si verifichi la “destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un’altra, secondo la definizione contenuta nell’art. 817 del codice civile” (in tal senso, Cass. 19 giugno 2012 n. 10090 e Cass. 11 settembre 2009 n. 19638).

 

L’art. 13, comma 2 del DL n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011, infatti, definisce tali “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”.

Pertanto, ai fini del nuovo tributo, si intendono come pertinenze dell’abitazione principale (e accedono di conseguenza al regime di favore accordato rispetto a quest’ultima) esclusivamente:
– un’unità immobiliare classificata come C/2 (cantina, soffitta o locale di sgombero), sempre che non esista già un locale avente le stesse caratteristiche tipologiche censito unitamente all’abitazione come vano accessorio di quest’ultima;
– un’unità immobiliare classificata come C/6 (posto auto o autorimessa);
– un’unità immobiliare classificata come C/7 (tettoia).

Si noti che le unità immobiliari censite in C/2, C/6 e C/7 (nei limiti di una per categoria) rilevano quali pertinenze solo a condizione che non esista già un locale della stessa tipologia, conformazione e destinazione accatastato insieme all’abitazione (evidentemente, come vano accessorio di quest’ultima). Il caso più diffuso e ricorrente attiene alle cantine o soffitte(rispondenti in astratto alla categoria catastale C/2), le quali, ancorché poste su un diverso piano dell’edificio, ben possono essere censite come accessorio di un appartamento (abitazione principale).

Al riguardo, la circ. Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 maggio 2012 n. 3/DF (§ 6) precisa che:
– se in Catasto l’appartamento è censito unitamente a una cantina o a una soffitta, idealmente riconducibile alla categoria catastale C/2, il regime agevolato dell’abitazione principale non potrà essere esteso ad un’altra cantina o soffitta autonomamente censita come tale (C/2), bensì – unicamente – ad un box o autorimessa (un C/6) ed una tettoia (un C/7);
– se in Catasto l’appartamento è censito unitamente a una cantina e a una soffitta (ovvero a due cantine o due soffitte), entrambi idealmente riconducibili alla categoria catastale C/2, il regime agevolato dell’abitazione principale non potrà essere esteso che ad un’altra unità immobiliare, censita come C/6 (un box o autorimessa) o come C/7 (una tettoia).

Pertanto, a tali unità immobiliari, diverse e/o ulteriori rispetto a un C/2, un C/6 ed un C/7, l’IMU si applica con l’aliquota ordinaria, deliberata dai Comuni per i fabbricati diversi dall’abitazione principale.

Le pertinenze devono essere individuate tra unità immobiliari effettivamente poste durevolmente a servizio o ornamento dell’abitazione, in conformità alla nozione di pertinenzialità dettata dall’art. 817 c.c. (cfr. Cass. 17 dicembre 2003 n. 19375 e 26 agosto 2004 n. 17035 richiamate dalle Linee Guida del Ministero dell’Economia e Finanze 11 luglio 2012).

 

Informazioni sull'autore
Dottore Commercialista in Brescia dal 1988 e Revisore Contabile, iscritto sin dalla sua istituzione nel 1992, Laureato presso l'Università di Parma è Professionista di fiducia di numerose Società, autore di pubblicazioni è stato Docente del Corso per abilitazione alla professione e membro della Commissione Informatica del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Ha maturato un'ampia gamma di esperienze e ricoperto diversi incarichi manageriali.

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