Come costituire una società a responsabilità limitata SRL

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La costituzione di una SRL è necessariamente un atto Notarile.
Il Notaio con il quale normalmente collaboriamo è conveniente e fa pagare per la costituzione una parcella di circa 1.800 euro +iva.
Per l’assistenza alla costituzione il nostro preventivo è di euro 450+iva mentre per la attivazione con ComUnica il costo è di euro 150+iva+diritti camerali.

Ci occupiamo noi di tutti gli adempimenti per la costituzione e dovranno essere versati i decimi del Capitale sociale presso una Banca da Lei scelta.

Il capitale minimo necessario per la costituzione della società è di 10mila euro.
vedi in fondo le annotazioni operative (*)per il versamento dei decimi di capitale sociale.

All’atto Notarile devono essere presenti tutti i soci costituenti la SRL con documento di identità valido in originale e codice fiscale o tessera sanitaria in originale.

Se gli amministratori non sono soci dovranno essere presenti anch’essi al fine di accettare la carica.

Non esiste limite massimo di capitale sociale, tuttavia per le società che hanno un capitale sociale pari o superiore a 120.000 euro è necessaria la nomina del collegio sindacale o del Sindaco Unico. Solitamente le quote di partecipazione dei soci sono proporzionali ai conferimenti.

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Si immagini, ad esempio, la Alfa Srl con 3 soci che hanno apportato un totale di euro 10.000 i seguenti conferimenti:

Socio A euro 1.000;
Socio B euro 3.000;
Socio C euro 6.000.

La percentuale di partecipazione agli utili sarà proporzionale ai conferimenti:

Socio A 10%;
Socio B 30%,
Socio C 60%.

È possibile determinare quote di partecipazione diverse e, in tal caso, occorrerà darne indicazione nell’atto costitutivo.

Medesima procedura va eseguita qualora si intenda offrire a un socio una retribuzione come dipendente, un emolumento come amministratore o altri tipi di compensi.

Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto e devono essere effettuati i conferimenti previsti. Con il termine sottoscrizione si intende acquisire il diritto di averne la quota parte sottoscritta e il dovere di versare i conferimenti nei tempi e nei modi previsti.

Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, dovrà essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro.

Nel caso di costituzione di SRL unipersonale, a socio unico, il capitale va versato per intero ai sensi dell’articolo 2464 del codice civile.

Per i conferimenti diversi dal denaro è necessaria espressa previsione nell’atto costitutivo. I soci devono poi versare il rimanente capitale entro la chiusura del primo esercizio. Qualora un socio non esegua il conferimento nei termini prescritti, gli amministratori lo diffidano ad eseguirlo entro trenta giorni, decorso tale termine la quota del socio moroso può essere venduta agli altri soci. In mancanza di acquirenti, questi viene escluso e il capitale sociale ridotto.

Il diritto di recesso di un socio può essere esercitato in ogni momento con un preavviso di almeno 180 giorni.
Il socio che recede ha il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in relazione al patrimonio sociale determinato, tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo dei soci, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale.

Non esitate a contattarci per ogni ulteriore chiarimento di cui avesse bisogno e per ogni altra esigenza e delucidazione.

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————–(*) Foglio Informativo Per Versamento Decimi Di Capitale Per Societa’ Costituende——————-
Al fine di costituire una SRL è necessario versare il 25% del capitale sociale previsto per la costituenda SRL
(Il minimo capitale deve essere di euro 10.000 e quindi i decimi un minimo di euro 2.500).
Sono necessari per il versamento dei decimi:
– il nome definitivo previsto per la SRL;
– i dati dei soci, codice fiscale, dati anagrafici;
– le percentuali definitive di partecipazione al capitale della SRL
– l’attività principale esercitata ed il codice ATECO
Il versamento dei decimi avviene presso una banca.
Il conto corrente aperto ad una società costituenda è un rapporto ad operatività limitata che permette ai soci sottoscrittori di società di capitali di depositare delle somme, nella misura prevista dal codice civile, al fine di procedere alla costituzione della società. Ogni altra operazione sul conto non è consentita.

La somma è versata su un conto non disponibile e verrà restituita agli eventi diritto previa esibizione della documentazione di costituzione, ai sensi dell’art 2 del D.P.R 10/2/1986, n.30. Il ritiro delle somme versate è possibile solo previa consegna – da parte di soggetti a ciò legittimati e  nei termini eventualmente previsti in contratto – di specifica documentazione attestante la costituzione o la mancata costituzione della società. Il conto corrente decimi verrà quindi  “trasformato” in un conto operativo intestato alla società al momento di presentazione alla banca dell’originale dell’atto costitutivo con i timbri della registrazione.
La restituzione del predetto deposito verrà effettuata anche ai sensi dell’art. 2331 4° comma c.c. alla Società Costituenda e per essa agli amministratori ovvero ai sottoscrittori qualora, trascorsi novanta giorni dalla data del suddetto, la Società Costituenda non risulti iscritta nel registro delle imprese
Nel caso di mancata costituzione la presente ricevuta dovrà essere restituita alla Banca per il rimborso del capitale versato.
La Banca potrà restituire le somme prima del decorso del termine di cui sopra solo previa presentazione di una dichiarazione firmata da tutti i sottoscrittori con cui gli stessi dichiarano di rinunciare alla costituzione della Società e di manlevare la Banca da qualsiasi contestazione in merito.
Fino all’iscrizione della Società Costituenda nel Registro delle Imprese ed alla consegna dei relativi documenti alla Banca, il deposito, oggetto del presente atto, sarà regolato dalle norme in materia di deposito in denaro — art. 1834 e seg. c.c..
Salvo patto contrario, le somme depositate sono improduttive di interessi.