

Vendita di quote con riserva di proprietà da iscrivere subito e da disciplinare.
Uno Studio del Consiglio nazionale del Notariato sottolinea l’opportunità di una regolamentazione pattizia dei diritti nelle varie situazioni
La vendita di quote di srl con riserva di proprietà, da iscrivere immediatamente nel Registro delle imprese, è opportuno che regolamenti i diritti spettanti nella fase di passaggio dello “status socii”. A precisarlo è lo Studio n. 99-2012/I del Consiglio nazionale del Notariato.
Indipendentemente dalla qualificazione giuridica della quota di srl (in termini di bene giuridico o di bene mobile registrato) non appare dubitabile l’applicazione dell’istituto della vendita con riserva della proprietà, che può avere ad oggetto beni di qualsiasi natura.
La tesi che meglio coglie l’essenza economica dell’operazione, collocando in un organico schema causale le diverse posizioni contrattuali, risulta essere quella che rinviene il nucleo centrale della vendita con patto di riservato dominio nella funzione di garanzia rappresentata dal differimento dell’effetto traslativo.
Al venditore è consentito il recupero del bene senza il ricorso alle procedure esecutive, mentre l’acquirente diviene, dal momento della conclusione del contratto, titolare di una posizione giuridica soggettiva ampia, rispetto alla quale si è anche parlato di autonomo diritto reale. Ad ogni modo, ci si trova di fronte ad un istituto giuridico adattabile anche a modalità di pagamento diverse da quella rateale, potendo essere incluso anche in una vendita che preveda il pagamento interamente o parzialmente differito.
Tutto ciò premesso, lo Studio del Notariato osserva come l’atto di cessione di quote vada formalizzato ed iscritto nel Registro delle imprese senza attendere il definitivo trasferimento della proprietà.
In particolare, occorre dare immediata pubblicità della cessione di quota con annotazione della riserva di proprietà, mentre, al momento del pagamento integrale del prezzo, si procederà all’iscrizione di tale circostanza (i Conservatori dei Registri delle imprese della Lombardia ed i locali Notai, in una recente massima, hanno reputato necessario procedere entro 30 giorni dalla data dell’atto utilizzando il codice specifico del trasferimento del Modello S ed inserendo nel campo VINCOLI o NOTE la dicitura “con riserva di proprietà”). Ai fini della modificazione dell’annotazione è reputato idoneo un atto di consenso unilaterale da parte del venditore alla cancellazione della riserva (la suddetta massima dei Conservatori e dei Notai lombardi, di contro, ha configurato come necessaria una comunicazione congiunta). Una volta estinta l’obbligazione di pagamento, tuttavia, la mancata cancellazione della riserva non impedirà la successiva circolazione del bene, purché sia comunque possibile dimostrare tale circostanza (resta, peraltro, preferibile l’effettuazione della suddetta formalità). È sempre al momento della conclusione della vendita con patto di riservato dominio, inoltre, che devono essere valutate eventuali clausole di prelazione e gradimento.
La doverosità dell’iscrizione immediata della vendita con riserva della proprietà emerge anche in relazione alla peculiare efficacia della stessa nel dirimere i contrasti tra diversi aventi causa (art. 2470 comma 3 c.c.); la sua procrastinazione – oltre a determinare l’insorgere di una responsabilità del notaio – comprometterebbe la posizione dell’acquirente nei confronti di eventuali successivi aventi causa.
Resta la questione concernente l’acquisto dello “status socii”, tipicamente dipendente dalla titolarità della partecipazione, che, nel caso di specie, sarà definitivamente acquisita solo con il verificarsi dell’effetto traslativo; è anche vero, tuttavia, che, avendo riguardo ai profili causali della vendita con riserva di proprietà, l’intento delle parti è quello di rendere l’acquirente immediatamente beneficiario delle situazioni giuridiche soggettive derivanti dalla titolarità della quota, mentre il differimento del momento della definitiva acquisizione della stessa è dovuto solo alla funzione di garanzia insita nello schema negoziale adottato. In tale contesto, allora, si ritiene che i rilievi sull’inammissibilità di un frazionamento delle posizioni giuridiche soggettive derivanti dalla partecipazione sociale in forza dell’autonomia privata, a livello contrattuale, non debbano valere per una fattispecie nominata, quale è la vendita con riserva della proprietà, dalla quale, come evidenziato, è possibile far derivare, in capo all’acquirente, una posizione assimilabile a quella di un diritto reale. Pertanto, anche in ossequio a quello che è l’intento delle parti, la quota deve essere posta immediatamente nella disponibilità dell’acquirente, conformemente alle risultanze presso il Registro delle imprese, nel quale si darà conto della riserva della proprietà.
Obbligo di risarcimento in caso di violazione degli accordi
Non appare, peraltro, opportuno prevedere un’esclusiva in favore dell’acquirente (circostanza che si verifica ove nulla sia disposto); occorre, invece, una puntuale regolamentazione pattizia sulla spettanza dei diritti in relazione alle differenti situazioni ipotizzabili, la cui violazione darà luogo unicamente a conseguenze sul piano risarcitorio.
Comitato Regionale Notarile Lombardo ha elaborato due nuove massime in materia di procedura di deposito ed iscrizione di cessioni di partecipazioni di srl e di aziende soggette a condizione sospensiva o risolutiva ovvero ad un patto di riservato dominio.
In caso di cessione di quote di srl sotto condizione sospensiva, non verificandosi immediatamente gli effetti traslativi, il cedente rimane titolare dei diritti connessi. E quindi:
– nell’elenco dei soci rimane il nominativo del cedente, ma a margine occorre inserire una nota circa l’avvenuta cessione della quota sotto condizione sospensiva;
– alla comunicazione del verificarsi della condizione sospensiva, viene inserito il nominativo dell’acquirente;
– nel caso di comunicazione del mancato definitivo verificarsi della condizione sospensiva, viene cancellata la nota a margine del nominativo del cedente.
In caso di cessione di quote di srl sotto condizione risolutiva, gli effetti traslativi si verificano immediatamente, ma il cessionario ne diviene titolare solo “condizionatamente”. E quindi:
– nell’elenco dei soci viene inserito il nominativo dell’acquirente, ma a margine di esso una nota deve chiarire che l’avvenuto acquisto della quota è sotto condizione risolutiva;
– alla comunicazione del verificarsi della condizione risolutiva, viene reinserito il nominativo del cedente;
– nel caso di comunicazione del mancato definitivo verificarsi della condizione risolutiva, viene cancellata la nota a margine del nominativo dell’acquirente.
Analogamente si procede nel caso di cessione con riserva di proprietà. E quindi:
– nell’elenco dei soci viene inserito il nominativo dell’acquirente, ma a margine di esso una nota deve chiarire che l’acquisto della quota è avvenuto con riserva di proprietà in capo al cedente;
– alla comunicazione di avvenuto saldo del prezzo, viene cancellata la nota a margine del nominativo dell’acquirente;
– nel caso di comunicazione del mancato saldo del prezzo, viene reinserito il nominativo del cedente.
Mentre il deposito per l’iscrizione degli atti di cessione di quote con effetti condizionati, sospensivamente o risolutivamente, ovvero con riserva della proprietà, deve avvenire entro 30 giorni dalla data dell’atto, utilizzando il codice specifico del trasferimento del Modello S ed inserendo nel campo VINCOLI (o NOTE) la dicitura opportuna, la comunicazione degli eventi successivi non è soggetta a termini (né, quindi, a sanzioni, in caso di deposito oltre i 30 giorni dall’evento).
Essa va depositata utilizzando il codice 99 (ALTRO) del campo TRASFERIMENTO del Modello S, inserendo nel campo VINCOLI (o NOTE) una dicitura che dia conto dell’evento verificatosi (ad esempio, “accertamento di verificata condizione”, “accertamento di mancato verificarsi di condizione”, “saldo – o mancato saldo – di corrispettivo di compravendita con riserva di proprietà”) e indicando nel “Modello note” il riferimento al deposito originario. Tale comunicazione deve essere effettuata “congiuntamente” dalle parti dell’atto di cessione, salvo che si tratti di eventi il cui verificarsi può essere accertato tramite documenti, atti o certificati che ne facciano oggettivamente stato (in tal caso, la comunicazione può essere effettuata da una sola delle parti, allegando la relativa documentazione).
Le medesime esigenze di fornire un’adeguata pubblicità si presentano nel caso di cessione di azienda soggetta a condizione, sospensiva o risolutiva, o con riserva di proprietà. In tali ipotesi, il deposito al Registro delle imprese per la successiva iscrizione degli atti di trasferimento di azienda condizionati o con riserva della proprietà in capo al cedente deve avvenire in ogni caso entro 30 giorni dalla data dell’atto e deve essere effettuato utilizzando il codice 99 (ALTRO) del campo OGGETTO ATTO del Modello TA ed inserendo nel relativo campo libero la dicitura “compravendita [o il diverso negozio traslativo] sotto condizione sospensiva [o sotto condizione risolutiva ovvero con riserva di proprietà]”.
La comunicazione degli eventi successivi – anche in tal caso, almeno di regola, da effettuarsi congiuntamente – è depositata utilizzando il codice 99 (ALTRO) del campo OGGETTO ATTO del Modello TA ed inserendo nel relativo campo libero una dicitura che dia conto dell’evento verificatosi (ad esempio, “accertamento di verificata condizione”, “accertamento di mancato verificarsi di condizione”, “saldo – o mancato saldo – di corrispettivo di compravendita con riserva di proprietà”) ed indicando nel “Modello note” il riferimento al deposito originario. Tale comunicazione non è soggetta a termine (né, quindi, a sanzioni, in caso di deposito oltre i 30 giorni dall’evento).