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Commercialista

12
MAR
2015

Esonero Contributivo Per Assunzioni A Tempo Indeterminato

Posted By : Andrea Pavoni
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La legge di stabilità 2015 ha introdotto un nuovo incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato con decorrenza nell’anno 2015, consistente nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di 8.060,00 euro annui. Nel corso dell’iter parlamentare, il beneficio – destinato alla generalità dei datori di lavoro privati – è stato esteso alle assunzioni a tempo indeterminato di operai agricoli, benché sulla base di specifiche condizioni.

A fronte di ciò, è stata disposta la soppressione, dall’1.1.2015, dei benefici contributivi previsti dalla L. 407/90 per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati o in CIGS da almeno 24 mesi.

1PREMESSA

La L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), ai co. 118, 119 e 121 dell’art. 1:

  • da un lato, al dichiarato fine di “promuovere forme di occupazione stabile”, ha previsto l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (esclusi i premi INAIL), per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di 8.060,00 euro su base annua, a favore:
    • della generalità dei datori di lavoro privati, per l’effettuazione, nel corso del 2015, di assunzioni a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico) di lavoratori che non risultino essere stati occupati a tempo indeterminato, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, presso qualsiasi datore di lavoro ovvero, nel periodo ottobre 2014 – dicembre 2014, presso la stessa azienda che procede all’assunzione o presso società del medesimo “gruppo”;
    • dei datori di lavoro del settore agricolo, per l’effettuazione, nel corso del 2015, di assunzioni a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato) di lavoratori non occupati a tempo indeterminato nell’anno 2014 ovvero iscritti negli elenchi nominativi di tale anno, in qualità di lavoratori a tempo determinato, per un numero di giornate di lavoro inferiore a 250 giornate;
  • dall’altro, ha disposto la soppressione, a far data dal 2015, dei benefici contributivi previsti dall’ 8co. 9 della L. 29.12.90 n. 407 per l’assunzione a tempo indeterminato di disoccupati o soggetti in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) di lunga durata.

A tali disposizioni si affiancano i co. 120 e 122 – 124, concernenti la copertura finanziaria.

1.1  RATIO

La legge di stabilità è dichiaratamente volta ad introdurre una forma di riduzione del carico contributivo aziendale, a sua volta finalizzata a “promuovere forme di occupazione stabile” mediante la massima espansione della tipologia contrattuale “per sua natura caratterizzata da requisiti fondanti di stabilità”, vale a dire il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato2.

Le disposizioni in esame, dunque:

  • si aggiungono alle altre numerose norme, già esistenti nel nostro ordinamento, che prevedono il riconoscimento di benefici per l’assunzione di determinate categorie di lavoratori, in un contesto caratterizzato dalla stratificazione e dallo scarso coordinamento normativo, del quale la L. 10.12.2014 n. 183(il c.d. “Jobs Act”)3 prescrive, appunto, mediante delega al Governo, la razionalizzazione4;
  • rientrano tra le norme che, nel sistema di promozione e tutela del lavoro per il 2015 – a fronte di una perdurante situazione di crisi – mirano a valorizzare il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quale forma comune di contratto, riportandolo al centro della regolazione giuridica del lavoro e delle conseguenti decisioni di operatori economici, imprese e consulenti5.

Il riferimento è alle altre deleghe contenute nel “Jobs Act” e ai relativi DLgs. attuativi, cui l’agevolazione introdotta dalla L. 190/2014 risulta strettamente connessa, nell’abito di un disegno di politica del lavoro che:

  • si propone di restituire appetibilità al lavoro dipendente a tempo indeterminato, rendendolo non soltanto più conveniente rispetto agli altri tipi contrattuali, ma anche più flessibile;
  • a tale scopo, interviene su tre punti fondamentali6:
    • una significativa riduzione del costo del (solo) contratto di lavoro a tempo indeterminato. Si pensi, appunto, alle novità della legge di stabilità 2015 in materia di deducibilità dalla base imponibile IRAP dei costi dei dipendenti a tempo indeterminato7e, per quanto qui interessa, all’introduzione dell’esonero triennale dall’obbligo di pagamento dei contributi per i nuovi assunti a tempo indeterminato, a fronte del mantenimento della contribuzione piena – e maggiorata dell’1,40% per il finanziamento dell’ASpI – in relazione ai contratti a tempo determinato8 e dell’aumento dei contributi dovuti per i lavoratori “parasubordinati” iscritti alla Gestione separata INPS9;
    • l’incremento della flessibilità interna alla gestione del rapporto di lavoro, con la riforma, da parte dei DLgs. attuativi della L. 183/2014, della disciplina delle mansioni e dei controlli a distanza10;
    • la sostituzione dell’attuale regime sanzionatorio dei licenziamenti illegittimi con un regime caratterizzato da regole più chiare e da costi certi e prevedibili per le imprese, in modo da non pregiudicare la propensione all’assunzione con contratto a tempo indeterminato. Al riguardo, viene in considerazione l’introduzione, sempre nell’ambito dell’opera di attuazione della L. 183/2014, del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti11. Quest’ultimo – destinato, in generale, ad applicarsi ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dopo la sua entrata in vigore (avvenuta il 7.3.2015)12- non è un nuovo tipo contrattuale, ma il normale contratto di lavoro a tempo indeterminato “a disciplina del licenziamento rivisitata”, stante la previsione, quale rimedio generale a fronte di un licenziamento illegittimo, indipendentemente dal motivo, economico o disciplinare, addotto e a prescindere dalle dimensioni aziendali, di una tutela esclusivamente monetaria (corresponsione al lavoratore di un indennizzo certo e, appunto, “crescente” in relazione all’aumentare dell’anzianità di servizio del medesimo) e il mantenimento della tutela della reintegrazione nel posto di lavoro soltanto in caso di licenziamento discriminatorio, nullo o intimato in forma orale e in alcune altre limitate ipotesi13.

L’abolizione dei benefici contributivi per l’assunzione di disoccupati o cassaintegrati di lungo periodo, ex art. 8 co. 9 della L. 407/90, risulta, invece, motivata dalla necessità di “spostare” risorse a favore del finanziamento del nuovo esonero contributivo14.

1.2  DECORRENZA

In relazione alle disposizioni sopra richiamate, non è stata prevista l’emanazione di successivi provvedimenti attuativi.

Ne è derivato:

  • il sorgere del diritto a fruire del nuovo esonero contributivo triennale in capo ai datori di lavoro che abbiano proceduto, sin dall’1.1.2015, ad assunzioni a tempo indeterminato rispettose della normativa15. Ciò sebbene la concreta operatività dell’agevolazione fosse subordinata all’emanazione delle precisazioni e delle istruzioni tecniche dell’INPS, giunte, peraltro, in ritardo per consentire agli aventi titolo di avvalersi della stessa già dal mese di gennaio, con conseguente necessità, per l’Istituto, di fornire anche le indicazioni per il recupero dei benefici pregressi;
  • il venire meno dei benefici contributivi di cui all’ 8co. 9 della L. 407/90 con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati effettuate a partire dall’1.1.2015.

Chiarimenti ufficiali

Dopo vari interventi delle associazioni di categoria e sollecitazioni da parte degli operatori16, l’INPS è intervenuto con:

  • la circ. 29.1.2015 n. 17, recante i primi chiarimenti sulla gestione dell’esonero contributivo di cui all’ 1co. 118 ss. della L. 190/2014;
  • il messaggio 13.2.2015 n. 1144(pubblicato sul sito dell’Istituto il 16.2.2015), specificamente dedicato alle istruzioni operative da seguire per la concreta fruizione dell’esonero e la compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro;
  • il messaggio 6.3.2015 n. 1689, recante la comunicazione del rilascio del modulo telematico di presentazione dell’istanza di accesso al beneficio da parte delle aziende agricole.

Emerge da quanto sopra lo “scoordinamento temporale” – cui si è già accennato – tra il periodo agevolabile, iniziato sin dall’1.1.2015, e l’emanazione delle indicazioni applicative, diffuse tra la fine di gennaio e la metà di febbraio, quando ormai pressoché tutti i datori di lavoro avevano provveduto all’elaborazione e al pagamento dei contributi di competenza “gennaio 2015″, versando la contribuzione piena anche per i nuovi assunti in relazione ai quali avrebbero avuto diritto all’esonero, stante la mancata individuazione dei relativi codici autorizzativi da parte dell’INPS17.

Proprio per questo motivo, come vedremo anche in seguito, nel messaggio1144/2015, l’Istituto ha dettato le istruzioni, oltre che per l’esposizione nella denuncia contributiva dell’importo di esonero spettante nel mese corrente, anche per il recupero, nella stessa denuncia, dei maggiori contributi versati relativamente ai mesi di gennaio e febbraio 2015.

2AGEVOLAZIONE PER LA GENERALITÀ DEI DATORI DI LAVORO PRIVATI

2.1  DATORI DI LAVORO DESTINATARI DELL’AGEVOLAZIONE

Potenziali destinatari dell’abbattimento dei contributi previsto dall’art. 1 co. 118 della L. 190/2014 sono i tutti i “datori di lavoro privati”, indipendentemente:

  • dall’area geografica di svolgimento dell’attività;
  • dal settore di appartenenza;
  • dalla circostanza che rivestano, o meno, natura imprenditoriale.

Come confermato dall’INPS nella circ. 17/2015, dall’utilizzo, da parte del legislatore, della suddetta generalizzata espressione si evince, infatti, la volontà di ricomprendere nell’ambito applicativo dell’agevolazione la più ampia platea possibile, con conseguente riconoscibilità della stessa:

  • sia ai datori di lavoro che siano imprenditori ex  2082c.c., con possibilità di far rientrare in tale categoria anche:
    • gli enti pubblici economici, definibili “imprese” in quanto, pur avendo personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono in via principale o esclusiva un’attività economica ai sensi dell’ 2082c.c., in regime di concorrenza con gli altri imprenditori privati operanti nel medesimo settore;
    • gli organismi pubblici interessati da processi di privatizzazione (trasformazione in società di capitali), indipendentemente dalla proprietà, pubblica o privata, del capitale;
  • sia ai datori di lavoro non imprenditori, ossia i datori di lavoro privati non esercenti attività imprenditoriale ai sensi dell’ 2082c.c., quali studi professionali, associazioni (culturali, politiche, sindacali, di categoria, di volontariato), fondazioni, consorzi, organizzazioni di tendenza, partiti politici, ecc.18.

Il riferimento ai “datori di lavoro” consente, altresì, di annoverare tra i beneficiari le società cooperative e le Agenzie per il lavoro (artt. 4, 5 e 20 ss. del DLgs. 10.9.2003 n. 276), ove assumano personale a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ossia allo scopo di inviarlo “in missione” presso terzi utilizzatori (a tempo indeterminato o determinato)19.

Quanto all’irrilevanza del settore di appartenenza ai fini dell’esonero, va ancora rilevato che quest’ultimo, nel corso dell’iter parlamentare della L. 190/2014, è stato esteso anche ai datori di lavoro agricoli (inizialmente esclusi), ancorché con le specifiche condizioni e modalità di finanziamento definite dai co. 119 e 120.

Al riguardo, l’INPS, nella circ. 17/2015, ha affermato che:

  • poiché, nella prassi previdenziale, nella nozione di “rapporti di lavoro agricolo” rientrano esclusivamente i rapporti di lavoro instaurati dai datori di lavoro con gli operai del settore agricolo, la peculiare disciplina di cui ai citati co. 119 e 120 dell’ 1della legge di stabilità (cfr. il § 3) deve ritenersi applicabile ai soli rapporti a tempo indeterminato posti in essere con tale categoria di lavoratori;
  • alle assunzioni a tempo indeterminato di dirigenti, quadri e impiegati del settore agricolo si applica, invece, la disciplina generale di cui al precedente co. 11820.

Esclusioni

L’esonero contributivo non si applica nei confronti della Pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione di cui all’art. 1 co. 2 del DLgs. 30.3.2001 n. 165 (Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, enti pubblici non economici, ecc.).

2.2  RAPPORTI DI LAVORO AGEVOLATI

Sul piano oggettivo, l’incentivo di cui all’art. 1 co. 118 della L. 190/2014 – come integrato dai chiarimenti resi dalla circ. INPS 17/2015 – riguarda le “nuove assunzioni” effettuate:

  • con contratti di lavoro:
    • a tempo indeterminato;
    • decorrenti dall’1.1.2015 e stipulati non oltre il 31.12.2015;
  • a favore di operai (con esclusione di quelli del settore agricolo), impiegati, quadri e dirigenti (compresi quelli del settore agricolo; cfr. il paragrafo precedente).

Fig. 1 – Disciplina generale e disciplina specifica per le assunzioni di operai agricoli

Con riguardo alle tipologie contrattuali incentivate, l’agevolazione risulta applicabile – fatte salve le esclusioni di seguito considerate – a qualsiasi tipologia di contratto a tempo indeterminato.

Il riferimento è, in primo luogo, al contratto a tempo indeterminato “ordinario”, pienamente utilizzabile sin dall’1.1.201521, pur essendo destinato ad essere sostituito, in relazione al personale assunto a partire dal 7.3.2015 (data di entrata in vigore del DLgs. 23/2015, attuativo della delega di cui all’art. 1 co. 7 della L. 183/2014), dal nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti22.

Nell’ottica di estendere il più possibile le possibilità di accesso al bonus – cui è collegato il rilancio del lavoro a tempo indeterminato – la circolare citata ha ricondotto al novero delle tipologie di cui si tratta anche:

  • i contratti di lavoro a tempo indeterminato in regime di part time (verticale, orizzontale, misto)23;
  • i contratti di lavoro ripartito (o job sharing) di cui agli  41ss. del DLgs. 276/2003 stipulati a tempo indeterminato, purché le condizioni per l’applicazione dell’esonero siano possedute da entrambi i lavoratori coobbligati24;
  • i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. 3.4.2001 n. 142, vale a dire i rapporti di lavoro posti in essere a tempo indeterminato dalle società cooperative di produzione e lavoro non solo con i propri dipendenti (in senso stretto), ma anche con i propri soci lavoratori, in base all’ 1co. 3 di tale legge;
  • le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione effettuate dalle Agenzie per il lavoro regolarmente autorizzate.

2.2.1  Esclusioni

Restano esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina agevolativa, benché a tempo indeterminato:

  • per espressa disposizione di legge, i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, atteso che, per gli stessi, il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria25;
  • secondo quanto specificato dall’INPS nella circ. 17/2015, i contratti di lavoro intermittente (o lavoro a chiamata o job on call) di cui agli  33ss. del DLgs. 276/2003, costituendo gli stessi, in ogni caso (anche qualora venga pattuita la corresponsione al lavoratore di un’indennità di disponibilità) una forma di occupazione concepita allo scopo di far fronte ad attività lavorative di tipo discontinuo, caratterizzate dall’incertezza sull’an e sul quantum della prestazione e soggette alla totale discrezionalità del datore di lavoro, sulla base delle esigenze produttive di quest’ultimo. Si tratta, dunque, di una tipologia contrattuale che “non è assolutamente foriera di occupazione stabile”26, le cui caratteristiche risultano decisamente incompatibili con le finalità27 perseguite dalla L. 190/2014 attraverso l’introduzione dell’esonero contributivo.

2.2.2  Arco temporale di riferimento

L’art. 1 co. 118 della L. 190/2014 definisce l’arco temporale di riferimento per l’instaurazione dei rapporti di lavoro incentivati avendo riguardo all’anno 2015, senza alcuna previsione di rinnovo per gli anni successivi.

Sotto l’aspetto temporale, la disposizione è, dunque, volta ad agevolare le sole assunzioni intervenute dall’1.1.2015 al 31.12.2015, pur valendo lo sgravio per i successivi 36 mesi28.

Il legislatore, peraltro, nell’individuare i rapporti compresi nel periodo agevolato, fa riferimento, in un primo momento, alla “decorrenza” del contratto e, in un secondo momento, alla sua “stipulazione”29.

È, tuttavia, necessario, secondo quanto precisato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro e dall’INPS, unificare l’individuazione dei suddetti contratti rispetto alla loro decorrenza – che deve collocarsi nel corso del 2015 – indipendentemente dalla data di stipula degli stessi30.

Fig. 2 – Rapporti di lavoro agevolati

2.3  CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

Secondo la circ. INPS 17/2015, il diritto a fruire dell’incentivo finalizzato a favorire le assunzioni a tempo indeterminato è subordinato al rispetto:

  • dei principi generali da ultimo sistematizzati attraverso la L. 92/2012 ( 4co. 12 ss.);
  • delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione sociale obbligatoria dei lavoratori;
  • dei presupposti introdotti ad hoc dall’ 1co. 118 della L. 190/2014.

Come già sostenuto dalla dottrina31, l’Istituto conferma che dette condizioni scaturiscono, oltre che dalle specifiche previsioni della legge di stabilità 2015, dall’individuazione della natura dell’esonero contributivo.

2.3.1  Natura dell’agevolazione

L’INPS attribuisce alla misura di cui si tratta la natura tipica di incentivo all’occupazione, ancorché avente carattere generalizzato e non selettivo di imprese o produzioni.

L’applicazione del bonus prescinde, infatti – si legge nella circolare in commento – da criteri di discrezionalità amministrativa, essendo lo stesso potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati, senza limitazioni settoriali o territoriali (cfr. il § 2.1).

2.3.2  Rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato – Esclusione

Il fatto che, nella normativa in esame, non sia rinvenibile un criterio di selettività, idoneo a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale, fa sì che l’esonero contributivo, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali, non sia qualificabile come “aiuto di Stato”, risultando, quindi, compatibile con il diritto comunitario della concorrenza e non soggetto alla disciplina, di cui all’art. 107 del Trattato UE, che, salvo casi particolari (regime c.d. “de minimis”) o specifiche autorizzazioni della Commissione europea, vieta aiuti concessi dagli Stati, in qualunque forma, alle imprese, anche se legati a finalità occupazionali32.

Ne deriva, altresì, l’inapplicabilità:

  • dei limiti di importo e di durata previsti dai regolamenti (UE) 1407/2013e1408/2013 in materia di aiuti di Stato di importanza minore (il già richiamato regime “de minimis”);
  • delle condizioni di esenzione dall’obbligo di notifica alle istituzioni comunitarie previste dal regolamento (UE) 651/2014 per gli aiuti all’assunzione di lavoratori svantaggiati o con disabilità, consistenti, tra l’altro:
    • nel non superamento del 50% dei costi ammissibili, corrispondenti ai costi salariali calcolati su un certo numero di mesi successivi all’assunzione;
    • nell’incremento netto del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, calcolato secondo il metodo ULA33.

2.3.3  Rispetto dei principi generali in materia di incentivi alle assunzioni

Tra le condizioni per la fruizione dell’esonero contributivo attinte dalla disciplina generale delle agevolazioni in materia di lavoro figurano, innanzitutto, quelle di cui alla L. 92/2012.

L’art. 4 di tale legge ha, infatti, sancito alcuni principi valevoli ai fini del riconoscimento della generalità degli incentivi all’assunzione34, la cui applicazione all’incentivo di cui si tratta, secondo la circ. 17/2015, fa sì che lo stesso non spetti ove ricorrano le seguenti situazioni (non aggirabili, come vedremo nel § 2.5, nemmeno attraverso la somministrazione di lavoro):

  • l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo a favore di un altro lavoratore, licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine ( 4co. 12 lett. b) della L. 92/2012)35;
  • il datore di lavoro risulta interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga, fatti salvi i casi in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità “sostanzialmente diverse” rispetto a quelle dei lavoratori sospesi o sia effettuata presso una diversa unità produttiva ( 4co. 12 lett. c) della L. 92/2012);
  • si tratta di lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che procede all’assunzione, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento ( 4co. 12 lett. d) della L. 92/2012);
  • l’inoltro al Centro per l’impiego, mediante il modulo Unilav, della comunicazione telematica obbligatoria di cui al DM 30.10.2007, inerente l’assunzione, è stato effettuato dopo il decorso dei termini di legge. In tal caso – si precisa – la perdita dell’esonero attiene al solo periodo compreso fra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione ( 4co. 15 della L. 92/2012).

L’INPS ritiene che i principi sopra richiamati siano coerenti con la disciplina del nuovo esonero contributivo e con gli obiettivi perseguiti dal legislatore.

Un discorso diverso viene, invece, fatto con riguardo al principio di cui alla lett. a) dell’art. 4 co. 12 della L. 92/2012, il quale, in generale, esclude la spettanza degli incentivi occupazionali nei casi in cui l’assunzione costituisca attuazione di un obbligo preesistente, stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva36.

Facendo leva sull’analisi della vera ratio sottesa all’art. 1 co. 118 della L. 190/2014, l’Istituto giunge, infatti, ad ammettere, in relazione all’esonero contributivo introdotto da quest’ultima norma, una deroga al suddetto principio. Viene evidenziata, in particolare, la specialità, rispetto alla L. 92/2012, della legge di stabilità 2015, la quale, con una “visione decisamente innovativa rispetto alle norme che nel tempo si sono succedute in materia di incentivi all’assunzione”37, non mira semplicemente a creare “nuova occupazione”, ma è preordinata a “promuovere forme di occupazione stabile” attraverso lo specifico strumento delle assunzioni a tempo indeterminato, di cui viene, pertanto, favorita la massima espansione.

Da qui la conclusione che le disposizioni speciali di cui alla L. 190/2014 prevalgono sui principi generali del citato art. 4 co. 12 della L. 92/2012, con specifico riferimento alle condizioni ostative previste dalla lett. a), con conseguente affermazione della possibilità di fruire dell’esonero contributivo, al ricorrere delle complessive condizioni illustrate nella presente Scheda, a prescindere dalla circostanza che le assunzioni a tempo indeterminato siano effettuate in attuazione di un obbligo di legge o di contratto.

2.3.4  Rispetto delle norme in materia di condizioni di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria

Analogamente a quanto stabilito per la generalità degli altri benefici contributivi previsti in materia di lavoro e di legislazione sociale, anche la fruizione dell’esonero in oggetto è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che proceda all’assunzione, delle condizioni previste dall’art. 1 co. 1175 ss. della L. 296/2006, consistenti:

  • nel possesso dei requisiti necessari per l’ottenimento del DURC (interno), vale a dire la regolarità contributiva e l’assenza di violazioni delle norme fondamentali in materia di tutela delle condizioni di lavoro38;
  • nell’osservanza degli accordi e dei contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2.3.5  Rispetto delle specifiche condizioni previste dalla L. 190/2014

Passando ai vincoli specificamente introdotti dalla legge di stabilità, è disposto che, ai fini del riconoscimento del diritto all’esonero contributivo, il lavoratore assunto a tempo indeterminato non debba:

  • essere stato occupato in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione;
  • aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso dei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della L. 190/2014- vale a dire nel periodo dall’1.10.2014 al 31.12.2014 – con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con:
    • società da questi controllate o a questi collegate, ai sensi dell’ 2359c.c. ;
    • soggetti comunque “facenti capo”, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo, condizione che si riscontra nel caso di etero-direzione attraverso persona fisica ovvero per via di assetti proprietari coincidenti sotto il profilo sostanziale39;
  • avere già avuto un precedente rapporto agevolato ex L. 190/2014, instaurato nel corso del 2015 – ha aggiunto l’INPS – con lo stesso datore di lavoro che assume.

A differenza di altre previsioni agevolative, la L. 190/2014 non richiede, invece, la sussistenza e l’attestazione dello stato di disoccupazione o inoccupazione, da un determinato periodo di tempo, in capo al lavoratore interessato, il quale non deve necessariamente essere “giovane” o, comunque, un soggetto con difficoltà di inserimento del mercato del lavoro.

Il bonus in esame non appare, inoltre, collegato, né, come già evidenziato, ad un “incremento occupazionale netto” (cfr. il § 2.3.2), né al mantenimento del rapporto di lavoro per un certo arco temporale durante o al termine del periodo agevolato40.

Rapporto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione

Condizione per l’accesso all’esonero in base alla L. 190/2014, è, innanzitutto, l’assenza di uno o più contratti di lavoro a tempo indeterminato nel semestre antecedente la data dell’assunzione, a prescindere da quando gli stessi siano stati stipulati e dal motivo per cui si siano estinti (non rilevando se siano cessati per dimissioni o per motivi disciplinari ovvero per giustificato motivo oggettivo o riduzione del personale)41.

Tale arco temporale costituisce un periodo mobile, da verificare “a ritroso” in relazione alla data dell’assunzione per cui si intenda fruire dell’incentivo. Ad esempio, l’assunzione di un lavoratore assunto a tempo indeterminato da un’altra azienda nel 2001 e cessato in data 10.1.2015, darà diritto all’incentivo solo se effettuata a partire dall’11.7.2015. Un lavoratore assunto l’1.1.2015, per dare luogo all’esonero, deve aver interrotto il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato prima dell’1.7.201442.

Secondo quando precisato dall’INPS, tra i contratti a tempo indeterminato che, qualora in essere nei sei mesi precedenti l’assunzione, determinano l’inapplicabilità dell’esonero contributivo in relazione a quest’ultima, rientrano:

  • l’apprendistato, costituendo lo stesso, pur sempre, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ( 1co. 1 del DLgs. 167/2011), ancorché soggetto ad una disciplina speciale43;
  • il contratto a tempo indeterminato finalizzato alla somministrazione di manodopera da parte di un’Agenzia per il lavoro;
  • il contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato.

Non costituisce, invece, condizione ostativa per il diritto all’esonero la sussistenza, nell’arco dei sei mesi precedenti la data dell’assunzione agevolata, di un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato (con il riconoscimento, o meno, dell’indennità di disponibilità)44.

L’Istituto non è, invece, intervenuto sugli strumenti a disposizione del datore di lavoro per verificare i precedenti rapporti lavorativi a tempo indeterminato intrattenuti dal lavoratore, non volendo/potendo svolgere indagini investigative e non esistendo più il libretto di lavoro.

Al riguardo, la dottrina ha suggerito il ricorso:

  • al rilascio, da parte dell’INPS e/o dei Centri per l’impiego, di una specifica attestazione (che, al momento, non risulta esistere);
  • ovvero ad una dichiarazione di responsabilità (autocertificazione ex DPR 28.12.2000 n. 445) dello stesso lavoratore45.

Rapporto a tempo indeterminato nel periodo 1.10.2014 – 31.12.2014

Le finalità perseguite tramite la preclusione in esame – esclusione dell’esonero contributivo in presenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l’azienda che procede all’assunzione o con società controllate, collegate o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto nel periodo 1.10.2014 – 31.12.2014 – sono antielusive: “si vuole evitare che vengano effettuati licenziamenti fittizi per poi procedere con la riassunzione degli stessi lavoratori” nell’ambito dello stesso “gruppo”, con fruizione dell’incentivo46.

A differenza di quanto osservato nel precedente paragrafo con riguardo al requisito dell’assenza di contratti a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione, ora il legislatore individua un periodo “fisso”, stabilendo, con riferimento ai lavoratori che, tra ottobre e dicembre 2014, risultino già essere stati in forza a tempo indeterminato presso la stessa azienda o con aziende che presentino con la stessa gli elementi di relazione sopra specificati, l'”impossibilità assoluta” di accedere all’esonero mediante una nuova assunzione nel corso del 2015, anche qualora quest’ultima intervenga oltre i sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto47.

Precedente rapporto agevolato nel 2015

La lettera della legge – facendo riferimento, ai fini dell’esclusione dall’esonero, in generale “ai lavoratori per i quali il beneficio … sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato” – aveva indotto gli interpreti a sostenere che ogni lavoratore potesse essere “portatore” del beneficio stesso una sola volta, anche se assunto da un datore di lavoro diverso da quello che ne aveva già goduto48.

L’INPS ha, invece, escluso la duplicazione dell’incentivo solo in caso di precedente rapporto agevolato riferito alla medesima azienda. Ne consegue che, in base all’impostazione dell’Istituto, qualora un lavoratore assunto a tempo indeterminato, nel 2015, con riconoscimento dell’esonero contributivo a favore del datore di lavoro dovesse essere successivamente licenziato, il medesimo potrà nuovamente essere assunto con applicazione del beneficio da parte di un diverso datore, purché la nuova assunzione:

  • sia effettuata a distanza di almeno sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto, senza che, in tale periodo, il lavoratore risulti aver lavorato a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro (cfr. il § 3.5);
  • abbia decorrenza non oltre il 31.12.2015 (cfr. il § 2.2)49.

Resta fermo, in assenza di chiarimenti amministrativi sul punto, quanto già evidenziato dalla dottrina circa la difficoltà, per il datore di lavoro, di sapere con certezza se l’incentivo potenzialmente connesso all’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore nel 2015 sia “già stato «bruciato» da un precedente utilizzo”, essendo plausibile che neanche lo stesso lavoratore lo sappia50.

Né è stato precisato se, in presenza di tutte le condizioni prescritte, l’esonero contributivo possa essere riconosciuto al nuovo datore di lavoro per la durata “piena” di 36 mesi ovvero soltanto per la durata residua del suddetto periodo massimo di fruizione (corrispondente alla differenza tra i 36 mesi e i mesi già fruiti dal primo datore)51.

Fig. 3 – Condizioni per la fruizione dell’agevolazione

2.4  PRECISAZIONI SUI RAPPORTI DI LAVORO AGEVOLATI

Alla luce anche dei suesposti chiarimenti della prassi amministrativa, si è esclusa la possibilità di usufruire dell’agevolazione di cui all’art. 1 co. 118 della L. 190/2014:

  • per l’impresa subentrante, nelle ipotesi di cambio di appalto e di riassunzione, da parte di quest’ultima, dei lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa uscente. Nelle ipotesi di cui si tratta, infatti – come ha spiegato la dottrina – non applicandosi l’ 2112c.c., il rapporto di lavoro non si trasmette in automatico, ma è necessario che il nuovo appaltatore riassuma il personale che era alle dipendenze dell’appaltatore cessato (spesso questo avviene in attuazione di specifici obblighi previsti dai contratti collettivi). In relazione a tale personale, il nuovo datore di lavoro non potrà accedere all’esonero, trattandosi di soggetti già occupati, nel semestre precedente, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato52;
  • per il datore di lavoro che assuma a tempo indeterminato lavoratori che abbiano già avuto, con un altro datore, un rapporto di lavoro agevolato, cessato nella seconda metà del 2015. Ciò per la ragione che tali lavoratori “non potranno totalizzare i sei mesi di stacco dal precedente rapporto a tempo indeterminato rispetto alla nuova assunzione” prima del 31.12.201553.

Al contrario – sulla base del rilievo che, ai sensi della L. 190/2014, l’elemento discretivo fondamentale ai fini dell’esonero è rappresentato dall’assenza di precedenti rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (cfr. il § 2.3.5) – si è affermato che non osta al riconoscimento dello stesso il fatto che il lavoratore assunto a tempo indeterminato nel 2015 risulti:

  • aver in corso, o aver avuto in corso nei sei mesi precedenti, un rapporto di lavoro a tempo determinato o un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto (o anche una collaborazione occasionale, un rapporto di lavoro accessorio o un contratto d’opera professionale con partita IVA) presso altre aziende;
  • aver avuto, anche nei sei mesi antecedenti la nuova assunzione o nei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore della legge di stabilità 2015, un rapporto di lavoro a termine o un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto (o anche una collaborazione occasionale, un rapporto di lavoro accessorio o un contratto d’opera professionale con partita IVA) con il medesimo datore di lavoro54che, una volta cessato detto rapporto, proceda, appunto, anche dopo brevissimo tempo, a riassumere il lavoratore con contratto a tempo indeterminato55.

E con riferimento a quest’ultima ipotesi, va precisato che, in caso di precedente contratto a termine cessato e, poi, “riattivato” a tempo indeterminato dalla stessa azienda, il datore di lavoro ha diritto di beneficiare dello sgravio anche quando si tratti di lavoratore titolare di un diritto di precedenza.

Nella circ. 17/2015, l’INPS – dopo aver sancito, in deroga all’art. 4 co. 12 lett. a) della L. 92/2012, l’agevolabilità delle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni illustrate, a prescindere dalla circostanza che costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro (cfr. il § 2.3.3) – ha, infatti, affermato, a titolo esemplificativo, la possibilità di accordare il diritto all’esonero anche al datore di lavoro privato che:

  • attuando l’obbligo previsto dall’ 5co. 4-quater del DLgs. 6.9.2001 n. 368, assuma a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei 12 mesi precedenti, abbia avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a sei mesi56;
  • nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo d’azienda, attuando l’obbligo previsto dall’ 47co. 6 della L. 428/90, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale, assuma a tempo indeterminato i lavoratori a termine che (in deroga all’art. 2112 c.c. ) non siano passati alla sue dipendenze.

Dalla derogabilità della condizione ostativa di cui al sopra richiamato all’art. 4 co. 12 lett. a) della L. 92/2012 – già affermata nella circ. 137/2012 e ora ribadita dall’INPS nella circ. 17/2015 – nelle ipotesi di assunzioni di lavoratori disabili sulla base delle norme speciali di cui alla L. 12.3.99 n. 68 e nel rispetto delle specifiche condizioni dalla stessa stabilite, viene, poi, fatta discendere la possibilità “di ritenere valido” l’esonero contributivo di cui alla legge di stabilità 2015 “anche in queste fattispecie”.

Molto rilevante è, altresì, la precisazione – resa dalla circolare in commento – circa l’estensione del beneficio anche ai casi di trasformazione in contratto a tempo indeterminato di un precedente contratto a tempo determinato in essere, non ancora giunto a scadenza.

Prima del suddetto intervento di prassi, infatti, considerando che la norma parla espressamente di “nuove assunzioni”, tale estensione era stata messa in dubbio da una parte della dottrina57. Analogamente a quanto avvenuto in precedenti occasioni58, l’INPS ha, invece, interpretato in senso ampio il termine “assunzione”, ricomprendendovi, appunto, l’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, senza soluzione di continuità59. È, comunque, da ritenere – hanno aggiunto alcuni – che la riconducibilità alla disciplina incentivante dell’operazione in discorso sia, comunque, subordinata alla sussistenza, alla data della trasformazione, di tutte le condizioni di accesso alla stessa60.

2.5  APPLICAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Come già anticipato (cfr. i § 2.1 e 2.2), nell’esaminare l’ambito di applicazione dell’esonero contributivo, la circ. INPS 17/2015 vi ha ricompreso anche le Agenzie per il lavoro, nella loro veste di datori di lavoro, allorché:

  • venga sottoscritto un “nuovo” contratto a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (anche con un lavoratore già impiegato dall’Agenzia per la stessa finalità, ma a tempo determinato) ovvero venga trasformato a tempo indeterminato un rapporto instaurato a termine a scopo di somministrazione ed ancora in corso (vedi supra). Non rileva, invece, la circostanza che la somministrazione di manodopera a favore dell’utilizzatore avvenga a tempo indeterminato o a termine61;
  • non si tratti di assunzione a tempo indeterminato effettuata mediante contratto di apprendistato in staff leasing, ex  20co. 3 lett. i-ter) del DLgs. 276/2013, stante la già ricordata espressa esclusione del contratto di apprendistato dal novero delle tipologie agevolate (cfr. il § 2.2.1);
  • vengano rispettate tutte le condizioni poste per il godimento del beneficio, consistenti nei presupposti previsti ad hoc dall’ 1co. 118 della L. 190/2014, nel rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché nell’osservanza dei principi generali sistematizzati dalla L. 92/2012 (cfr. il § 2.3). In particolare, l’applicazione di questi ultimi principi alla fattispecie in esame comporta che l’Agenzia per il lavoro/datore di lavoro non possa usufruire dell’esonero contributivo triennale, qualora:
    • in violazione del diritto di precedenza alla riassunzione, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo a favore di un altro lavoratore, licenziato nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine, prima dell’utilizzo del lavoratore somministrato – assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia e da questa inviato “in missione” (a tempo indeterminato o determinato) presso un utilizzatore – quest’ultimo non abbia preventivamente offerto l’assunzione al lavoratore titolare della suddetta precedenza ( 4co. 12 lett. b) della L. 92/2012);
    • l’utilizzatore risulti interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga, fatti salvi i casi in cui la somministrazione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità “sostanzialmente diverse” rispetto a quelle dei lavoratori sospesi o riguardi una diversa unità produttiva ( 4co. 12 lett. c) della L. 92/2012)62;
    • si tratti di lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti l’avvio della missione, proprio dallo stesso utilizzatore della somministrazione di manodopera ovvero da un soggetto legato al medesimo da elementi di relazione, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento ( 4co. 12 lett. d) della L. 92/2012)63;
    • l’inoltro, mediante il modulo Unisomm, della comunicazione telematica obbligatoria al Centro per l’impiego di cui al DM 10.2007, inerente l’assunzione, sia stato effettuato dopo il decorso dei termini di legge. In tal caso – si precisa – la perdita del beneficio attiene al periodo compreso fra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (art. 4co. 15 della L. 92/2012).

Principio del cumulo

Sempre con riguardo alla somministrazione di lavoro, l’INPS trae, inoltre, le conseguenze dell’applicazione, anche all’agevolazione di cui si tratta, del principio del cumulo previsto di cui all’art. 4 co. 13 della L. 92/2012.

Quest’ultima disposizione stabilisce un’equivalenza tra l’utilizzazione diretta e l’utilizzazione indiretta dei prestatori di lavoro, per cui la durata massima prevista dalle varie norme che contemplano incentivi all’assunzione deve essere valutata considerando unitariamente i periodi di attività svolti dal lavoratore in favore di uno stesso soggetto, sia a titolo di lavoro subordinato che a titolo di lavoro somministrato.

Ciò comporta – specifica la circ. 17/2015 – che, in caso di cessazione, nel corso dell’anno, del contratto a tempo indeterminato instaurato dall’Agenzia per il lavoro godendo dell’esonero contributivo, all’utilizzatore che dovesse assumere a tempo indeterminato il lavoratore già impiegato come somministrato, potrà essere riconosciuto il medesimo beneficio:

  • a condizione che detto lavoratore non sia stato occupato a tempo indeterminato, negli ultimi sei mesi, presso qualsiasi datore di lavoro, ivi incluso il somministratore;
  • per la durata residua del periodo massimo (36 mesi) di fruizione dell’esonero.

In pratica, in base all’impostazione suesposta, anche l’esonero contributivo di cui alla L. 190/2014 opera in forma unitaria nei periodi in cui il lavoratore abbia svolto la propria attività presso lo stesso soggetto come somministrato o come dipendente a tempo indeterminato. Il rispetto del quadro normativo introdotto da tale legge impone, però, tra l’altro, il rispetto di un intervallo almeno semestrale tra i due periodi di lavoro agevolati, al fine di rimettere il lavoratore stesso “nella condizione soggettiva di non lavoro a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata”64.

2.6  COMPATIBILITÀ CON ALTRI INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE

Per espressa disposizione dell’art. 1 co. 118 della L. 190/2014, l’esonero contributivo ivi previsto “non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.

Nell’interpretare tale norma, l’INPS, nella circ. 17/2015, ha operato una distinzione tra:

  • misure incentivanti (esoneri o riduzioni) riconducibili alla categoria dei benefici di natura contributiva, in relazione alle quali deve, appunto, essere esclusa la cumulabilità con il nuovo sgravio;
  • incentivi occupazionali aventi natura economica, in relazione ai quali, per certi aspetti, la cumulabilità può essere ammessa.

Discende da quanto sopra che l’incentivo ex L. 190/2014:

  • non è cumulabile con:
    • l’incentivo (riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per 18 mesi) per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree, di cui all’ 4co. 8 ss. della L. 92/2012;
    • il regime contributivo agevolato (contribuzione datoriale pari al 10% per 18 mesi) previsto per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità dall’ 25co. 9 della L. 23.7.91 n. 22365;
  • è integralmente cumulabile – ovviamente ove, in concreto, sussistano le specifiche condizioni prescritte, oltre che per la fruizione dell’esonero, anche per l’accesso a ciascuna delle seguenti misure – con:
    • l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’ 13della L. 68/9966, concesso dalle Regioni e Province autonome e calcolato sul costo salariale del lavoratore;
    • l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori di cui al DM 11.2010, pari a euro 5.000,00 fruibili dal datore di lavoro in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori67;
    • l’incentivo all’assunzione di beneficiari dell’ASpI di cui all’ 2co. 10-bis della L. 92/2012, pari al 50% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto, per la durata residua del trattamento68;
    • il bonus occupazionale inerente al “Programma Garanzia Giovani” di cui al DM 8.8.2014 n. 1709, come modificato, nell’ottica di ampliarne l’operatività, dai DM 2.12.2014 n. 63e 23.1.2015 n. 11, consistente in un incentivo economico, di importo variabile (dai 1.500,00 ai 6.000,00 euro) a seconda del tipo di assunzione e della classe di profilazione del giovane che si intenda impiegare69;
    • l’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli di cui all’ 5del DL 24.6.2014 n. 91 (conv. L. 11.8.2014 n. 116), pari a un terzo della retribuzione lorda per un periodo di 18 mesi, limitatamente agli operai agricoli70;
    • il contributo mensile – avente natura di incentivo economico e non di beneficio contributivo – previsto dall’ 8co. 4 della L. 223/91 per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (o per la trasformazione a tempo pieno e indeterminato di rapporti instaurati a termine con i suddetti lavoratori), pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore, per un periodo massimo di 12 mesi, elevati a 24 mesi, per i lavoratori di età superiore ai 50 anni, e a 36 mesi, nel caso di assunzione effettuata nelle aree Mezzogiorno71;
  • è cumulabile, limitatamente all’eventuale quota di contribuzione a carico del datore di lavoro eccedente l’importo massimo mensile di esonero fruibile di 671,66 euro (cfr. il successivo § 7.4), con l’incentivo sperimentale per le assunzioni a tempo indeterminato (o le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine) effettuate, entro il 30.6.20215, a favore di giovani entro i 29 anni di età, di cui all’art. 1del DL 28.6.2013 n. 76 (conv. L. 9.8.2013 n. 99), pari a un terzo della retribuzione lorda entro il limite mensile di 650,00 euro, per 18 (o 12) mesi72.

Fig. 4 – Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione

2.7  ASSETTO E MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

Ai sensi dell’art. 1 co. 118 della L. 190/2014, il beneficio riconosciuto in presenza delle “nuove assunzioni” di cui sopra consiste nell'”esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro” (resta, invece, invariata la contribuzione a carico del lavoratore):

  • per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060,00 euro su base annua (senza differenziazioni in relazione alla aree geografiche in cui il datore di lavoro svolga l’attività);
  • con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL;
  • ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2.7.1  Durata massima dell’agevolazione

Come si è già avuto modo di rilevare, l’intervento in esame – benché volto da agevolare le sole assunzioni con decorrenza nel periodo dall’1.1.2015 al 31.1.2015 (cfr. il § 2.2.2) – dispiega i propri effetti per i successivi 36 mesi.

La durata massima dell’esonero contributivo è, infatti, stabilita dalla legge in un triennio (da intendere facendo riferimento all’anno “solare” e non all’anno “civile”), decorrente:

  • dalla data di assunzione a tempo indeterminato del lavoratore (o dalla data della trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine), che deve collocarsi nel periodo agevolato sopra indicato73;
  • ovvero, qualora la comunicazione telematica obbligatoria inerente l’assunzione ex DM 10.2007(Unilav, Unisomm, ecc.) sia stata effettuata dopo il decorso dei termini di legge, dalla data dell’inoltro tardivo della stessa74.

2.7.2  Contributi oggetto dell’agevolazione

In base alla lettera della norma, i contributi oggetto di esonero sono i soli “contributi previdenziali”.

Valorizzando l’aggettivo “complessivi” utilizzato dalla stessa disposizione, si ritiene, comunque, di poter ricomprendere nell’agevolazione anche la contribuzione assistenziale a carico del datore di lavoro75.

2.7.3  Contributi esclusi dall’agevolazione

L’incentivo previsto dalla legge di stabilità, pur essendo definito “totale”, è soggetto a rilevanti limitazioni.

Innanzitutto, dall’agevolazione è esclusa la quota a carico dei lavoratori assunti a tempo indeterminato ex L. 190/2014, dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti.

In relazione alla quota datoriale, l’esonero contributivo non riguarda, inoltre, le seguenti forme di contribuzione:

  • in base a quanto stabilito espressamente dalla legge, i premi e i contributi dovuti all’INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, al cui versamento il datore di lavoro continua, dunque, ad essere tenuto, in misura piena e con le consuete modalità, anche per i lavoratori a tempo indeterminato assunti dall’1.1.2015 al 31.12.201576;
  • secondo quanto specificato dall’INPS nella circ. 17/2015:
    • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’ 2120del c.c. ” previsto dal co. 755 dell’art. 1 della L. 296/200677, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dal co. 765 ultimo periodo della medesima norma;
    • il contributo, ove dovuto, previsto ai fini del finanziamento dell’indennità di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori del settore portuale ex  3co. 2 e 3 della L. 92/2012;
    • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui all’ 3co. 14 e 19 della L. 92/201278, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi disposta dall’art. 3 co. 25 della medesima legge.

Fig. 5 – Contributi oggetto dell’agevolazione e contributi esclusi

2.7.4  Importo massimo di agevolazione fruibile

Il secondo “paletto” è rappresentato dalla fissazione di un limite massimo all’importo di esonero contributivo fruibile, pari a 8.060,00 euro su base annua per ogni assunzione agevolata.

Tale soglia di fruibilità fa sì che:

  • permanga, in capo al datore di lavoro, l’obbligo di versare – oltre alla quota di contribuzione gravante sui lavoratori, ai premi assicurativi e, se dovuti, ai contributi esclusi sopra individuati – anche l’eventuale differenza contributiva, a suo carico, superiore a detta soglia;
  • l’incentivo ex L. 190/2014riduca il suo impatto non solo all’aumentare della contribuzione dovuta all’INAIL79, ma anche all’aumentare della retribuzione corrisposta al lavoratore.

In pratica, può dirsi che, salve le esclusioni, i datori di lavoro potranno beneficiare dello sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali posti a loro carico:

  • in misura pressoché piena, in relazione ai lavoratori con retribuzione imponibile ai fini previdenziali fino a circa 26.000,00 euro su base annua;
  • nella misura massima di 8.060,00 euro annui, in relazione ai lavoratori con retribuzione imponibile rapportata ad anno superiore a tale cifra, rimanendo tenuti, in questo caso, a versare la contribuzione eccedente80.

Riparametrazione dell’importo massimo di agevolazione fruibile

Secondo la circ. 17/2015, la misura della predetta soglia massima di esonero deve essere adeguata in diminuzione in relazione:

  • ai rapporti di lavoro part time (di tipo orizzontale, verticale o misto), sulla base della durata dello specifico orario di lavoro ridotto in rapporto alla durata ordinaria dell’orario lavorativo stabilita dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro81;
  • ai rapporti di lavoro ripartito (o job sharing), sulla base della durata effettiva delle prestazioni rese da ciascuno dei due lavoratori coobbligati in rapporto a quella ordinaria.

Ai fini applicativi, l’INPS ha, inoltre, disposto che il limite annuale di esonero contributivo di 8.060,00 euro:

  • sia riferito al periodo di paga mensile, risultando pari a 671,66 euro (8.060,00 euro /12 mesi);
  • per rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, venga riproporzionato assumendo a riferimento la misura di 22,08 euro (8.060,00 euro /365 giorni) per ogni giorno di fruizione dell’agevolazione82.

Fig. 6 – Durata e misura massima dell’agevolazione

2.7.5  Salvezza delle aliquote di computo delle prestazioni pensionistiche

La frase “ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”, di cui all’art. 1 co. 118 della L. 190/2014, deve essere intesa come una dichiarazione di garanzia per i lavoratori assunti con lo sgravio, nel senso di assicurare loro che quest’ultimo non inciderà sull’importo della pensione, stanti il mantenimento della copertura pensionistica a carico dello Stato83 e l’utilizzo degli ordinari criteri di calcolo in sede di determinazione della misura del trattamento84.

Parimenti – ha aggiunto l’Istituto nella circolare in commento – continuano ad applicarsi ai lavoratori gli istituti e gli interventi previdenziali tipici del settore in cui opera il relativo datore di lavoro.

2.8  MODALITÀ OPERATIVE PER LA FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

Come anticipato, per la gestione operativa dell’incentivo, l’INPS, nella circ. 17/2015, ha deciso di adottare un criterio particolare, introducendo un massimale mensile pari a 671,66 euro per ogni lavoratore, corrispondente ad 1/12 del tetto annuo di 8.060,00 euro fissato per legge.

Con il messaggio 1144/2015, l’Istituto ha, quindi, fornito ai datori di lavoro le istruzioni tecniche per la concreta fruizione dell’esonero e la compilazione delle dichiarazioni contributive, in linea con quanto specificato nel proprio precedente intervento.

2.8.1  Richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione

Benché, con riferimento alla generalità dei datori di lavoro privati, non sia richiesta la trasmissione di una vera e propria istanza di ammissione, la fruizione dell’esonero presuppone comunque che sia l’INPS a consentirne l’utilizzo, mediante l’esposizione e, dunque, il recupero in occasione della denuncia contributiva mensile UNIEMENS85.

Al riguardo, il messaggio 1144/2015 prevede, innanzitutto, l’onere, per i datori di lavoro che abbiano effettuato assunzioni agevolate, di inoltrare all’Istituto la domanda di attribuzione del codice di autorizzazione “6Y”:

  • senza alcun termine, purché prima della trasmissione della denuncia contributiva del primo mese in cui si intenda esporre l’agevolazione86;
  • tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale aziende”, selezionando nel campo “Oggetto” la denominazione “Esonero contributivo triennale legge n. 190/2014” ed utilizzando la locuzione “Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 190/2014,  1, commi 118 e seguenti, come da circolare n. 17/2015“.

La Sede competente attribuirà (in automatico) il suddetto codice alla posizione contributiva interessata, avente validità 1.1.2015 – 31.12.2018, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo Cassetto.

Per il controllo della legittimità della fruizione dell’esonero, sarà istituito un data-base denominato “Lavoratori agevolati”87.

2.8.2  Applicazione dell’agevolazione

Passando all’applicazione pratica dell’agevolazione, nella circ. INPS 17/2015, si legge che “l’esonero va applicato in relazione alla misura dei contributi a carico del datore di lavoro, fatte salve le contribuzioni sopra indicate, fino al limite della predetta soglia mensile [pari a 671,66 euro], opportunamente adeguata in caso di rapporti di lavoro part-time o ripartito”88.

Qualora, in un mese, i contributi a carico del datore di lavoro “agevolabili” siano inferiori alla soglia massima mensile, la differenza tra il limite di 671,66 euro e l’importo di esonero spettante può essere “accantonata” per essere utilizzata nei mesi successivi qualora, negli stessi, a fronte di un aumento della retribuzione (ad esempio, per lavoro straordinari, corresponsione di premi o mensilità aggiuntive), la quota di contribuzione datoriale superi il massimale. In altri termini, ove l’importo dei contributi dovuti in un mese sia inferiore al tetto massimo e, in un mese successivo, superi detto tetto, si potrà fruire dell’esonero anche per l’ammontare dei contributi del mese che eccedano il limite, fino a concorrenza dell’importo non fruito nei mesi precedenti89.

Qualora, invece, in un mese, la contribuzione superi la soglia mensile e non ci si possa avvalere della possibilità di “recuperare” quote di massimale non fruite “accantonate” nei mesi precedenti (o, comunque, quanto “accantonato” non sia sufficiente a “coprire” la differenza rispetto al limite), l’importo eccedente “potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a 8.060 euro su base annua” (circ. INPS 17/2015). In pratica, detto importo potrà essere conguagliato secondo le istruzioni indicate “nei mesi successivi nel rispetto della capienza” (messaggio1144/2015).

Al riguardo, la dottrina ha evidenziato come, sebbene l’INPS non lo affermi espressamente, nel caso descritto, il datore di lavoro sia tenuto a versare la differenza contributiva, a suo carico, che superi la soglia mensile. E ciò anche qualora la contribuzione dovuta non abbia ancora superato la soglia annua di 8.060,00 euro.

In base a questo sistema, dunque, l’azienda potrà eventualmente riuscire, nell’anno, a recuperare e ad avvalersi dell’intero esonero spettante, ma dovrà comunque “anticipare dei contributi”90.

Occorre, inoltre, considerare il caso in cui, applicando il limite massimo di esonero su base mensile, il datore di lavoro si trovi, in un mese, a dover pagare preventivamente la contribuzione eccedente la soglia di 671,66 euro, ma, nei mesi successivi, risulti un minor utilizzo del massimale e, quindi, alla fine dei 12 mesi di riferimento, la contribuzione annua complessiva a carico dell’azienda risulti inferiore a 8.060,00 euro. A fronte di tale situazione, si ritiene che – essendo previsto, per legge, un massimale annuo (sulla base del quale, contrariamente a quanto avvenuto a causa dell’utilizzo di un tetto mensile, il datore di lavoro non avrebbe dovuto versare alcunché) – il datore medesimo possa richiedere la restituzione delle somme, effettuando un conguaglio al termine di ogni anno del periodo agevolato. Risulta, invece, esclusa la possibilità di recuperare l’eventuale quota del massimale annuo di esonero non utilizzata sui contributi degli anni successivi91. L’INPS92 non ha, tuttavia, ancora specificato le modalità cui attenersi per porre in essere le suddette operazioni93.

2.8.3  Modalità di esposizione dell’agevolazione nel flusso UNIEMENS

Quanto all’esposizione dei lavoratori per i quali spetta l’esonero nel flusso UNIEMENS, il messaggio INPS 1144/2015 spiega che, a tal fine, i datori di lavoro devono valorizzare, innanzitutto, nella sezione “DenunciaIndividuale”, con le consuete modalità, gli elementi:

  • “Imponibile”, indicando l’imponibile contributivo;
  • “Contributo”, indicando la contribuzione “piena”, calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Il beneficio deve, invece, essere valorizzato separatamente nell’elemento “Incentivo” della “DenunciaIndividuale”/”DatiRetributivi”, compilando i seguenti campi:

  • “Tipo Incentivo”, ove inserire il valore “TRIE”, avente il significato di “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190“;
  • “CodEnteFinanziatore”, ove inserire il valore “H00″ (Stato);
  • “ImportoCorrIncentivo”, ove indicare l’importo dell’esonero contributivo posto a conguaglio relativo al mese corrente, calcolato in base ai criteri illustrati nella circ. 17/2015.Ovviamente, l’importo massimo che è possibile inserire è pari al limite mensile agevolabile di 671,66 euro94.

Nella ricostruzione del DM2013 “VIRTUALE” sulla base dei dati esposti nell’UNIEMENS, l’Istituto attribuirà il codice “L444″, avente il significato di “Conguaglio esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n.190/2014“.

Recupero di quote di esonero non fruite

Nel messaggio 1144/2015, l’INPS si occupa anche delle modalità da seguire per esporre nel flusso UNIEMENS i dati relativi all’esonero nei casi in cui, in un mese, a fronte del superamento della soglia massima di 671,66 euro, ci si avvalga della possibilità di fruire dell’eventuale quota di esonero che non sia stata fruita nei mesi precedenti, pari alla differenza tra detta soglia massima e gli importi (inferiori) agevolati in tali mesi.

In queste ipotesi, l’esposizione dell’agevolazione deve avvenire valorizzando nell’elemento “AltreACredito”, all’interno della sezione “DenunciaIndividuale”/”DatiRetributivi”, i seguenti campi:

  • “CausaleACredito”, con l’indicazione del codice causale “L700″, avente il significato di “Conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014“;
  • “ImportoACredito”, con l’indicazione dell’importo dell’esonero contributivo da recuperare.

Esempi

L’INPS, nella circ. 17/2015 e nel messaggio 1144/2015, esamina, a titolo esemplificativo, alcuni casi concreti, accompagnati dall’indicazione delle modalità espositive da utilizzare nel flusso UNIEMENS.

Si considera, ad esempio, il caso in cui, in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato instaurato l’1.5.2015, l’importo dei contributi gravanti sul datore di lavoro nel mese di maggio sia pari a 600,00 euro, con conseguente possibilità, per il medesimo, di fruire dell’esonero per l’intera quota contributiva a suo carico.

Nel mese di giugno, si ripete la stessa situazione, mentre nel mese di luglio, a seguito di un aumento dell’imponibile per corresponsione di premi o altri emolumenti, la contribuzione datoriale sale a 750,00 euro.

Il datore di lavoro potrà comunque fruire dell’esonero per l’intero ammontare dei contributi del mese, dal momento che l’eccedenza (750,00 – 671,66 = 78,34 euro) è inferiore rispetto all’importo esonero non fruito nei due mesi precedenti, pari, per ciascuno di essi, a 71,66 euro (671,66 – 600), per un totale di 143,32 euro.

L’ulteriore quota residua non fruita, pari a 64,98 euro (143,32 – 78,34), resta a disposizione per essere utilizzata nei mesi successivi, entro il limite annuo previsto.

Nell’UNIEMENS relativo al mese di luglio, il datore di lavoro non potrà esporre la somma di 750,00 euro nell’elemento corrente, in quanto superiore alla soglia massima mensile di esenzione, ma indicherà nella “DenunciaIndividuale”/”DatiRetributivi”:

  • nell’elemento “ImportoCorrIncentivo”, la somma di 671,66 euro, corrispondente l’importo massimo di esonero fruibile nel mese;
  • nell’elemento “ImportoACredito” di “AltreACredito”, la somma di 78,34 euro, corrispondente all’importo dell’esonero contributivo da recuperare, ossia alla parte del massimale non utilizzato a maggio e a giugno, utile a “sgravare” totalmente i contributi di luglio;
  • nell’elemento “CausaleACredito” di “AltreACredito”, la causale “L700″, avente il significato sopra riportato.

Un altro esempio proposto dall’Istituto attiene al caso di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato instaurato l’1.5.2015, con importo dei contributi non dovuti dal datore di lavoro per ciascuno dei mesi di maggio e giugno, in virtù dell’esonero ex L. 190/2014, pari a 600,00 euro.

A luglio, però, a seguito di un aumento dell’imponibile per corresponsione di premi o altri emolumenti, la contribuzione datoriale sale a 1.750,00 euro.

L’eccedenza del mese, pari a 1.078,34 euro (1.750,00 – 671,66), supera la quota di esonero non fruita nei due mesi precedenti, pari, per ciascuno di essi, a 71,66 euro (671,66 – 600), per un totale di 143,32 euro. Potrà, pertanto, essere recuperata a luglio solo quest’ultima somma, per un importo totale di esonero pari a 814,98 euro (671,66 + 143,32). L’ulteriore eccedenza di 935,02 euro (1.078,34 – 143,32) potrà essere conguagliata, secondo le istruzioni sopra indicate, nei mesi successivi, nel rispetto della capienza. Nel frattempo, dovrà essere versata95.

Quanto all’esposizione nell’UNIEMENS, anche in tal caso, nella denuncia relativa al mese di luglio, il datore di lavoro non potrà esporre la somma di 1.750,00 euro nell’elemento corrente, in quanto superiore alla soglia massima mensile di esenzione, ma indicherà nella “DenunciaIndividuale”/”DatiRetributivi”:

  • nell’elemento “ImportoCorrIncentivo”, la somma di 671,66 euro;
  • nell’elemento “ImportoACredito” di “AltreACredito”, la somma di 143,32 euro;
  • nell’elemento “CausaleACredito” di “AltreACredito”, la causale “L700″96.

Recupero dell’esonero arretrato relativo a gennaio e febbraio 2015

Come già evidenziato in premessa, il ritardo con cui l’INPS ha provveduto all’emanazione delle istruzioni operative per la fruizione dell’esonero, ha fatto sì che anche i datori di lavoro che, avendo assunto lavoratori a tempo indeterminato sin dall’1.1.2015, avrebbero avuto diritto all’agevolazione sin da tale data, abbiano prudenzialmente versato, per i suddetti lavoratori, la contribuzione piena.

Alla luce di ciò, nel messaggio 1144/2015, l’Istituto ha dettato le indicazioni, oltre che per l’esposizione nella denuncia contributiva dell’importo di esonero spettante nel mese corrente, anche per il recupero, nella stessa denuncia, dei maggiori contributi versati relativamente ai mesi di gennaio e/o febbraio 2015.

In particolare, rileva a tal fine, all’interno della “DenunciaIndividuale”/”DatiRetributivi”, l’elemento “ImportoArrIncentivo”, in cui, appunto, deve essere indicato l’importo dell’esonero contributivo relativo a gennaio e/o febbraio 2015 non fruito per mancanza di istruzioni.

Occorre, però, tenere presente – specifica il messaggio in commento – che la valorizzazione di tale importo può essere effettuata esclusivamente:

  • nel flusso UNIEMENS di competenza di febbraio 2015 (con termine per l’invio fissato al 31.3.2015), relativamente all’arretrato del mese di gennaio;
  • ovvero nel flusso UNIEMENS di competenza di marzo 2015 (con termine per l’invio al 30.4.2015), relativamente all’arretrato dei mesi di gennaio e/o febbraio97.

Nel riportare i dati esposti nell’UNIEMENS nel DM2013 “VIRTUALE”, l’Istituto attribuirà il codice “L445″, avente il significato di “Arretrati gennaio/febbraio 2015 esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014“.

Restituzione di importi indebiti e regolarizzazioni

Il flusso UNIEMENS può essere utilizzato – sempre secondo il messaggio INPS1144/2015 – anche per la restituzione di eventuali importi di esonero non spettanti.

In particolare, in tal caso, i datori di lavoro dovranno valorizzare, nell’elemento “AltreADebito” di “DenunciaIndividuale”/”DatiRetributivi”, i seguenti campi:

  • “CausaleADebito”, ove inserire il codice causale “M304″, avente il significato di “Restituzione esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n.190/2014“;
  • “ImportoADebito”, ove indicare l’importo da restituire.

I datori di lavoro aventi titolo all’incentivo che abbiano sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno, invece, avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UNIEMENS/vig).

2.9  MONITORAGGIO

Il monitoraggio sugli effetti dell’incentivo – per il quale sono stati stanziati 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e 500 milioni di euro per l’anno 2018 – è affidato all’INPS, il quale dovrà provvedere al rilevamento del numero di contratti agevolati e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del Lavoro e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

3AGEVOLAZIONE PREVISTA PER L’ASSUNZIONE DI OPERAI NEL SETTORE AGRICOLO

Con i co. 119 e 120 dell’art. 1 della L. 190/2014 – inseriti nel corso dell’iter parlamentare che ha portato all’approvazione definitiva della legge di stabilità – è stata prevista l’estensione ai datori di lavoro del settore agricolo di un’agevolazione che:

  • quanto a durata massima e misura, presenta le stesse caratteristiche di quella riconosciuta dal precedente co. 118 alla generalità dei datori di lavoro privati, consistendo nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di sgravio fruibile di 8.060,00 euro annui, con esclusione dei premi INAIL;
  • risulta soggetta ad una disciplina specifica quanto a condizioni e modalità di finanziamento.

3.1  RAPPORTI DI LAVORO AGEVOLATI

Ai sensi dell’art. 1 co. 119 della L. 190/2014 – come integrato dalle precisazioni rese dalla circ. INPS 17/2015 e dagli orientamenti della dottrina – la peculiare disciplina ivi contenuta riguarda le “nuove assunzioni” effettuate:

  • con contratti di lavoro:
    • a tempo indeterminato (anche part time98), esclusi i contratti di apprendistato;
    • decorrenti dall’1.1.2015 e stipulati non oltre il 31.12.2015;
  • a favore dei soli operai del settore agricolo, dovendosi, invece, ritenere che ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati, in tale settore, con impiegati, quadri e dirigenti si applichi la disciplina generale ex  1co. 118 della L. 190/2014 (cfr. il § 2.1).

3.2  CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

Anche l’assunzione a tempo indeterminato di operai agricoli (OTI), ai fini della fruizione dell’esonero contributivo, deve essere realizzata nel rispetto:

  • del quadro ordinamentale previsto dalla L. 92/2012, recante la disciplina generale delle condizioni di spettanza degli incentivi all’occupazione, da applicare, peraltro, anche nel settore di cui si tratta, nei limiti e sulla base delle istruzioni fornite dalla circ. INPS 17/201599;
  • della regolamentazione di cui alla L. 296/2006, che richiede il possesso del DURC e il rispetto degli accordi e contratti collettivi di lavoro (cfr. il § 3.4);
  • dei presupposti introdotti ad hoc dall’ 1co. 119 della L. 190/2014, i quali, per il settore agricolo, anche alla luce delle specificità che connotano lo svolgimento delle relative prestazioni lavorative, presentano profili di diversità rispetto a quelli di carattere generale (cfr. il § 2.3.5).

È, infatti, stabilito che, per il riconoscimento dell’agevolazione, il lavoratore assunto a tempo indeterminato non debba:

  • essere stato occupato, nel corso dell’anno 2014 (inteso come anno “civile”, ossia come periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro agricolo. Secondo quanto aggiunto dall’INPS, tra i rapporti a tempo indeterminato che, qualora intrattenuti dal lavoratore nel 2014, determinano l’inapplicabilità dell’esonero contributivo:
    • rientrano i rapporti di lavoro agricolo regolati sulla base del contratto di apprendistato, costituendo lo stesso, pur sempre, un contratto di lavoro a tempo indeterminato ( 1co. 1 del DLgs. 167/2011), e i rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione;
    • non rientrano i rapporti di lavoro intermittente, anche se a tempo indeterminato;
  • essere stato iscritto negli elenchi nominativi nell’anno 2014 (sempre inteso come anno “civile”, benché la norma parli di anno “solare”) per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250, in qualità di lavoratore a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo.

3.3  CONTINGENTAMENTO E DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Per la fruizione dell’agevolazione nel settore agricolo, la L. 190/2014 prevede, altresì, un preciso contingentamento100, disponendo che la stessa sia riconosciuta nel limite di 2 milioni di euro per l’anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l’anno 2018 e 2 milioni di euro per l’anno 2019 (art. 1 co. 120 prima parte).

Ciò ha portato a dettare, in relazione al settore in discorso, specifiche disposizioni procedurali, con la previsione che l’INPS debba:

  • provvedere alla concessione del beneficio in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande;
  • nel caso di insufficienza delle risorse sopra indicate, non prendere in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito Internet;
  • monitorare le minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del Lavoro, al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze ( 1co. 120 secondo e terzo periodo).

3.3.1  Presentazione della domanda di accesso all’agevolazione

A differenza di quanto previsto per la generalità dei datori di lavoro privati101, per accendere all’incentivo per l’assunzione a tempo indeterminato di operai agricoli exart. 1 co. 119 e 120 della L. 190/2014, è necessario inoltrare all’INPS un’apposita istanza:

  • esclusivamente in via telematica;
  • mediante il modello di comunicazione “Assunzioni OTI 2015″, disponibile, all’interno del “Cassetto previdenziale aziende agricole”, nella sezione “Comunicazione bidirezionale” – “Invio comunicazione”, a decorrere dalle ore 10.00 del 10.3.2015 (messaggio INPS 6.3.2015 n. 1689).

Tale modulo si compone di due parti distinte (messaggi INPS 1144/2015 e1689/2015):

  • la prima – nella quale occorre obbligatoriamente indicare il codice fiscale del lavoratore e la categoria “OTI” – utile a richiedere la prenotazione, in favore del datore di lavoro interessato, delle somme a titolo di esonero contributivo, previa verifica della disponibilità delle stesse da parte dell’Istituto, che, entro tre giorni dall’invio dell’istanza, comunicherà, esclusivamente in modalità telematica, di aver provveduto a prenotare (con il passaggio della domanda dallo stato di “INSERITA” allo stato di “PRENOTATA”), o meno, l’importo indicato in via preliminare102;
  • la seconda, solo eventuale, da utilizzare per trasmettere la domanda definitiva di ammissione al beneficio, una volta avuta la conferma della disponibilità delle somme. Più precisamente, la sezione del modulo di cui di tratta dovrà essere trasmessa entro il termine perentorio (indicato nel campo “NOTE”) di 14 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva da parte dell’INPS e dovrà, altresì, comprendere la dichiarazione dell’avvenuta stipula del contratto a tempo indeterminato e i dati relativi all’assunzione (data assunzione, codice Unilav)103. L’inosservanza di tale termine, stante la sua perentorietà, comporterà, invece, l’inefficacia della prenotazione delle somme di cui alla prima parte dell’istanza.

L’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà i necessari controlli in ordine al possesso dei requisiti di legge per il diritto all’esonero e provvederà ad attribuire alla domanda un esito positivo o negativo, visualizzabile dall’utente.

3.3.2  Modalità operative per la fruizione dell’agevolazione e la compilazione della denuncia DMAG

Nella parte relativa alle istruzioni tecniche per la fruizione dell’agevolazione nel settore agricolo per gli operai a tempo indeterminato, i messaggi 1144/2015 e1689/2015 prevedono:

  • l’attribuzione, in caso di esito positivo del procedimento sopra descritto (con passaggio della domanda dallo stato di “CONFERMATA” allo stato di “ACCETTATA”), del codice di autorizzazione “E5″, consultabile attraverso la specifica funzionalità presente all’interno del “Cassetto previdenziale aziende agricole”;
  • l’obbligatoria indicazione, da parte del datore di lavoro, nel flusso DMAG – a partire dalla denuncia DMAG di competenza del primo trimestre 2015 – oltre ai consueti dati retributivi per lo stesso mese:
    • per il “Tipo Retribuzione”, del valore “Y”;
    • nel campo “CODAGIO”, del valore “E5″.

La denuncia DMAG contenente l’agevolazione sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia stessa e quelli della domanda di ammissione al beneficio.

4SOPPRESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI DISOCCUPATI O IN CIGS DA ALMENO 24 MESI

Nel piano messo a punto dal legislatore per rendere più appetibile il lavoro a tempo indeterminato, le agevolazioni introdotte, per la durata di tre anni, a favore della generalità dei datori di lavoro privati e dei datori di lavoro agricoli dall’art. 1 co. 118, 119 e 120 della legge di stabilità sono destinate a sostituire i benefici contributivi di cui all’art. 8 co. 9 della L. 407/90, connessi all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati o cassaintegrati di lungo periodo.

Il co. 121 dell’art. 1 della suddetta legge dispone, infatti, espressamente la soppressione di tali benefici, con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dall’1.1.2015.

4.1  CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE SOPPRESSA

In estrema sintesi, si ricorda che l’incentivo occupazionale oggetto di soppressione consiste in un’agevolazione:

  • riconosciuta ai datori di lavoro (ivi comprese le società cooperative) per l’effettuazione di assunzioni:
    • a tempo indeterminato, anche part time (con estensione anche alle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine104, nonché alle ipotesi di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione);
    • di lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) da almeno 24 mesi, con attestazione dello stato di disoccupazione o sospensione mediante autocertificazione resa al Centro per l’impiego, recante la dichiarazione del lavoratore di immediata disponibilità al lavoro;
    • non dirette a sostituire (mediante attribuzione della medesima qualifica e di mansioni sostanzialmente analoghe) lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, con violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di questi ultimi105;
    • rispettose delle condizioni cui è subordinata, in genere, la spettanza dei benefici contributivi previsti a fronte di determinate assunzioni106;
  • avente una durata di 36 mesi e consistente:
    • in generale, nella riduzione dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi – con inclusione, quindi, dei premi INAIL – a carico dei datori di lavoro nella misura del 50% (ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore);
    • in caso di assunzioni effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno o da imprese artigiane (ovunque ubicate), nell’esenzione totale dal pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e, come si è detto, dei premi assicurativi (ferma restando, anche in tal caso, la contribuzione a carico del lavoratore);
  • ripetibile, ricorrendone le condizioni, in capo al medesimo lavoratore107.

4.2  DECORRENZA DELLA SOPPRESSIONE

Per espressa disposizione della L. 190/2014 – come integrata dai chiarimenti di cui alla circ. INPS 17/2015 – l’eliminazione dei benefici contributivi di cui all’art. 8 co. 9 della L. 407/90 riguarda:

  • le assunzioni di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o di lavoratori sospesi dal lavoro e CIGS da un uguale periodo, decorrenti dall’1.1.2015:
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine instaurati con tali lavoratori, ove effettuate a decorrere dall’1.1.2015108.

In relazione alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31.12.2014, i suddetti benefici potranno, invece, continuare ad essere fruiti per tutto il periodo agevolato, sino alla naturale scadenza.

Nella tabella che segue vengono sinteticamente riportare le principali differenze tra l’agevolazione soppressa e l’agevolazione prevista per la generalità dei datori di lavoro privati dall’art. 1 co. 118 della L. 190/2014.

Agevolazione soppressa Nuova agevolazione
Arco temporale di effettuazione dell’assunzione agevolata Nessun limite Anno 2015
Requisiti dei lavoratori e condizioni di accesso
  • stato di disoccupazione o sospensione con fruizione della CIGS da almeno 24 mesi, attestato dal Centro per l’impiego
  • assunzione non in sostituzione di lavoratori licenziati per g.m.o. o per riduzione del personale o sospesi
  • rispetto delle condizioni di accesso previste, in generale, per gli incentivi all’assunzione
Assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato:

  • presso qualsiasi datore di lavoro, nei 6 mesi precedenti l’assunzione
  • presso lo stesso datore di lavoro o società controllate/collegate/facenti capo allo stesso soggetto, nel periodo ottobre-dicembre 2014

Rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione di cui alla L. 92/2012 (salva l’agevolabilità delle assunzioni effettuate in attuazione di obblighi di legge e di contratto)

Possesso del DURC e rispetto dei contratti collettivi

Agevolazione riconosciuta Esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL a carico dei datori di lavoro:

  • in generale, per il 50%
  • in caso di imprese artigiane e del Mezzogiorno, per il 100%
Esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione:

  • dei premi INAIL
  • del contributo al Fondo di Tesoreria INPS
  • del contributo ai Fondi di solidarietà (alternativi o residuale)
Misura massima dell’agevolazione Nessun limite di esonero fruibile Limite massimo di esonero fruibile di 8.060,00 euro annui, corrispondenti a 671,66 euro mensili, da riproporzionare in caso di part time o lavoro ripartito
Durata massima dell’agevolazione 36 mesi 36 mesi
Ripetibilità per lo stesso lavoratore Sì Sì, ma solo se la seconda assunzione venga effettuata:

  • entro il 31.12.2015
  • da un diverso datore di lavoro
  • nel rispetto del requisito dell’assenza di rapporti a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti l’assunzione

 

 

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