equiparazione norme sui canoni di leasing per il lavoro autonomo – imprese con le modifiche alla periodo minimo di deducibilità dei canoni leasing che è ora pari a:
metà (anziché 2/3) del periodo di ammortamento per i beni mobili e
a 12 anni per i beni immobili
Inoltre è prevista dal 2014 l‘imposta di registro al 4% sulla cessione di contratti di leasing per immobili strumentali L’imposta di registro si applica sul corrispettivo pattuito aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.
CANCELLAZIONE AGEVOLAZIONI A TALUNE INZIATIVE ECONOMICHE
La Legge di Stabilità 2014 stabilisce al comma 583 la cancellazione di alcune agevolazioni fiscali e di alcuni crediti d’imposta come :
• assoggettamento a normativa estera, ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 78/2010, alle imprese residenti in uno Stato UE che intraprendono in Italia una nuova iniziativa economica,
• delle agevolazioni fiscali a favore dei distretti produttivi (dall’art. 1, L. 266/2005 e dall’art. 3 D.L. n. 5/2009;
• del credito d’imposta per la ricerca scientifica previsto dall’art. 5, Legge n. 449/1997 a favore delle piccole e medie imprese
• dell’agevolazione fiscale prevista dai commi 6-bis e 6-ter dell’art. 68 del TUIR in merito alle plusvalenze da capital gain.
8. PERDITE SU CREDITI
Viene modificato l’art. 101, comma 5, del TUIR in relazione alla deducibilità delle perdite su crediti, per cui dal periodo di imposta in corso al 31.12.2013 , per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la sussistenza degli elementi certi e precisi si realizza anche “in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili” (in luogo della dipendenza da eventi estintivi).
Le disposizioni in materia di riallineamento ai fini fiscali dei maggiori valori iscritti a bilancio di cui all’art. 14, comma 1, Legge n. 342/2000 sono ora applicabili anche ai soggetti che adottano i Principi contabili internazionali (IAS), anche relativamente alle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’art. 85, comma 3-bis, TUIR.
Per l’importo corrispondente al netto dell’imposta sostitutiva (16% – 12%), è vincolata una riserva in sospensione d’imposta ai fini fiscali che può essere affrancata versando un’imposta sostitutiva del 10%.
10. TRANSFER PRICING e IRAP
Ai commi 281-284 è presente una norma di natura interpretativa per cui la disciplina sul c.d. “transfer pricing”, cioè relativa alla rettifica dei prezzi di trasferimento sulla base del l valore normale ex art. 110, comma 7, TUIR, è applicabile anche ai fini IRAP dal 2008 in poi. Si tratta di un’interpretazione con effetto retroattivo, pertanto è previsto che fino al 2012 non è irrogabile la sanzione per infedele dichiarazione di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997 (dal 100% al 200%) per le rettifiche del valore della produzione netta. Sono comunque confermate le sanzioni eventualmente irrogate sulla base di un provvedimento divenuto definitivo al 31.12.2013.
Informazioni sull'autore
Dottore Commercialista in Brescia dal 1988 e Revisore Contabile, iscritto sin dalla sua istituzione nel 1992, Laureato presso l'Università di Parma è Professionista di fiducia di numerose Società, autore di pubblicazioni è stato Docente del Corso per abilitazione alla professione e membro della Commissione Informatica del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Ha maturato un'ampia gamma di esperienze e ricoperto diversi incarichi manageriali.