

LEGGE DI STABILITÀ deduzione IRAP per nuovi assunti
A regime dal 2014 la deduzione IRAP per nuovi assunti
Per l’Agenzia delle Entrate sarà l’occasione per chiarire i dubbi rimasti insoluti con il precedente incentivo
La legge di stabilità 2014 conferma la deduzione IRAP per nuovi assunti, che resta così invariata rispetto alla versione contenuta nel testo approvato dal Governo lo scorso 15 ottobre 2013.
Nel dettaglio, in capo ai soggetti che, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, incrementano il numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, è prevista la deducibilità, ai fini IRAP, del costo di tale personale. Per ogni neo-assunto, i costi sono deducibili per tre periodi d’imposta a partire da quello in cui è avvenuta l’assunzione.
In pratica, viene riproposto – con lievi modifiche – l’incentivo applicabile nei periodi d’imposta dal 2005 al 2008.
A differenza del passato, peraltro, non sono più previsti:
– limiti temporali di assunzione e utilizzo, con la conseguenza che l’attuale agevolazione si applica “a regime”;
– l’incremento degli importi massimi deducibili in relazione all’ubicazione della struttura produttiva alla quale è destinato il lavoratore e/o in base alle sue caratteristiche soggettive.
Con riferimento a determinate “aree svantaggiate”, era infatti prevista la possibilità di fruire di due maggiorazioni dell’importo “base” deducibile, tra loro alternative:
– la prima era legata esclusivamente all’ubicazione della struttura produttiva alla quale era destinato il lavoratore;
– la seconda era vincolata sia alla natura del lavoratore, sia alla struttura produttiva alla quale egli era destinato.
In pratica, per i soggetti che incrementano il numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente, è prevista la deducibilità, ai fini IRAP, del costo del predetto personale.
A differenza dell’analogo incentivo operante nei periodi d’imposta dal 2005 al 2008, ora non sono più previsti limiti temporali: l’attuale agevolazione si applica quindi a regime.
Il beneficio opererà dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, quindi, dal 2014 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare: per questo, in un’ottica di pianificazione aziendale, se a breve sono in programma assunzioni, appare opportuno valutarne il rinvio ai primi mesi del prossimo anno.
Ma vediamo nel dettaglio i tratti salienti dell’incentivo.
Come in passato, potranno fruire della deduzione in parola:
– le società di capitali, le cooperative, le mutue assicuratrici, le società europee di cui al Regolamento CE 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al Regolamento CE 1435/2003, nonché gli enti commerciali (ivi inclusi i trust, esercenti in via esclusiva o principale attività commerciali);
– le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate (es. società di fatto);
– le persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo;
– le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
– i produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime speciale di esonero degli adempimenti IVA (sempreché non vi abbiano rinunciato);
– gli enti privati non commerciali (limitatamente ai lavoratori impiegati nell’attività commerciale eventualmente esercitata), ivi inclusi i trust (esercenti non in via esclusiva o principale attività commerciali);
– le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
La deduzione compete per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione e per i due successivi:
– per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto;
– nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci B.9 e B.14 del Conto economico.
Il livello occupazionale raggiunto dopo le nuove assunzioni deve essere mantenuto.
Al tal fine, sono previste due specifiche cause di decadenza dal diritto alla fruizione della deduzione, qualora, in alternativa:
– si risolva il rapporto di lavoro del dipendente agevolato, anche per un motivo non collegato alla volontà del datore di lavoro (tale causa di decadenza opera limitatamente al singolo rapporto di lavoro che viene meno);
– il numero complessivo dei lavoratori dipendenti nell’esercizio in cui si intende fruire della deduzione sia pari o inferiore a quello medio del periodo di riferimento.
In chiave antielusiva, l’incremento della base occupazionale deve essere assunto al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 c.c., o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L’incentivo spetta anche alle imprese neocostituite, sempreché – come disposto dalla norma – l’incremento occupazionale non derivi dallo svolgimento di attività che assorbono, anche solo in parte, attività di imprese preesistenti “a esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie”.
Nell’ipotesi di un’impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.
Confermata, infine, la cumulabilità con le altre deduzioni già esistenti, ivi incluse quelle per dipendenti a tempo indeterminato finalizzate alla riduzione del cuneo fiscale, nel limite, per ogni dipendente, del relativo costo a carico del datore di lavoro.
La nuova deduzione per l’incremento occupazionale (a differenza della precedente) è cumulabile con le altre già esistenti, ivi incluse quelle per dipendenti a tempo indeterminato finalizzate alla riduzione del cuneo fiscale.
Peraltro, in questo caso, l’ammontare deducibile per ogni dipendente non può comunque eccedere la somma:
– della retribuzione;
– degli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.
Sempre a differenza del passato, non è più previsto l’incremento degli importi massimi deducibili in relazione all’ubicazione della struttura produttiva alla quale è destinato il lavoratore o in base alle sue caratteristiche soggettive.
Ad esempio, andrebbero precisati i criteri di calcolo dell’incremento complessivo del costo del lavoro. La norma si limita infatti a stabilire che la deduzione compete nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci B.9 e B.14 del Conto economico. Si ritiene che tale aumento debba essere determinato confrontando:
– da un lato, il costo del personale classificabile nelle voci B.9 e B.14 del Conto economico nel periodo d’imposta di assunzione (es. 2014);
– dall’altro, il costo del personale classificabile nelle voci B.9 e B.14 del Conto economico nel periodo d’imposta precedente a quello di assunzione (es. 2013).
Inoltre, andrebbero illustrate le conseguenze del mutamento, nei successivi periodi d’imposta, delle condizioni che, in un determinato esercizio, hanno attribuito il diritto alla fruizione dell’incentivo.
Si supponga che, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, l’incremento complessivo del costo del personale rispetto al bilancio dell’esercizio precedente ammonti a 21.000 euro e che Tizio eCaio, assunti in data 1° gennaio 2014, attribuiscano nel 2014 il diritto a fruire della deduzione per un importo, rispettivamente, di 9.000 e 12.000 euro.
Qualora, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, l’aumento complessivo del costo del personale (rispetto al precedente bilancio) ammonti a 10.000 euro, non è chiaro se la deduzione effettiva spettante per Tizio e Caio nel 2015 dovrà essere rideterminata (4.286 euro per Tizio e 5.714 euro per Caio) al fine di tenere conto della diminuzione di detto limite oppure se la deduzione continui a competere negli importi iniziali (9.000 euro per Tizio e 12.000 euro per Caio), fermi restando gli altri requisiti.
Al riguardo, in ordine alla “vecchia” deduzione, Assonime (circolare 16 giugno 2006 n. 24, § 3.2.1) aveva proposto di distinguere tra:
– condizioni relative al singolo dipendente, diverse dall’interruzione del rapporto di lavoro (es. aumento/riduzione del suo costo, mutamento dell’orario o del periodo di lavoro, ecc.): il loro cambiamento dovrebbe influenzare l’importo della deduzione negli esercizi successivi, incrementandolo o riducendolo;
– condizioni relative alla generalità o a più dipendenti (es. variazione dell’incremento complessivo del costo del lavoro): il loro cambiamento non dovrebbe influenzare l’importo della deduzione spettante, che quindi risulterebbe sempre pari all’importo determinato nel primo esercizio.
Adottando l’orientamento di Assonime, riprendendo l’esempio sopra formulato anche nel 2015 la deduzione spettante ammonterebbe a 9.000 euro per Tizio e a 12.000 euro per Caio (al ricorrere degli altri requisiti).
L’Amministrazione finanziaria dovrebbe confermare la bontà di tale impostazione riguardo all’attuale versione dell’incentivo.