

A decorrere dal 1/01/2010 mutano radicalmente numerose regole che disciplinano il trattamento dell’Iva nelle
operazioni con paesi UE ed ExtraUE; in particolare subiscono rilevanti modifiche:
• il regime della territorialità dell’imposta
• la disciplina dell’Intrastat
• i rimborsi dell’Iva assolta nei Paesi UE ed extraUE
Clicca qui per dettagli Iva Estero Novità
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI AI FINI IVA
Di fondamentale importanza al fine di stabilire l’assoggettabilità ad IVA di una determinata operazione
commerciale è il cosiddetto:
• “presupposto territoriale”
• presupposto soggettivo (attività d’impresa, arte o professione)
• presupposto oggettivo (cessioni di beni, prestazione di servizi).
In generale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi si considerano “effettuate nello Stato” (e quindi da
assoggettare ad IVA e da fatturare regolarmente) quando sono effettivamente eseguite sul territorio italiano; a
questa regola principale si innestano numerose deroghe, elencate nel seguito.
Art. 7 comma 1 Dpr 633/72:
a) per “Stato” o “territorio dello Stato” si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d’Italia
e delle acque italiane del lago di Lugano;
b) per “Comunità” o “territorio della Comunità” si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della
Comunità economica Europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella lettera a):
1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
2) per la Repubblica federale di Germania, l’isola di Helgoland ed il territorio di Busingen;
3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d’oltremare;
4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
4‐bis) per la Repubblica di Finlandia, le isole Aland;
c) il Principato di Monaco e l’isola di Man e le zone di sovranita’ del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si intendono compresi nel territorio
rispettivamente della Repubblica francese , del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro.