

Pronto il nuovo modello IVA TR richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al 1° trimestre dell’anno d’imposta 2014
Col provvedimento direttoriale 43436 del 26 marzo 2014, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
Per quanto riguarda le scadenze, il modello va inviato entro la fine del mese successivo al trimestre solare di riferimento. Quindi, il modello TR relativo al:
– primo trimestre (gennaio-marzo), deve essere presentato dal 1° al 30 aprile;
– secondo trimestre (aprile-giugno), deve essere presentato dal 1° al 31 luglio;
– terzo trimestre (luglio-settembre), deve essere presentato dal 1° al 31 ottobre.
Al fine di poter utilizzare il credito infrannuale, ricorrendone i requisiti di cui sopra, il contribuente, deve, ai sensi dell’art. 38-bis, DPR 633/72, presentare entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, l’istanza con la quale comunica la propria intenzione di procedere a compensazione o rimborso del credito evidenziato.
Leggendo tale obbligo alla luce nel nuovo art. 10, DL 78/2009, in caso di richiesta di compensazione, la stessa è possibile solo dopo il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza, pertanto a decorrere dal 16 di maggio per la compensazione del primo trimestre, dal 16 agosto per la compensazione del secondo, dal 16 novembre per la compensazione del terzo.
Il modello dev’essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile d’importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere, in tutto o in parte, il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi nel modello F24, ai sensi degli artt. 38-bis del DPR 633/72 e 8 del DPR 542/99.
Innanzitutto, l’Agenzia ricorda che, per razionalizzare e uniformare le modalità di presentazione delle istanze di rimborso e di compensazione del credito IVA trimestrale, è stato predisposto un apposito modello, contenente gli elementi previsti dal DM 23 luglio 1975, approvato col provvedimento 8 settembre 2004, da ultimo modificato col provvedimento 20 marzo 2012.
Al fine di adeguare la struttura e il contenuto del modello IVA TR alle modifiche introdotte nella disciplina IVA, poi, il provvedimento del 26/3/14 ne ha introdotto uno nuovo, che va utilizzato a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell’anno d’imposta 2014 ed è costituito da:
– frontespizio, composto di due facciate;
– modulo, composto dai quadri TA, TB, TC e TD, che va compilato da tutti i soggetti per l’indicazione dei dati contabili;
– prospetto riepilogativo, composto dal quadro TE, riservato all’ente o società controllante per la richiesta di rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo.
Per quanto riguarda le modifiche alla disciplina IVA, si segnala, oltre all’aumento dell’aliquota ordinaria dell’imposta dal 21 al 22% a partire dallo scorso 1° ottobre, disposta dall’art. 11, comma 1 del DL 76/2013, che l’art. 9, comma 2 del DL 35/2013 ha aumentato, a decorrere da quest’anno, da 516.456,90 a 700.000 euro il limite di crediti fiscali e contributivi che possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24. peraltro elevato a 1.000.000 di euro per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno precedente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.
Infine, si ricorda che il modello dev’essere presentato in via esclusivamente telematica, direttamente dal contribuente o avvalendosi degli intermediari abilitati (es. commercialisti, comprese le società del gruppo). La trasmissione deve avvenire sulla base delle specifiche tecniche approvate col provvedimento.
Con particolare riferimento ai crediti infrannuali, gli stessi possono essere utilizzati a compensazione, ovvero chiesti a rimborso, qualora ricorrano le condizioni dell’art. 30, comma 2, DPR 633/72, ovvero aver conseguito nel trimestre di riferimento un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro ed essere in possesso, nel singolo trimestre di uno dei seguenti requisiti:
– quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell’articolo 17, quinto, sesto e settimo comma;
– quando effettua operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8 bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
– limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
– quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all’imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies;
– quando si trova nelle condizioni previste dal terzo comma 7 dell’art. 17.
Compensazioni orizzontali da 5mila euro con Entratel
La compensazione con il modello F24 del credito annuale Iva o dei crediti dei primi tre trimestri, per “importi superiori a 5mila euro annui”, è possibile esclusivamente attraverso i “servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate”, cioè tramite Entratel o Fisconline (articolo 37, comma 49-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223).
Se si prevede di compensare un importo di credito Iva superiore a 5mila euro, comunque, “è opportuno” utilizzare i servizi telematici “anche per i crediti il cui ammontare in compensazione non ha ancora raggiunto” la suddetta soglia (circolare 12 marzo 2010, n. 12/E, risposta 2.6).
La presentazione di modelli F24, con compensazioni superiori a 5mila euro, inoltre, può essere effettuata solo “a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza da cui il credito emerge” (provvedimento 21 dicembre 2009, paragrafo 3.1).
Compensazioni orizzontali da 5mila a 15mila euro
Dal 1° aprile 2012, il “credito annuale” Iva o quello dei primi tre trimestri può essere compensato in F24 per pagare imposte o contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi enti impositori, per “importi superiori a 5mila euro annui”, solo “a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione” rispettivamente della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale “da cui il credito emerge”.
Al raggiungimento del limite dei 5mila euro, rilevante per la compensazione libera del credito Iva annuale, “non concorrono le eventuali compensazioni di crediti Iva relativi ai primi tre trimestri dello stesso anno” (circolare 19 aprile 2011, n. 16/E, risposta 1.2).
I crediti Iva infrannuali, infatti, rappresentano un plafond distinto rispetto al credito Iva annuale e questa distinzione permane anche se i crediti sono relativi alla medesima annualità (circolare 15 gennaio 2010, n. 1/E).
La presentazione di modelli F24, con compensazioni superiori a 5mila euro, comunque, può essere effettuata solo “a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione” da cui il credito emerge (provvedimento 21 dicembre 2009, paragrafo 3.1).
Compensazioni orizzontali da 15mila euro a 700.000 euro
Dal 2010, i “contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti” Iva per importi superiori a 15mila euro annui (fino a 700.000 euro), per pagare in F24 debiti che non siano per Iva, devono far apporre il visto di conformità alla dichiarazione Iva dalla quale “emerge il credito” (articolo 10, comma 7 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102).
Questa regola non riguarda, le richieste di compensazione/rimborso Iva trimestrali (modello Iva TR).
I limiti di 5mila euro e di 15mila euro sono riferiti “all’anno di maturazione del credito” (stesso codice tributo e anno) e “non all’anno solare di utilizzo in compensazione” (circolari 15 gennaio 2010, n. 1/E, paragrafo 2 e 12 marzo 2010, n. 12/E, risposta 1.1).
Naturalmente, i limiti di 5mila euro e di 15mila euro si riferiscono all’importo del credito utilizzato complessivamente in compensazione e non all’ammontare utilizzato in ogni singola compensazione in F24.
I crediti Iva infrannuali, infatti, rappresentano un plafond distinto rispetto al credito Iva annuale e questa distinzione resta anche se i crediti sono relativi alla stessa annualità (circolare 1/E/2010).
L’invio delle istanze relative ai primi tre trimestri dell’anno (da spedire senza visto), con l’uso dei crediti Iva trimestrali in F24, consente di ridurre il credito annuale, per cui, invece, serve il visto di conformità.
Per compensare crediti trimestrali oltre i primi 15.000 euro, l’istanza di rimborso/compensazione trimestrale (modello Iva TR) non prevede l’apposizione del visto di conformità da parte degli intermediari abilitati o dei soggetti che esercitato il controllo legale dei conti.
L’invio delle istanze relative ai primi tre trimestri, senza visto, con il conseguente utilizzo dei crediti Iva trimestrali in F24, consentirà di ridurre il credito annuale, per il quale, invece, è necessario il visto di conformità.
Se tutti i crediti trimestrali verranno compensati in F24, il credito annuale sarà costituito solo dall’eccedenza dell’Iva detratta rispetto a quella a debito, relativa al quarto trimestre (per la quale non è possibile inviare l’istanza trimestrale).