

in occasione della recente Circolare n. 9/E del 24 aprile 2013 dell’Agenzia delle Entrate, riguardante il mancato rispetto dell’obbligo di tenuta del Registro IVA Minori, sono a ricordare anche:
– i profili inerenti la necessità di trasparenza e tracciabilità delle operazioni finanziarie poste in essere da Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e che le operazioni in contanti nelle associazioni sportive dilettantistiche sono soggette ad una disciplina rigida: il limite di € 516,46 deve essere considerato per ogni singolo pagamento e non quantificato cumulando più operazioni, infatti il divieto posto a carico delle associazioni sportive dilettantistiche di effettuare pagamenti in contanti oltre il limite di 516,46 euro è del tutto indipendente dalle disposizioni previste in materia di antiriciclaggio;
– l’elenco dei i LIBRI ASSOCIATIVI OBBLIGATORI:
– le comunicazioni SIAE
– la certificazione dei compensi ed i rimborsi delle piccole spese
Il libro soci di una Associazione
sia Asd o culturale ricreativa, è uno strumento molto utile e serve anche a semplificare eventuali controlli della Agenzia delle Entrate / SIAE / Guardia di Finanza / Vigili Urbani / Polizia Annonaria.
Come deve essere strutturato quindi un buon Libro Soci.
Per prima cosa deve contenere i dati dei soci (fondatori, ordinari e quelli che compongono il Consiglio Direttivo), elencati in modo progressivo e numerati per data di richiesta di iscrizione.
L’accettazione dell’iscrizione può non essere contestuale alla domanda.
Il Consiglio Direttivo potrebbe per statuto essere chiamato a votare la domanda di ammissione.
Le date di avvenuta iscrizione da riportare nel Libro Soci saranno probabilmente cumulative (e corrispondenti ai Verbali di riunione).
Nel caso in cui un socio non versi la quota sociale, il suo nominativo dovrà comunque rimanere nel Libro Soci e verrà annotato il mancato pagamento della quota per il relativo anno sociale.
Oltre alla data di richiesta di iscrizione e alla data di accettazione dell’iscrizione, il Libro Soci dovrà riportare il numero progressivo della tessera di iscrizione e poi tutti i dati anagrafici classici: Nome, Cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, recapiti e chi vuole anche gli eventuali dati di un documento di riconoscimento.
Nei casi di soci minorenni, è opportuno che vi sia anche l’anagrafica del genitore o tutore legale.
L’eventuale data di annullamento dell’iscrizione va riportata nel Libro Soci ed anche quello della cessazione della carica di socio che può avvenire o a seguito di provvedimenti causati dal non rispetto dello Statuto o per recesso volontario.
Perciò il libro soci riportare, con numerazione progressiva cronologicamente, la data di iscrizione del socio all’associazione e le sue generalità (cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale ed eventuali variazioni di domicilio);
c) indicare la quota sociale versata dal socio nell’anno e la categoria di socio a cui il singolo appartiene (è possibile infatti diversificare la tipologia dei soci aderenti all’Associazione);
d) riportare la data di recesso, di decesso, di espulsione o di decadenza dalla qualifica di socio.
Altri libri sociali.
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci; dove è riportato per primo l’atto costitutivo della associazione ed almeno, ogni anno, il verbale di approvazione del rendiconto (ed eventualmente trascritto il rendiconto medesimo).
Il rendiconto annuale deve essere datato e firmato da tutto il Consiglio Direttivo.
– il libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo; dove sono riportati i verbali delle decisioni del consiglio (ed eventualmente trascritto il rendiconto se non riportato a libro assemblee).
I libri verbali devono essere stampati periodicamente su carta intestata progressivamente numerata, riportando in calce, per ogni incontro, la firma del presidente dell’organo deliberante e del segretario di volta in volta nominato. Consigliamo di istituire i libri come quelli delle SRL. Quindi una numerazione progressiva con indicazione dell’anno di mesa in uso (esempio: 2013/1 per la prima pagina) ed un totale pagine (esempio 50)
Quindi sulla prima pagina riportare la dicitura: questo libro (esempio libro dei verbali del consiglio direttivo) si compone di n50 pagine numerate progressivamente dalla numero 1 alla numero 50 istituito oggi 10/10/2013.
Registro IVA Minori.
Come chiarito dalla Circolare n. 9/E del 24 aprile 2013 dell’Agenzia delle Entrate, il mancato rispetto dell’obbligo di tenuta del Registro IVA Minori, non comporta la decadenza dai benefici fiscali previsti dalla L. 398/1991 purchè l’Associazione “sia in grado di fornire all’amministrazione finanziaria i riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini fiscali ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito e dell’IVA.
Resta fermo che qualora la società/associazione sportiva dilettantistica non sia in grado di produrre alcuna documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398 del 1991, la stessa decadrà dal predetto regime di favore”.
In ogni caso è prevista una sanzione amministrativa da euro 1032 ad euro 7746.
Il Registro IVA Minori è uno degli adempimenti contabili che tutte le Associazione in situazione di regime fiscale 398/1991 sono tenuti a seguire.
Si tratta di un registro fiscale non soggetto a vidimazione.
Si devono compilare mese per mese le entrate commerciali per categoria di aliquota IVA (il 21%, 22%, 10% o il 4% in base alla categoria commerciale), con l’obbligo di effettuare la compilazione entro il 15 del mese successivo a quello a cui si fa riferimento.
Il registro può essere del tipo registro iva delle fatture emesse.
Ogni tre mesi invece sarà necessario compilare la parte del registro relativa alla liquidazione dell’IVA.
L’IVA da versare è determinata applicando all’IVA a debito le seguenti detrazioni forfettarie:
Alla fine della lista o su registro separato (tipo registro IVA acquisti) numerato progressivamente per anno (esempio: 2013/1 etc.) va compilata una parte del registro dedicata ai rimborsi spese non forfettari ed i rimborsi per piccole spese non documentate: deve essere effettuato un riepilogo delle spese che i vari soci hanno sostenuto o anticipato per conto (o a nome) dell’Associazione.
Se il rimborso spese è forfettario, invece, è percepito e assimilato ad un compenso e dovrà essere dunque trattato come una prestazione di lavoro occasionale.
Ovviamente, pur non trattandosi di un registro che richiede vidimazione da parte di enti competenti, è necessario che segua un modello prestabilito; dunque, il registro è comodamente reperibile nelle cartolerie e nei negozi che trattano forniture per ufficio.
Quando va versata l’IVA.
L’imposta, calcolata con gli abbattimenti di cui sopra, dovrà essere versata, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, mediante Modello F24 in via telematica dal conto corrente bancario intestato all’Associazione, senza maggiorazione di interessi. I codici di tributo IVA da indicare nel Modello F24 di versamento dell’imposta sono i seguenti:
6031 per l’IVA del 1° trimestre,
6032 per IVA del 2° trimestre,
6033 per l’IVA del 3° trimestre,
6034 per l’ IVA del 4° trimestre.
E’ prevista la possibilità di avvalersi della compensazione e si è esonerati dal versamento dell’acconto annuale IVA, oltre che dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale.
La compilazione del Registro IVA Minori è importante.
Il Registro IVA Minori è uno dei pochi obblighi di contabilità che ci viene imposto è bene rispettarlo, anche nell’ipotetica previsione di controlli fiscali o di una richiesta di visione del Registro stesso da parte della SIAE, l’organo al quale lo Stato ha riconosciuto un potere di vigilanza e controllo sulle attività delle Associazioni.
Certificazione compensi e rimborsi per piccole spese non documentate
Per rimborsare le piccole spese non documentabili (telefonate, piccoli scontrini smarriti, carburante utilizzato su vetture di proprietà dei collaboratori per trasferte entro il comune sede del circolo ecc.) è possibile procedere all’erogazione di somme inferiori alle 25,82 euro, non soggette alla ritenuta d’acconto, alle seguenti condizioni:
a) il rimborso (che è nei fatti un compenso) può essere erogato solo per i volontari e i collaboratori occasionali, con esclusione, pertanto, dei collaboratori coordinati e continuativi; b) non deve essere un acconto su maggiori compensi; c) si deve costituire un apposito registro in cui indicare generalità e indirizzo del percipiente, entità e causale delle somme versate; d) la ricevuta del collaboratore (da conservare nella contabilità del circolo/società) avrà le classiche indicazioni delle ricevute per compensi o per rimborsi spese (generalità e codice fiscale del percipiente, causale delle somme versate, ecc.) con l’indicazione che le somme sono escluse da ritenuta d’acconto in quanto importi inferiori alle 25,82 euro erogati da ente non commerciale.
Poiché, come precisato in precedenza, queste somme non sono dei rimborsi in senso tecnico, ma dei piccoli compensi forfetari (che pertanto si prestano anche a rimborsare le piccole spese non documentate) se ne può fare uso anche per compensare i collaboratori occasionali che effettuano prestazioni episodiche a favore dei comitati.
In nessun caso, invece, si deve far uso di questo sistema per pagare i collaboratori coordinati e continuativi o per pagare acconti su prestazioni di valore uguale o superiore a 25,82 euro. Compensi per esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica e per collaborazioni coordinate e continuative a carattere amministrativo-gestionale
In base all’art. 37 c.1 della legge 342/2000, infatti, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine, dagli enti di promozione sportiva e da qualsiasi altro organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto, scontano il seguente trattamento agevolato ai fini delle imposte sui redditi:
– i primi 7.500,00 euro (cumulativi per persona fisica, quindi anche se erogati da altre società sportive) non costituiscono reddito e, pertanto, non comportano obblighi di ritenuta e versamento;
– sull’imponibile superiore a 7.500,00 euro e fino a 28.158 euro si applica una ritenuta secca a titolo di imposta con aliquota del primo scaglione di reddito (23%) e a ritenute a titolo di addizionale IRPEF regionale e locali;
– gli ulteriori compensi corrisposti sono soggetti a ritenuta a titolo d’acconto con applicazione dell’aliquota del primo scaglione di reddito (23%).
I compensi per esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica sono, altresì, esclusi da contribuzione previdenziale (sia INPS che ENPALS) e assicurativa (INAIL).
Con La Risoluzione n. 34 del 26/03/2001, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti sul significato che va attribuito alla locuzione “esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica” stabilendo che l’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica comprende le prestazioni di tutti quei soggetti che sono “funzionali”, ossia necessari, alla concreta realizzazione delle manifestazioni sportive, ivi inclusa la prestazione dell’eventuale dirigente sportivo incaricato di ruoli di rappresentanza.
Osserviamo che il termine “manifestazione sportiva”, utilizzato dai tecnici dell’Agenzia, non può che essere inteso nel senso più ampio e inclusivo del termine in modo da comprendere ogni attività, anche periodica, ripetitiva o continuativa, nell’ambito della quale viene esercitato direttamente lo sport dilettantistico (tornei, corsi d’istruzione, gare, eventi e manifestazioni a carattere sportivo e/o ludico-motorio, attività in cui lo sport e l’esercizio motorio sono dirette al recupero di persone in situazioni di marginalità, handicap fisico o psichico, ecc., all’intrattenimento dell’infanzia, ecc.).
In tal senso possono fruire dei compensi di cui all’art. 81 comma 1) lett. m) del DPR 917/1986 (TUIR), come modificati dall’art. 37 legge 342/2000 possono fruire dei compensi in oggetto: le seguenti figure:
a) atleti dilettanti;
b) arbitri e giudici di gara dilettanti;
c) istruttori di discipline sportive non professionisti (ovvero non dotati di partita iva);
d) istruttori e intrattenitori di discipline ludico-motorie per bambini, portatori di handicap, ecc.
e) allenatori non professionisti (nel senso di cui al punto c);
f) membri di commissioni giudicatrici e disciplinari;
g) segretari e collaboratori addetti esclusivamente all’organizzazione e al supporto dell’attività sportiva (con esclusione tassativa degli addetti a funzioni amministrative e contabili);
h) custodi e manutentori di impianti sportivi ove impiegati nell’ambito di manifestazioni, tornei, corsi di istruzione, tenuti in sedi itineranti o diverse da quella abituale del circolo. (con esclusione, quindi, di coloro che attengono a mansioni di custodia, manutenzione o pulizia generale delle sedi sociali);
i) tecnici, autisti e altro personale di supporto occasionale in caso di manifestazioni itineranti
l) dirigente sportivo con funzioni di rappresentanza nel senso e con i limiti che verranno chiariti appresso.
Non possono fruire dei compensi in oggetto:
1) i dirigenti la cui carica prevede l’esercizio di una funzione dirigenziale di tipo amministrativo (amministratore, segretario, tesoriere, ecc.) che potranno stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a carattere amministrativo-gestionale;
2) i collaboratori con funzioni amministrative quali i contabili o i segretari generici per cui è possibile operare in analogia a quanto detto nel punto precedente;
3) gli ausiliari e gli addetti alle pulizie e alla manutenzione della sede sociale, dei circoli di somministrazione alimenti e bevande e di ogni luogo o impianto non direttamente destinato all’esercizio dell’attività sportiva (nel senso fisico del termine);
4) tutti i liberi professionisti esercitanti le professioni liberali (ivi inclusi commercialisti, avvocati e medici dello sport) e quelle non regolamentate (es. fisioterapisti), per le prestazioni oggetto della propria professione;
5) sportivi, arbitri e giudici di gara professionisti anche se partecipano ad eventi sportivi a carattere dilettantistico;
6) le imprese, gli enti e le associazioni in qualunque forma costituite;
7) i dipendenti.
Per quanto riguarda i dirigenti sportivi va rilevato che la Risoluzione n. 34 pone alcuni limiti all’erogazione dei compensi agevolati.
Viene richiesto, infatti, che il dirigente non svolga già altre funzioni in regime di collaborazione coordinata e continuativa (si intendono le eventuali funzioni amministrative e gestionali) e che la remunerazione, anche quando erogata per l’attività di partecipazione alle manifestazioni e, in generale, all’attività sportiva, non avvenga in base a norme organizzative interne (statuto o regolamento).
Pertanto i suddetti compensi potranno essere erogati ai dirigenti alle seguenti condizioni:
a) il dirigente, se impegnato in attività di tipo gestionale (e sicuramente lo sono il Presidente, il Segretario e l’Amministratore) deve svolgere la suddetta attività sportiva dilettantistica a titolo gratuito e volontaristico;
b) le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa devono essergli conferiti in occasione di attività sportive documentate e verificabili, alla cui organizzazione e svolgimento il dirigente medesimo ha concretamente e fisicamente partecipato; ciò va indicato anche nella documentazione contabile che attesta l’avvenuto pagamento delle somme;
c) la remunerazione in oggetto non deve essere prevista per statuto o regolamento ma scaturire, ad hoc, dai singoli eventi a cui il dirigente ha prestato la propria partecipazione sia organizzativa che di rappresentanza.
L’erogazione dei compensi per esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica, impone ai circoli sportivi il rispetto di alcuni adempimenti già previsti dal D.M. 473 del 1999 e, in particolare:
– acquisire, all’atto del pagamento del compenso, autocertificazione, da parte del beneficiario, degli emolumenti già ricevuti da altre società sportive oppure farsi rilasciare una liberatoria con cui il medesimo garantisce che percepirà compensi per attività sportiva diretta solo dalla vostra società;
– certificare ai beneficiari i compensi effettuati a loro favore ai sensi delle leggi 133/1999 e 342/2000 anche se non è stata effettuata alcuna ritenuta;
– inserire nella dichiarazione del sostituto di imposta (770) anche i nominativi delle persone fisiche che hanno beneficiato dei compensi di cui alle leggi prima indicate e ciò anche se non si è proceduto ad alcuna ritenuta.
Per quanto riguarda, invece, gli obblighi dichiarativi dei percipienti, l’Agenzia delle Entrate, ha precisato che non dovranno procedere alla dichiarazione dei redditi:
1) i percipienti i cui compensi per esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica non hanno superato il plafond annuale esente di 7500,00 euro, qualunque sia l’ammontare degli altri redditi posseduti;
2) i percipienti i cui compensi sopra elencati, hanno superato, nell’anno, il plafond di 7.500,00 euro ( per cui l’eccedenza è soggetta ad imposta secca alla fonte) ma non quello di 28.157,00 euro (oltre il quale l’eccedenza è soggetta a ritenuta d’acconto) a condizione che le predette somme costituiscano l’unico reddito dei percipienti stessi. Sono comunque obbligati alla dichiarazione i percipienti che:
3) hanno ricevuto, nell’anno, compensi suindicati per un ammontare superiore alla soglia di 28.157,00 euro; 4) hanno ricevuto , nell’anno, compensi suindicati per un ammontare superiore alla soglia dei 7500,00 euro esenti ma non a quella dei 28.157,00 euro in presenza, tuttavia, di altri redditi.
Le norme prima descritte per le collaborazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle collaborazioni coordinate e continuative a carattere amministrativo e gestionale non professionali, che pertanto scontano il medesimo trattamento fiscale e previdenziale già analizzato in questo paragrafo