

Istanza disapplicazione ultima chance entro 30 Giugno. Credito IVA società di comodo
Una società di persone che concede in affitto l’unica attività è soggetta al test di operatività dell’art.30 della L. 724/94.
La chance per non essere considerata non operativa è quella, al di fuori delle situazioni di disapplicazione/esclusione automatica, di presentazione dell’apposito interpello disapplicativo, che la società deve presentare al Direttore regionale delle Entrate entro Giugno, per poter ottenere una risposta certa entro la scadenza di presentazione del modello Unico.
Il caso – Prenderemo in esame il caso di una società di persone (S.a.s.) che possiede un’attività che affitta a terzi e analizzeremo se la stessa sia soggetta al test delle società non operative.
Ai sensi dell’art. 30, comma 1, Legge n. 724/94 si considerano, senza possibilità di prova contraria, non operative le società/enti per i quali con riferimento agli ultimi tre esercizi:
– la somma dei ricavi, dell’incremento delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal C.E. risulta inferiore;
– alla somma degli importi che risultano applicando a titoli, partecipazioni, immobili e altre immobilizzazioni le percentuali di normalizzazione.
Qualora il suddetto test di operatività non venga superato, la società si considera non operativa, ed è soggetta a tutte le limitazioni previste da tale normativa (limitazioni credito Iva, riporto perdite, reddito minimo da dichiarare).
Il provvedimento del 14 febbraio 2008 prevede delle cause di non applicazione per la non operatività “tradizionale” causata dagli insufficienti ricavi conseguiti nel triennio, mentre il provvedimento n.87956/12 dell’11 giugno 2012 contempla una serie di casistiche che legittimano tale comportamento, oltre a individuare due nuove cause di disapplicazione che si applicano alle società “di comodo” che non hanno superato il test di operatività.
In quest’ultimo provvedimento spicca, tra le cause di disapplicazione, quella riportata alla lettera f), la quale, che consente di escludere dalla non operatività le “società che conseguono un MOL (margine operativo lordo) positivo” almeno in uno dei tre anni considerati.
Tale causa ha certamente contribuito a escludere molte imprese immobiliari e produttive.
Al di fuori delle situazioni di disapplicazione/esclusione automatica, la non applicazione della disciplina prevista per le società di comodo, può essere ottenuta solo mediante apposito interpello disapplicativo, che la società deve presentare al Direttore regionale delle Entrate.
L’interpello potrà essere richiesto in tutti i casi in cui la società evidenzi situazioni straordinarie, che di fatto hanno reso impossibile il conseguimento dei parametri e degli obiettivi previsti dalla disciplina delle società di comodo.
Dall’esito dell’interpello, la società saprà se potrà essere esclusa dall’applicazione della disciplina sulle società di comodo.
L’istanza di interpello dovrà:
– documentare che vi sono oggettive situazioni che hanno reso impossibile realizzare i valori di ricavi minimi indicati dalla legge;
– dimostrare che gli effetti elusivi che la norma vuole contrastare non possono verificarsi nel caso specifico.
L’ufficio finanziario competente per l’accertamento trasmette al Direttore regionale l’istanza, unitamente al proprio parere, entro 30 giorni dalla ricezione della medesima.
Il Direttore regionale delle Entrate, entro 90 giorni da quando l’istanza è stata ricevuta dall’ufficio Finanziario competente per l’accertamento, deve predisporre le sue conclusioni e comunicare l’esito della procedura al richiedente, sempre a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento.
Nel caso in cui l’istanza venga accolta dall’Agenzia delle Entrate:
* gli effetti del provvedimento di accoglimento, si ritengono efficaci a condizione che i presupposti dell’accoglimento medesimo siano completi e veritieri e che trovino concreto riscontro nel successivo comportamento tenuto dal contribuente;
Nel caso in cui l’istanza venga rigettata tramite emissione di un apposito provvedimento,
– al contribuente restano due alternative:
* aderire al calcolo predeterminato, imposto dalla norma, dichiarando i ricavi minimi previsti dalla legge;
* non adeguarsi e subire l’emissione di avviso di accertamento parziale ex art. 41 bis, D.P.R. 600/1973.
Le società che non risultano operative che vogliono conoscere il parere dell’Agenzia prima della scadenza per la presentazione del modello Unico (30 settembre), devono inoltrare l’istanza di interpello disapplicativa entro la data del 30 Giugno, affinché i 90 giorni, concessi all’Ufficio per la risposta, scadano prima del termine di presentazione del modello Unico.
Va ricordato che se il contribuente presenta Dichiarazione IVA autonoma, già entro febbraio, dovrà procedere alla compilazione del rigo VA15 dedicato a tale situazione e ad eventualmente rettificare la scelta con una dichiarazione integrativa, una volta ricevuto l’esito.